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Legge

L.R. Abruzzo 32/2002

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia".

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 32/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 32/2002 modifica la disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia: aumenta fino al 4% la dotazione destinabile a gestione e qualificazione dei servizi e introduce la possibilità di proroga del termine per la decadenza dal beneficio in casi gravi. Prevede inoltre una finestra transitoria per domande e documentazione relative ai contributi regionali e regola la copertura finanziaria per il 2002 e le annualità successive.

Modifiche e norme transitorie sui servizi educativi per la prima infanzia

Modifiche alla disciplina sui servizi educativi per la prima infanzia

La legge regionale Abruzzo 27 dicembre 2002, n. 32 interviene sulla legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 in materia di servizi educativi per la prima infanzia, aggiornandone alcuni profili finanziari e procedurali. Il provvedimento è applicabile nel solo territorio della Regione Abruzzo.

Riparto delle risorse e attività di qualificazione

La Giunta regionale può attribuire al direttore dell’Area “Qualità della Vita e Promozione Sociale” una dotazione fino al 4% dello stanziamento previsto nei bilanci di previsione di ciascun esercizio finanziario per i servizi educativi per la prima infanzia. Tale quota è destinata:

  • alla gestione e qualificazione dei servizi educativi comunali;
  • alla promozione di attività di studio, ricerca, documentazione e sperimentazione sui temi dell’infanzia;
  • alla collaborazione con università, enti e istituti di ricerca e documentazione;
  • anche tramite gruppi di lavoro interni, interdirezionali e interistituzionali.

Decadenza dai benefici e proroga del termine

La disciplina sulla decadenza dal beneficio viene integrata prevedendo che il termine possa essere prorogato per gravi motivi con provvedimento della Giunta regionale. La previsione introduce quindi una flessibilità amministrativa nella gestione dei termini connessi ai benefici previsti dalla legge regionale n. 76/2000.

Regime transitorio per contributi e adempimenti

Per consentire l’accesso ai contributi regionali per la costruzione e il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia, i comuni e le loro associazioni devono presentare domanda entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Per completare rapidamente il programma pregresso finanziato ai sensi dell’art. 18, lettera b), della legge regionale n. 76/2000, i comuni che non hanno rispettato gli adempimenti amministrativi nei termini dell’art. 25, comma 1, della stessa legge possono trasmettere la documentazione prevista dall’art. 26, comma 2, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Sono inoltre considerate ammissibili a finanziamento le spese sostenute per lavori iniziati nell’esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Copertura finanziaria

L’onere derivante dall’applicazione della legge è valutato in 78.000 euro per l’anno 2002 e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, sul capitolo 152311 dedicato ai contributi per la costruzione e il riattamento di servizi educativi.

Per le annualità successive al 2002, la copertura è assicurata nell’ambito delle risorse assegnate alla Direzione competente e gli importi saranno iscritti nei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri per tutta la durata dell’ammortamento ventennale dei mutui.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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