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Circolare

Circolare numero 133 del 12-6-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti, rispetto alla circolare n. 52 del 20 febbraio 1995, su come individuare la riduzione retributiva rilevante e su quali periodi escludere dal calcolo della pensione in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 264/1994. Viene precisato che la riduzione deve essersi verificata nell’ultimo quinquennio di contribuzione, con criteri diversi a seconda che vi sia cambiamento di attività lavorativa o permanenza nello stesso rapporto. Si stabilisce inoltre che devono essere esclusi dal computo, entro il limite massimo di 260 settimane, i periodi di minore retribuzione non necessari per il requisito minimo contributivo, con regole specifiche per le pensioni liquidate in due quote dopo il 31 dicembre 1992. L’applicazione resta subordinata a domanda dell’interessato.

Chiarimenti sull’applicazione della sentenza Corte Costituzionale n. 264/1994 al calcolo delle pensioni AGO

Chiarimenti sull’applicazione della sentenza Corte Costituzionale n. 264/1994 al calcolo delle pensioni AGO

La circolare integra le istruzioni già impartite con la circolare n. 52 del 20 febbraio 1995 in merito all’esclusione, dal calcolo della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei periodi di retribuzione ridotta non necessari per il perfezionamento dell’anzianità contributiva minima. L’intervento è motivato dai quesiti pervenuti dalle Sedi sull’individuazione della retribuzione di riferimento e sui periodi da escludere.

Ambito di applicazione della sentenza

La disciplina derivante dalla sentenza n. 264/1994 è finalizzata a evitare che il trattamento pensionistico venga depauperato da una fase lavorativa meno retribuita collocata nell’ultimo quinquennio di contribuzione. La Corte ha ritenuto che, al compimento dell’età pensionabile, la pensione non possa risultare inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal computo i periodi di minore retribuzione non necessari per il raggiungimento dell’anzianità contributiva minima.

Restano però fermi due presupposti fondamentali:

  • la riduzione retributiva deve essersi verificata nell’ultimo quinquennio di contribuzione, cioè nelle ultime 260 settimane o nel corso di esse;
  • i periodi da escludere non devono essere necessari per il perfezionamento dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia alla data di compimento dell’età pensionabile.

Individuazione della riduzione retributiva

La circolare precisa che, ai fini dell’applicabilità della sentenza, non basta un generico peggioramento della posizione retributiva: occorre verificare quando si sia verificata la riduzione rispetto al periodo di riferimento.

In concreto:

  • se la riduzione è iniziata prima delle ultime 260 settimane di contribuzione, la sentenza non è applicabile;
  • è sufficiente verificare che la riduzione si manifesti nell’anno solare in cui è compresa la 260ª settimana di contribuzione.

Criteri di confronto della retribuzione media settimanale

Per accertare se vi sia stata una riduzione retributiva rilevante, la circolare distingue due ipotesi.

Cambiamento di attività lavorativa nell’ultimo quinquennio

Quando il lavoratore cambia attività lavorativa nell’ultimo quinquennio di contribuzione, occorre confrontare:

  • la retribuzione media settimanale percepita nell’anno di cessazione della precedente attività, calcolata sulla base delle retribuzioni relative a tale attività;
  • la retribuzione media settimanale percepita nello stesso anno, calcolata sulle retribuzioni della nuova attività.

Se la nuova attività inizia in un anno solare diverso da quello in cui è cessato il precedente rapporto di lavoro, il confronto va effettuato tra le retribuzioni medie settimanali dei due anni interessati.

Riduzione nello stesso rapporto di lavoro

Se la diminuzione della retribuzione avviene nell’ambito del medesimo rapporto di lavoro, occorre confrontare:

  • la retribuzione media settimanale percepita nell’anno solare indicato dall’interessato nella domanda;
  • la retribuzione media settimanale percepita nell’anno solare precedente.

Periodi da escludere dal computo pensionistico

Una volta accertata la riduzione retributiva rilevante, devono essere esclusi dal calcolo della pensione:

  • dalla retribuzione pensionabile;
  • dall’anzianità contributiva;

tutti i periodi di lavoro svolti a partire dal cambiamento di attività, oppure, se la riduzione avviene nello stesso rapporto, tutti i periodi successivi all’anno solare in cui la riduzione è iniziata.

L’esclusione non può comunque superare il limite massimo di 260 settimane di contribuzione.

Regole per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992

Per le pensioni da liquidare in due quote ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, la circolare modifica e precisa i criteri applicativi già indicati nella precedente n. 52.

In particolare:

  • la retribuzione pensionabile della quota relativa alle anzianità maturate fino al 1992 deve essere determinata senza tenere conto dei periodi esclusi;
  • lo stesso vale per la quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi;
  • dopo l’esclusione dei periodi, la retribuzione pensionabile di ciascuna quota va comunque calcolata sulla base del numero di settimane previsto dalla legge;
  • gli stessi periodi devono essere sottratti dall’anzianità contributiva utile per la quota ante 1993, se si collocano prima del 1 gennaio 1993, e da quella utile per la quota successiva, se si collocano dopo il 31 dicembre 1992.

Conseguenze se l’attività meno retribuita è iniziata prima del 1 gennaio 1993

La circolare chiarisce che, se l’attività lavorativa meno retribuita è iniziata anteriormente al 1 gennaio 1993, non deve essere calcolata la quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1 gennaio 1993 in poi.

La pensione così determinata viene posta in pagamento solo se, alla data considerata, risulta più favorevole rispetto al trattamento calcolato su tutta la contribuzione. In ogni caso, il trattamento determinato secondo questi criteri deve essere aggiornato con gli aumenti di legge intervenuti tra la decorrenza originaria e il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile.

Necessità della domanda dell’interessato

L’applicazione della sentenza n. 264 non opera automaticamente. La circolare ribadisce espressamente che è sempre necessaria una specifica richiesta da parte dell’interessato.

Punti principali

Presupposto applicativo della sentenza n. 264/1994

La sentenza è applicabile solo se la riduzione della retribuzione si è verificata nell’ultimo quinquennio di contribuzione, cioè in coincidenza con le ultime 260 settimane o nel corso di esse. Se la riduzione è iniziata prima di tale periodo, la disciplina non si applica. In concreto, è sufficiente verificare che la diminuzione retributiva ricada nell’anno solare in cui è compresa la 260ª settimana di contribuzione.

Criteri per individuare la retribuzione di riferimento

In caso di cambiamento di attività lavorativa nell’ultimo quinquennio, occorre confrontare la retribuzione media settimanale percepita nell’anno di cessazione della precedente attività, calcolata sulle retribuzioni di quell’attività, con la retribuzione media settimanale percepita nello stesso anno per la nuova attività. Se la nuova attività inizia in un anno solare diverso da quello di cessazione del rapporto precedente, il confronto va fatto tra le retribuzioni medie settimanali dei due anni. Nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro, invece, si confronta la retribuzione media settimanale dell’anno indicato dall’interessato con quella dell’anno solare precedente.

Periodi da escludere dal calcolo della pensione

Ai fini della pensione devono essere esclusi dalla retribuzione pensionabile e dall’anzianità contributiva tutti i periodi di lavoro svolti a partire dal cambiamento di attività, oppure, se la riduzione avviene nello stesso rapporto, a partire dall’anno solare in cui la riduzione ha avuto inizio. In ogni caso non possono essere esclusi più di 260 settimane di contribuzione.

Pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992

Per le pensioni da liquidare in due quote ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sia la retribuzione pensionabile della quota relativa alle anzianità maturate fino al 1992, sia quella relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi, devono essere determinate senza considerare i periodi esclusi. Dopo l’esclusione, la retribuzione pensionabile di ciascuna quota va comunque calcolata sulla base del numero di settimane richiesto dalla legge. Gli stessi periodi devono essere sottratti dall’anzianità contributiva utile per la quota ante 1993, se collocati prima del 1 gennaio 1993, e per la quota successiva, se collocati dopo il 31 dicembre 1992.

Effetti sulla quota post-1992 e confronto tra trattamenti

Se l’attività meno retribuita è iniziata prima del 1 gennaio 1993, non deve essere calcolata la quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1 gennaio 1993 in poi. La pensione determinata con questi criteri, e già adeguata agli aumenti di legge intervenuti fino al primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, viene posta in pagamento solo se risulta più favorevole rispetto al calcolo effettuato sull’intera contribuzione.

Condizione di non necessità per il diritto a pensione

L’esclusione dei periodi è ammessa solo se tali periodi non sono necessari per perfezionare i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia alla data di compimento dell’età pensionabile.

Domanda dell’interessato

L’applicazione della sentenza n. 264 richiede sempre una specifica domanda da parte dell’interessato.

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