L.R. Abruzzo 26/2002
Integrazione art. 29 della L.R. n. 7/2002 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002/2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo integra l’art. 29 della L.R. 7/2002 prevedendo, in prima applicazione, l’inquadramento immediato nella categoria D del personale del comparto AUSL che alla data di entrata in vigore svolge funzioni di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e possiede il diploma di tecnico della prevenzione o titoli equipollenti. La norma ha effetti limitati alla fase iniziale di applicazione.
Inquadramento del personale AUSL addetto alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
Inquadramento del personale AUSL addetto alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
La legge regionale dell’Abruzzo interviene sull’art. 29 della L.R. 7/2002, relativo alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle AUSL, introducendo una disciplina speciale di prima applicazione per il personale già in servizio.
Ambito di applicazione
La disposizione riguarda esclusivamente il personale dell’area del comparto delle Aziende USL che, alla data di entrata in vigore della legge:
- svolge funzioni riconducibili all’attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 21 della legge n. 833/1978;
- è in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente.
Requisiti professionali richiesti
Ai fini dell’inquadramento sono considerati idonei:
- il diploma universitario di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro conseguito ai sensi del D.M. 17 gennaio 1997, n. 58;
- gli eventuali titoli equipollenti.
Effetti dell’inquadramento
Il personale in possesso dei requisiti indicati è inquadrato, con decorrenza immediata, nel profilo professionale sanitario-tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, corrispondente alla categoria D.
Regime temporale
La norma ha carattere di prima applicazione e opera con effetto immediato dalla data di entrata in vigore della legge regionale. Non introduce una disciplina generale per accessi futuri, ma una misura di riallineamento del personale già in servizio al momento dell’entrata in vigore.
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