Cassazione Civile, Sentenza n. 26017/2023 del 06/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia per il risarcimento di danni da incendio sviluppatosi in un immobile adibito a deposito di materiale edile. L'attrice (Puccio s.n.c.) chiedeva il risarcimento per danni causati dall'incendio; in primo grado era stata accertata la responsabilità dei convenuti e liquidato il danno. In appello le sorelle Cammilleri (proprietarie dell'immobile confinante e comodatrici/locatrici) impugnavano la sentenza sostenendo di non essere eredi del socio illimitatamente responsabile e contestavano la loro responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2324 c.c.; la Corte territoriale aveva ridotto la condanna e poi, con successiva sentenza di revocazione, aveva escluso la responsabilità delle germane Cammilleri ritenendo che il danno fosse imputabile al materiale altamente infiammabile custodito dalla società F.lli Cammilleri (custode della cosa pericolosa) e non ai proprietari dell'immobile. In cassazione sono state dedotte questioni di diritto (art. 2051, art. 2324 c.c., vizio di motivazione, onere della prova) e di ammissibilità dei mezzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Puccio Domenico C. s.n.c. avverso la sentenza di revocazione e lo ha condannato al pagamento delle spese di cassazione in favore delle sorelle Cammilleri. Ha inoltre dichiarato inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale e quello incidentale avverso la sentenza d'appello revocata e ha disposto la compensazione delle relative spese. In sostanza è stata confermata, come decisione efficace, la revocazione che aveva escluso la responsabilità delle sorelle Cammilleri, attribuendo la responsabilità al custode del materiale infiammabile (la società F.lli Cammilleri). Inoltre la Corte ha rilevato violazioni formali e limiti del sindacato di merito che hanno reso inammissibili alcune doglianze.
Norme richiamate
art. 2051 cod. civ.
La Corte richiama l'orientamento secondo cui la responsabilità da custodia per la cosa pericolosa grava sul custode effettivo della cosa (qui: la società che custodiva ingenti quantità di materiale infiammabile) e non si estende automaticamente al proprietario dell'immobile locato/comodatario quando il danno derivi da sostanze introdotte dal conduttore/comodatario e non siano esercitabili poteri di vigilanza concreti da parte del proprietario
art. 2324 cod. civ.
Norma richiamata in merito alla responsabilità degli eredi del socio illimitatamente responsabile: la sua applicazione dipende dalla effettiva qualità di erede del soggetto che era socio illimitato; l'errore sull'identità degli eredi è decisivo e può determinare la revocazione della decisione che aveva fatto leva su tale responsabilità
art. 2697 cod. civ.
Regola sull'onere della prova utilizzata per giustificare la prudenziale depurazione della valutazione del CTU quando parti non depositano documentazione essenziale; la Corte d'appello ha ridotto del 50% la quantificazione del CTU per carenza di prova documentale a carico dell'attrice
art. 335 cod. proc. civ.
Applicato analogicamente per disporre la riunione dei ricorsi per cassazione relativi a distinti provvedimenti connessi, al fine di evitarne la trattazione separata quando la decisione su un ricorso può influire su quella dell'altro
art. 366 comma 1 n. 6 cod. proc. civ.
Richiede la specificazione, nel motivo di cassazione, dell'eventuale fatto costitutivo diverso rispetto alla fattispecie normativa dedotta; la mancata indicazione ha determinato l'inammissibilità di una censura relativa alla mancata adozione di misure di salvaguardia
art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
Richiamato in tema di vizio di motivazione per errore di fatto; tuttavia la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e l'esigenza di rispettare i presupposti per invocare tale vizio
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228)
Norma richiamata in relazione all'obbligo del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo
Massime di principio
- Quando il danno è causato da 'cosa' intrinsecamente pericolosa custodita dall'utilizzatore (conduttore o comodatario), la responsabilità ex art. 2051 c.c. grava prioritariamente su quest'ultimo e non automaticamente sul proprietario dell'immobile, salvo che il proprietario avesse poteri effettivi di vigilanza o abbia concorso nella creazione della pericolosità
- La responsabilità degli eredi per obbligazioni del defunto socio illimitato (art. 2324 c.c.) richiede la corretta identificazione della qualità di erede: errori decisivi nell'individuazione degli eredi possono giustificare la revocazione di una sentenza basata su tale presupposto
- In sede di appello e cassazione i giudizi di merito (accertamenti fattuali e valutazione della prova, compresi i risultati della CTU) sono sindacabili con difficoltà: la Cassazione richiede l'indicazione precisa del vizio e non ammette rilievi generici o nuove questioni fattuali non tempestivamente introdotte
- L'onere della prova (art. 2697 c.c.) può portare il giudice a depurare prudentemente i risultati peritale quando la parte non produce documentazione probatoria essenziale; ciò può tradursi in una riduzione della liquidazione dei danni
- La revocazione di una sentenza d'appello determina la cessazione della materia del contendere rispetto alla decisione revocata, con conseguente possibile inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse degli ulteriori impugnativi diretti contro la decisione revocata
- Nei ricorsi per cassazione è obbligatorio articolare chiaramente i fatti costitutivi diversi da quelli normativi e specificare se tali fatti sono stati dedotti in sede di merito; omissioni formali possono determinare l'inammissibilità della censura
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