Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 24/2002

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 luglio 2002, n. 16 recante: "Interventi a sostegno dell'economia".

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 24/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 24/2002 modifica la L.R. n. 16/2002 sul sostegno all’economia: consente, per iniziative avviate nei territori fuori obiettivo e non rientranti nelle deroghe all’art. 87.3.c CE, il cumulo di specifici contributi, e interviene su una disposizione dell’art. 28. È entrata in vigore il 16 novembre 2002.

Modifiche alla legge regionale Abruzzo n. 16/2002 sugli interventi a sostegno dell’economia

Modifiche alla disciplina regionale sugli interventi a sostegno dell’economia

La legge regionale Abruzzo n. 24 del 2002 interviene in modo puntuale sulla L.R. 20 luglio 2002, n. 16, che disciplina gli interventi regionali a sostegno dell’economia. Il testo non introduce una disciplina autonoma completa, ma modifica due disposizioni della legge vigente, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cumulo dei contributi per iniziative in determinate aree

Viene aggiunto un comma 2-bis all’articolo 5 della legge regionale modificata. La nuova previsione consente, per le iniziative avviate nei territori fuori obiettivo e non ricompresi nei territori in deroga all’art. 87.3.c del Trattato CE in materia di aiuti di Stato, il cumulo dei contributi previsti alla lettera d) con quelli previsti alla lettera a).

La disposizione opera quindi solo per iniziative che presentino entrambe le condizioni territoriali indicate:

  • iniziative avviate nei territori fuori obiettivo;
  • iniziative non comprese nei territori in deroga all’art. 87.3.c del Trattato CE.

Intervento correttivo sull’articolo 28

La legge dispone inoltre la cancellazione, al comma 3 dell’articolo 28 della L.R. n. 16/2002, di tutte le parole comprese tra “avere” e “devono”. Il testo fornito non specifica il contenuto sostitutivo della frase, ma indica che la modifica è di natura soppressiva e incide sulla formulazione del comma.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Poiché la pubblicazione è avvenuta il 15 novembre 2002, l’entrata in vigore decorre dal 16 novembre 2002.

Rilevanza attuale

L’atto ha natura modificativa di una legge del 2002 e disciplina un regime di aiuti e contributi riferito a specifiche iniziative territoriali. In assenza di indicazioni ulteriori nel testo, non emergono elementi per considerarlo esplicitamente abrogato; tuttavia la sua utilità pratica è oggi limitata dal carattere storico delle disposizioni modificate e dal riferimento a una normativa di inizio anni 2000.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.