Sentenza del 11/02/2015 n. 1228 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - Assenza di spese per lavoro dipendente ed assimilato - Autonoma organizzazione - Non sussiste - Diniego al rimborso - Illegittimità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego di rimborso è stato ritenuto illegittimo. La sola presenza di costi, quando contenuti e di entità limitata rispetto ai ricavi, non consente di presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione. In assenza di ulteriori elementi qualificanti, l’IRAP non risulta dovuta e il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate, nei limiti accertati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego di rimborso sostenendo l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. In particolare, non risultavano spese per lavoro dipendente o assimilato e i costi sostenuti rappresentavano una percentuale limitata dei ricavi. La documentazione prodotta, incluse le dichiarazioni dei redditi, non dimostrava l’impiego di un’organizzazione autonoma idonea a potenziare l’attività oltre l’apporto personale dell’agente.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina dell’IRAP
L’IRAP presuppone l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata. Per l’agente di commercio, tale requisito non può essere desunto automaticamente dalla mera esistenza di costi o dalla loro incidenza sui ricavi.
Massime di principio
- Per stabilire se un lavoratore autonomo o un agente sia soggetto a IRAP occorre verificare concretamente l’esistenza di un’autonoma organizzazione, distinta dal solo lavoro personale del contribuente.
- L’assenza di dipendenti o collaboratori costituisce un elemento rilevante a favore dell’esclusione dell’IRAP, anche se non è necessariamente l’unico elemento da considerare.
- La presenza di costi contenuti o di una limitata percentuale di spese rispetto ai ricavi non prova, da sola, l’esistenza di un’autonoma organizzazione.
- Le dichiarazioni dei redditi e la documentazione contabile possono essere utilizzate per dimostrare l’entità ridotta dei costi e l’assenza di una struttura organizzativa autonoma.
- Il diniego di rimborso è illegittimo quando l’Amministrazione fonda la pretesa esclusivamente sulla presenza di costi, senza dimostrare l’esistenza di beni, personale o strutture eccedenti il minimo necessario per l’attività personale.
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