Circolare numero 135 del 12-6-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per il calcolo dei contributi dovuti dalle gestioni artigiani e commercianti, il reddito di riferimento non è quello lordo prodotto nell’anno, ma quello determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR. Ne consegue che, ai fini contributivi, occorre considerare il reddito dopo la sottrazione delle perdite d’impresa commerciali in contabilità ordinaria degli anni precedenti, nei limiti e secondo le regole previste dalla norma fiscale. Le imprese artigiane e commerciali devono quindi calcolare i contributi sul reddito eccedente il minimale applicando tali criteri.
Contributi artigiani e commercianti sul reddito dichiarato ai fini IRPEF
Contributi artigiani e commercianti sul reddito dichiarato ai fini IRPEF
La circolare interviene per chiarire quale reddito debba essere assunto come base di calcolo dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti alle rispettive gestioni assicurative di categoria. Il chiarimento si rende necessario a seguito delle modifiche apportate all’art. 8 del TUIR dal DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
Quesito interpretativo
L’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 prevede che i contributi siano calcolati sul reddito d’impresa "dichiarato ai fini IRPEF". È stato quindi richiesto se tale espressione debba riferirsi al reddito effettivamente prodotto nell’anno oppure al reddito finale risultante dopo l’eventuale utilizzo delle perdite di esercizi precedenti.
Chiarimento del Ministero delle Finanze
Sul punto è stato sentito il Ministero delle Finanze, che ha richiamato il meccanismo dell’art. 8 del TUIR:
- il reddito complessivo IRPEF si determina sommando i redditi delle diverse categorie e sottraendo le perdite delle imprese commerciali in contabilità semplificata, nei limiti previsti dal DPR n. 600 del 1973;
- per le imprese commerciali in contabilità ordinaria, le perdite sono imputate in diminuzione dei redditi del periodo d’imposta e, per l’eventuale eccedenza, nei periodi successivi, ma non oltre il quinto anno.
Il Ministero ha quindi ritenuto che il reddito richiamato dalla legge n. 233 del 1990 coincida con quello determinato secondo l’art. 8 del TUIR, e dunque con il reddito che risulta dopo avere sottratto le perdite d’impresa commerciale in contabilità ordinaria relative ai cinque anni precedenti.
Conseguenze sul calcolo contributivo
Alla luce di tale interpretazione, le imprese artigiane e commerciali devono calcolare i contributi sul reddito eccedente il minimale applicando i criteri indicati dal Ministero. In pratica, la base imponibile contributiva non coincide con il reddito lordo dell’anno, ma con il reddito fiscale determinato secondo le regole IRPEF comprensive del riporto delle perdite nei limiti consentiti.
Punti principali
Quesito interpretativo sul "reddito dichiarato ai fini IRPEF"
La questione affrontata riguarda il significato dell’espressione contenuta nell’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, secondo cui artigiani e commercianti versano i contributi sul reddito d’impresa dichiarato ai fini IRPEF. Dopo le modifiche all’art. 8 del TUIR introdotte dal DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è stato chiesto se tale reddito coincida con quello effettivamente prodotto nell’anno oppure con quello risultante dopo la deduzione delle perdite pregresse.
Chiarimento del Ministero delle Finanze sull’art. 8 TUIR
Il Ministero delle Finanze ha precisato che, ai fini IRPEF, il reddito complessivo si determina sommando i redditi delle varie categorie e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali in contabilità semplificata, mentre per le imprese in contabilità ordinaria le perdite sono computate in diminuzione dei redditi del periodo d’imposta e, per l’eventuale eccedenza, nei periodi successivi ma non oltre il quinto anno.
Effetti sul calcolo dei contributi previdenziali
In base a tale interpretazione, il reddito richiamato dall’art. 1 della legge n. 233 del 1990 coincide con il reddito determinato secondo l’art. 8 del TUIR. Pertanto, per il calcolo dei contributi dovuti dalle imprese artigiane e commerciali, rileva il reddito risultante dopo la sottrazione delle perdite delle imprese commerciali in contabilità ordinaria relative ai cinque anni precedenti.
Applicazione pratica per imprese artigiane e commerciali
Le imprese artigiane e commerciali devono quindi effettuare il calcolo dei contributi sul reddito eccedente il minimale, applicando i criteri indicati dal Ministero delle Finanze e considerando le perdite pregresse nei limiti previsti dalla normativa fiscale.
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