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Sentenza

Sentenza del 29/01/2019 n. 2387 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Operazioni infragruppo - Disciplina del "transfer pricing" - Prestito - Applicabilità agli interessi - Fondamento e conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2004, con il quale l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione IRES, IRAP e IVA e applicato sanzioni. Le contestazioni riguardavano: il calcolo degli interessi attivi su un prestito infragruppo concesso alla controllante estera a un tasso di circa il 2,3%, ritenuto inferiore al valore normale di mercato; la deducibilità e congruità dei costi per consulenze rese da una società collegata, caratterizzata da coincidenza di amministratori, soci, sede e interessi economici; e la natura simulata della vendita e successivo riacquisto di materiale tecnologico, ceduto per 50.000 euro e riacquistato per oltre 483.000 euro, con conseguente recupero anche dell'IVA detratta. La società ha inoltre denunciato il superamento dei termini di permanenza dei verificatori presso la propria sede.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il termine previsto dall'art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente si calcola in base ai soli giorni lavorativi di effettiva presenza dei verificatori presso la sede e che il suo eventuale superamento, in assenza di una specifica sanzione normativa, non determina la nullità dell'accertamento né l'inutilizzabilità dei dati acquisiti. In materia di transfer pricing, ha confermato che il prestito infragruppo a una società estera controllante è soggetto alla determinazione degli interessi secondo il valore normale di mercato: il parametro è il tasso mediamente praticato nel tempo e nel luogo dell'operazione, non il tasso legale o quello liberamente pattuito. Ha inoltre confermato l'indeducibilità dei costi di consulenza, ritenendo non superate le presunzioni derivanti dalla partecipazione e dalla gestione incrociata delle società, nonché la natura fittizia o simulata dell'operazione di vendita e riacquisto del materiale e il conseguente recupero dell'IVA. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 15.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), già art. 76, comma 5

    I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale

    La disciplina del transfer pricing si applica anche ai prestiti infragruppo. Quando il corrispettivo o il tasso d'interesse pattuito è inferiore al valore normale, il reddito deve essere rideterminato sulla base del prezzo o del tasso di mercato, senza necessità di dimostrare una finalità elusiva o un concreto risparmio d'imposta.

  • Art. 9, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati

    Il valore normale del finanziamento è individuato facendo riferimento al tasso mediamente praticato dal mercato in relazione al periodo, al luogo e alle caratteristiche dell'operazione. Per un prestito, il costo o corrispettivo rilevante è rappresentato dal saggio d'interesse.

  • Art. 45, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Il criterio del tasso legale per la determinazione degli interessi ha natura sussidiaria e recede rispetto alla specifica disciplina del transfer pricing, che impone prioritariamente il riferimento al valore normale di mercato.

  • Art. 12, comma 5, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La permanenza degli operatori (...) non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine

    Il limite riguarda i giorni lavorativi di effettiva presenza e attività dei verificatori presso la sede del contribuente, non il decorso continuativo del calendario. Il superamento del termine, non essendo accompagnato da una specifica sanzione di invalidità, non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento o l'inutilizzabilità delle prove.

  • Art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    I requisiti della norma antielusiva generale, quali l'assenza di valide ragioni economiche o il conseguimento di un risparmio d'imposta, non devono essere provati dall'Amministrazione quando l'accertamento si fonda sulla specifica violazione della regola del valore normale prevista dal transfer pricing.

Massime di principio

  • Nei finanziamenti infragruppo transfrontalieri, il tasso d'interesse non è necessariamente accettato perché formalmente concordato dalle parti: deve essere coerente con condizioni di mercato comparabili e con le caratteristiche concrete del prestito.
  • Per applicare il transfer pricing, all'Amministrazione è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'operazione infragruppo e la divergenza del corrispettivo dal valore normale; spetta al contribuente documentare le ragioni economiche e la congruità del prezzo o del tasso applicato.
  • Il tasso legale non costituisce automaticamente il parametro sostitutivo di un tasso infragruppo ritenuto non conforme: il criterio prioritario è il tasso di mercato, adeguatamente comparabile per periodo, luogo, durata, rischio e condizioni del finanziamento.
  • Costi per consulenze tra società con amministratori, soci, sedi o interessi coincidenti richiedono una documentazione particolarmente concreta dell'effettività, inerenza, necessità e congruità delle prestazioni; la semplice fatturazione non è sufficiente.
  • Operazioni di vendita e riacquisto di beni a prezzi fortemente divergenti, senza movimentazione o trasformazione dei beni, possono essere considerate simulate se le circostanze oggettive e le presunzioni dell'Amministrazione non vengono adeguatamente giustificate dal contribuente.
  • Il superamento dei termini di permanenza dei verificatori presso la sede aziendale non determina di per sé l'invalidità dell'accertamento, salvo che una specifica norma preveda espressamente tale conseguenza.

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