Cassazione Civile, Ordinanza n. 12003/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una precedente sentenza che aveva riconosciuto al contribuente, poi deceduto, il diritto al rimborso del 90% dell’IRPEF versata in eccedenza per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002. Gli eredi hanno quindi promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del comando giudiziale da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’Ufficio si è opposto sostenendo che il rimborso non sarebbe spettato, richiamando l’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, che escludeva il beneficio per i soggetti titolari di partita IVA. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha rigettato il ricorso per ottemperanza. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) motivazione apparente della sentenza; 2) violazione delle norme sul giudizio di ottemperanza e del diritto UE, con richiesta di rinvio pregiudiziale; 3) violazione delle regole sulla prova e sulle produzioni documentali; 4) violazione del giudicato e delle norme processuali che impongono il rispetto della precedente sentenza; 5) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la decisione impugnata fosse sorretta da una motivazione solo apparente, perché formulata in modo assertivo e apodittico, con mero richiamo alle difese dell’Ufficio senza indicare un percorso logico-giuridico verificabile. Accolto il primo motivo, gli altri sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
È la base normativa del diritto al rimborso del 90% dell’IRPEF versata in eccedenza per gli anni indicati nella precedente decisione favorevole al contribuente.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
L’Amministrazione lo invocava per escludere il rimborso nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA; la Corte di merito aveva aderito a tale impostazione, ma la Cassazione non entra nel merito della sua applicabilità perché censura la sola motivazione apparente.
art. 70, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dai ricorrenti come norma del giudizio di ottemperanza.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dai ricorrenti quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di motivazione apparente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e come parametro della dedotta omessa pronuncia.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all’obbligo di motivazione.
art. 111 Cost.
Richiamato sia per il parametro costituzionale della motivazione sia per il limite del sindacato di legittimità sul "minimo costituzionale".
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Utilizzato per incardinare i motivi di ricorso; la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il sindacato sulla motivazione è limitato alle anomalie che integrano violazione del "minimo costituzionale".
art. 115 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione della prova.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione della prova.
art. 737 ss. c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per il rito camerale/procedimentale prospettato.
art. 2697 c.c.
Richiamato dai ricorrenti come norma sull’onere della prova.
art. 2702 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di efficacia probatoria della scrittura privata/dichiarazioni.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al giudicato.
art. 2909 c.c.
Richiamato dai ricorrenti a tutela dell’efficacia del giudicato sostanziale.
art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle autodichiarazioni prodotte.
art. 6 Regolamento (UE) n. 1407/2013
Richiamato dai ricorrenti nel quadro del dedotto contrasto con il diritto UE.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per la denunciata violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione.
art. 14 CEDU
Richiamato dai ricorrenti come parametro di non discriminazione.
artt. 20 e 21 Carta di Nizza
Richiamati dai ricorrenti come parametri di eguaglianza e non discriminazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo quando la sentenza presenti un’anomalia che si traduca in violazione del "minimo costituzionale", cioè mancanza assoluta di motivazione, motivazione meramente apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e si limita ad adesioni apodittiche o a richiami generici alle difese di una parte.
- In sede di legittimità non è sufficiente un generico dissenso sulla valutazione delle prove o sulla sufficienza della motivazione: occorre che il vizio sia percepibile direttamente dal testo della sentenza.
- Quando la sentenza impugnata si limiti a recepire acriticamente le argomentazioni di una parte senza esplicitarle e senza sviluppare una ragione autonoma della decisione, essa è nulla per motivazione apparente.
- L’accoglimento di un motivo fondato su un vizio di motivazione assorbe gli ulteriori motivi di ricorso che presuppongano l’esame del merito della decisione cassata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11873/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_civile · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11874/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_civile · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11875/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_civile · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11877/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_civile · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11878/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_civile · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11879/2026 del 30/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →