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Legge

L.R. Abruzzo 25/2002

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 7/2002 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002/2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 25/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 25/2002 interviene sulla finanziaria 2002 modificando tabelle di spesa e disposizioni su Accademia dell’Immagine, fondi per piccoli comuni e montagna, variazioni di bilancio e alcune norme settoriali. Introduce anche proroghe di termini già previste da altre leggi regionali, poi in parte abrogate o superate. Applicazione limitata all’esercizio 2002 e a termini specifici ormai conclusi.

Modifiche alla legge finanziaria regionale Abruzzo 2002 e variazioni di bilancio 2002

Modifiche alla finanziaria regionale 2002 e assestamenti di bilancio

La legge regionale Abruzzo n. 25 del 2002 interviene sulla legge finanziaria regionale 2002, apportando variazioni a tabelle di spesa, rifinanziamenti, spostamenti di stanziamenti e alcune modifiche puntuali a norme già vigenti. La disciplina ha ambito esclusivamente regionale ed è in gran parte collegata al bilancio per l’esercizio 2002 e a termini temporali ormai conclusi.

Variazioni di stanziamento per enti, contributi e accademia dell’immagine

Viene modificata la Tabella C della L.R. n. 7/2002, con aggiornamento degli importi relativi a:

  • realizzazione di unioni e fusioni tra comuni;
  • interventi per l’Accademia dell’Immagine.

Inoltre, il contributo previsto per l’Accademia Internazionale per le arti e le scienze dell’Immagine viene elevato, a partire dal 2002, a Euro 222.565,00, pari all’intera rata annua del mutuo. Contestualmente lo stanziamento del capitolo dedicato viene incrementato di Euro 41.805,00.

La norma dispone anche variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e cassa, con riduzioni su capitoli relativi a transazioni, liti passive e oneri per unioni/fusioni tra comuni, e incrementi sui capitoli destinati ai contributi all’Accademia.

Copertura finanziaria di oneri e rifinanziamento per piccoli comuni

Per assicurare la copertura degli oneri della Tabella E della L.R. n. 7/2002, vengono disposte variazioni al bilancio 2002 con:

  • riduzione del capitolo relativo a contributi ai comuni per opere e interventi di interesse regionale per l’anno 2001;
  • riduzione del fondo speciale per nuovi provvedimenti legislativi in conto capitale;
  • riduzione del cofinanziamento regionale di progetti comunitari;
  • aumento del capitolo per contributi ai piccoli comuni per interventi infrastrutturali nell’anno 2001.

La Tabella A della L.R. n. 7/2002 è conseguentemente modificata, con riallocazione delle risorse a favore dei piccoli comuni.

Fondo regionale della montagna

Per l’esercizio in corso è disposta una variazione di competenza e cassa con:

  • riduzione del fondo speciale per nuovi provvedimenti legislativi in conto capitale;
  • incremento del Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali.

È quindi modificata la tabella dell’art. 11 della L.R. n. 8/2002, con aumento del capitolo relativo al fondo montagna.

Variazioni di sola cassa per il personale regionale

Sul bilancio 2002 sono autorizzate variazioni in soli termini di cassa per:

  • trattamento economico del personale;
  • IRAP a carico della Giunta su competenze varie al personale;
  • indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio.

La copertura è assicurata mediante riduzione del Fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti.

Regolamento attuativo e precisazioni su altre discipline

La legge modifica l’art. 34, comma 2, della L.R. n. 7/2002 sostituendo il riferimento alla “presente legge” con quello al futuro regolamento di attuazione. È previsto che la Giunta regionale approvi il regolamento entro 120 giorni, disciplinando:

  • criteri e modalità di erogazione delle risorse;
  • contenuti e documentazione da allegare alle domande;
  • parametri di riferimento per la realizzazione del programma.

Inoltre, si stabilisce che nella disciplina sulla realizzazione di edifici è esclusa, dalla relativa previsione, la materia delle opere per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Riassegnazioni di contributi ad associazioni ed enti

La legge sostituisce alcune voci negli elenchi di contributi previsti dalla finanziaria 2002, riallocando risorse a favore di associazioni diverse da quelle originariamente indicate. Le sostituzioni riguardano, tra l’altro:

  • associazioni operanti in ambito culturale, sportivo e sociale;
  • realtà locali di Pescara, Vasto, Chieti e Teramo.

Si tratta di una rimodulazione puntuale di contributi già previsti negli allegati della legge finanziaria.

Proroghe di termini e personale delle segreterie di commissione

La disposizione conteneva una proroga di termini relativi a due previsioni della L.R. n. 3/2002 e una regola sul personale assegnato alle segreterie delle presidenze delle commissioni consiliari. Tali previsioni risultano però abrogate o comunque superate dalle successive modifiche richiamate nelle note.

Interventi per gli abruzzesi nel mondo e variazioni nello schema di bilancio

Nello schema di bilancio 2002, i capitoli già inseriti in una specifica U.P.B. vengono trasferiti in una nuova U.P.B. denominata “Interventi in favore degli abruzzesi nel mondo”, nella quale è inserito anche il capitolo 11437.

È inoltre disposto l’incremento di Euro 51.646,00 del capitolo 22425, con copertura mediante riduzione di pari importo del capitolo 242421.

Domande di ammissione e criterio temporale

La legge modifica il comma 13 dell’art. 16 della L.R. n. 7/2002, sostituendo il riferimento alla data di entrata in vigore della legge con la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione stabilita nei bandi concorsuali. La rilevanza pratica della previsione è quindi legata ai bandi e alle domande riferiti a quell’assetto normativo.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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