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Legge

L.R. Abruzzo 38/2002

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 115/2000: Nuove norme per l'edilizia scolastica.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 38/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la L.R. 115/2000 sull’edilizia scolastica, estendendo gli interventi finanziabili ad ampliamenti e nuove costruzioni, ridefinendo requisiti, quote di cofinanziamento comunale, riserve per i piccoli comuni e regole di utilizzo dei mutui. Contiene una disciplina transitoria per i programmi pregressi e per le domande 2002. Vigente dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale per l’edilizia scolastica

Modifiche alla disciplina regionale per l’edilizia scolastica

La legge regionale interviene sulla L.R. 115/2000 per ampliare l’ambito degli interventi finanziabili e ricalibrare le condizioni di accesso ai mutui e ai contributi regionali per l’edilizia scolastica in Abruzzo. La disciplina risultante riguarda soprattutto costruzioni, ampliamenti, criteri di ammissibilità, quote a carico degli enti locali e norme transitorie per il completamento di programmi già avviati.

Ambito degli interventi finanziabili

La normativa estende espressamente gli interventi ammessi al finanziamento anche a:

  • ampliamento degli edifici scolastici esistenti;
  • costruzione di nuovi edifici.

In tal modo, il sistema regionale non si limita più ai soli interventi su edifici scolastici già esistenti, ma copre anche nuove realizzazioni e incrementi di volumetria o funzionalità.

Mutui e composizione della spesa a carico dell’ente

Ai fini dell’assunzione dei mutui per costruzione e ampliamento, la legge consente che la quota di spesa a carico dell’ente realizzatore sia coperta in tre modi:

  • con la rata relativa alla quota di mutuo a suo carico;
  • con apporto diretto in conto capitale;
  • con accorpamento di residui mutui garantiti interamente ed esclusivamente con cespiti propri o con altra forma di finanziamento assicurato dall’ente stesso.

Per i casi in cui la copertura dell’ente derivi dalle ipotesi di apporto diretto o di accorpamento di residui mutui, la stazione appaltante può chiedere erogazioni sul mutuo con rata totalmente a carico della Regione solo dopo aver utilizzato integralmente i propri mezzi finanziari.

Requisiti della domanda e documentazione obbligatoria

La richiesta di finanziamento deve essere accompagnata da una deliberazione dell’ente che:

  • approva il progetto preliminare e il relativo quadro economico, impegnandosi a garantire il vincolo di destinazione dell’immobile pubblico a uso scolastico per l’intera durata del mutuo;
  • dichiara che l’intervento rientra nel programma triennale delle opere pubbliche adottato ai sensi della legge n. 109/1994;
  • indica l’istituto di credito presso cui viene presentata la richiesta di mutuo;
  • allega la dichiarazione dell’autorità scolastica competente sul numero di alunni iscritti nell’anno scolastico di riferimento nelle scuole materne, elementari e medie del comune interessato;
  • determina l’ammontare della quota di spesa a carico del bilancio dell’ente, che normalmente non può essere inferiore ai limiti minimi previsti dalla legge, salvo il caso del comune singolo privo di cespiti delegabili, da indicare espressamente nella delibera.

Quota minima a carico dei Comuni

La legge fissa soglie minime di partecipazione finanziaria comunale, differenziate in base alla localizzazione del territorio e all’importo del progetto.

Per i comuni il cui territorio ricade, in tutto o in parte, entro i confini di un Parco nazionale o regionale o di una Comunità montana, la quota minima è:

  • 25% della spesa massima ammissibile per progetti fino a euro 154.937,07;
  • 30% della spesa massima ammissibile per progetti di importo superiore a euro 154.937,07.

Per tutti gli altri comuni, la quota minima è:

  • 40% della spesa massima ammissibile per progetti fino a euro 154.937,07;
  • 45% della spesa massima ammissibile per progetti fino a euro 154.937,07, come riportato nel testo consolidato fornito.

Riserva di stanziamento per i piccoli Comuni

Una quota pari al 40% dello stanziamento complessivo è riservata al finanziamento delle domande dei comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, secondo l’ultimo censimento ISTAT, purché utilmente collocate in graduatoria.

Per la graduatoria relativa alla riserva, la domanda dell’ultimo ente finanziato viene soddisfatta integralmente se resta entro i limiti della spesa ammissibile previsti dalla disciplina successiva richiamata dal testo.

Regime per i Comuni privi di cespiti delegabili

I comuni privi di cespiti delegabili, se utilmente collocati in graduatoria, possono accedere a un finanziamento con rata totalmente a carico del bilancio regionale, entro limiti economici precisi:

  • spesa massima ammissibile non superiore a euro 50.000 annui;
  • spesa complessiva non superiore a euro 100.000 nel triennio considerato.

Consegna dei lavori e terminologia procedurale

La legge sostituisce il riferimento agli interventi “iniziati” con quello agli interventi “consegnati”, e sostituisce la parola “inizio” con “consegna” in materia di termini connessi all’avvio delle opere. La disciplina valorizza quindi la consegna formale dei lavori quale momento rilevante per gli adempimenti previsti.

Utilizzo diverso dei finanziamenti ed economie di progetto

Gli enti locali possono chiedere, entro l’importo del mutuo assegnato e mantenendo l’imputazione delle risorse all’annualità di riferimento, l’autorizzazione a una diversa destinazione dei finanziamenti prima dell’adozione del provvedimento dirigenziale di concessione del mutuo.

Inoltre, nel rispetto della normativa vigente, gli enti possono impiegare eventuali economie per opere migliorative e complementari rispetto alle opere principali, previa comunicazione alla Regione e comunque prima della rideterminazione della quota definitiva del contributo regionale.

Norme transitorie per programmi pregressi e domande 2002

Per consentire il completamento dei programmi già finanziati ai sensi della L.R. 52/1984, i comuni finanziati fino al 31 dicembre 2000 che abbiano ricevuto l’accredito dei fondi e non abbiano rispettato i termini dell’art. 15, comma 2, della L.R. 115/2000 devono iniziare i lavori entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il termine può essere prorogato, su richiesta motivata, con provvedimento del dirigente competente.

Sono inoltre considerate ammissibili al finanziamento, e inserite nella graduatoria dell’esercizio in corso, le istanze presentate dai comuni per l’anno 2002 relative ad ampliamenti o nuove costruzioni.

Per il solo esercizio finanziario 2002 opera anche la riserva del 40% destinata ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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