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Circolare

Circolare numero 132 del 12-6-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione del regime di decontribuzione reintrodotto dall’art. 2 del D.L. 67/1997, convertito nella L. 135/1997, alle aziende agricole che occupano operai a tempo indeterminato. Vengono richiamate le precedenti circolari operative e disciplinate le modalità di compilazione della dichiarazione trimestrale, l’indicazione delle quote soggette ad aliquota ridotta nel quadro F1, nonché le operazioni di conguaglio da effettuare alla fine dell’anno o in caso di cessazione anticipata del rapporto. La nota precisa inoltre il limite percentuale delle erogazioni decontribuibili, le conseguenze in caso di indebita fruizione e la prima scadenza utile per la regolarizzazione del periodo iniziale di applicazione.

Reintroduzione della decontribuzione per le aziende agricole con operai a tempo indeterminato e istruzioni operative per dichiarazione trimestrale e conguaglio

Decontribuzione per le aziende agricole con operai a tempo indeterminato

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione del regime di decontribuzione reintrodotto dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997 n. 135, alle aziende agricole che occupano operai agricoli a tempo indeterminato. Il documento richiama la precedente disciplina, indica i limiti percentuali delle erogazioni agevolabili, disciplina la dichiarazione trimestrale e definisce le modalità di conguaglio e regolarizzazione.

Quadro normativo e ambito di applicazione

La disciplina reintrodotta ricalca sostanzialmente quella già prevista dal D.L. 24 settembre 1996 n. 499, con l’eccezione del tetto delle erogazioni soggette a decontribuzione. La circolare precisa che le istruzioni riguardano le erogazioni elargite agli operai agricoli a tempo indeterminato a decorrere dal 27 marzo 1997, data di entrata in vigore del decreto-legge.

Limiti percentuali della decontribuzione

Il tetto delle erogazioni soggette a decontribuzione è fissato, in fase di prima applicazione, entro l’1% della retribuzione contrattuale fino al 31 dicembre 1997. Dal 1° gennaio 1998 il limite sale al 2%. Il raggiungimento del limite massimo del 3% sarà realizzato tramite successivi incrementi percentuali disposti con decreti interministeriali.

Conseguenze dell’indebita fruizione

Il datore di lavoro che abbia indebitamente beneficiato del regime contributivo agevolato deve restituire i contributi evasi e versare anche le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa vigente. Resta ferma l’eventuale responsabilità penale qualora il fatto integri un reato.

Dichiarazione trimestrale

In conformità alle modalità già fissate nelle precedenti circolari, le aziende agricole devono determinare per ciascun mese di competenza, e per ogni lavoratore, la quota di erogazioni da non assoggettare alla contribuzione ordinaria ma alla prevista aliquota ridotta. Il totale di tali quote, relativo ai lavoratori denunciati nel mod. ACC1 OTI del trimestre, deve essere indicato nel quadro F1 alla voce "importo". Nella casella "n. lavoratori" va riportato il numero complessivo dei lavoratori che nel trimestre hanno percepito le erogazioni interessate.

La dichiarazione trimestrale della manodopera occupata relativa al secondo trimestre 1997, da presentare entro il 25 luglio, costituisce la prima scadenza utile per dichiarare la quota da assoggettare al contributo di solidarietà del 10%.

Conguaglio e rideterminazione del carico contributivo

Poiché il calcolo delle quote da assoggettare a decontribuzione avviene su base previsionale nei singoli trimestri, il conguaglio deve essere effettuato con la dichiarazione del quarto trimestre oppure, in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, con la dichiarazione del trimestre in cui si verifica l’estinzione del rapporto.

Solo in tali momenti il datore di lavoro può determinare l’ammontare esatto della retribuzione e, di conseguenza, il tetto delle erogazioni agevolabili. Le operazioni di conguaglio devono essere eseguite per ogni lavoratore interessato.

Se emerge che l’importo delle erogazioni soggette a decontribuzione è superiore a quanto già operato, l’azienda deve portare il maggior importo in detrazione sulle retribuzioni imponibili dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, in quote di pari importo. Se il rapporto è cessato prima, l’imputazione avviene sull’ultima dichiarazione trimestrale utile.

Se invece l’importo delle erogazioni da assoggettare ad aliquota ridotta risulta inferiore rispetto a quanto preventivato, l’azienda deve presentare un mod. ACC1 OTI di variazione della dichiarazione del trimestre di competenza per rideterminare il carico contributivo. Per trimestre di competenza si intende quello in cui si è verificata la variazione retributiva che ha modificato il tetto previsto.

Modalità di compilazione del mod. ACC1 OTI di variazione

Nel modello di variazione il datore di lavoro deve indicare, nel rigo O e in corrispondenza di ciascun lavoratore, l’esatto imponibile comprensivo della quota a conguaglio. La quota, o il totale delle quote se la variazione riguarda più operai, va riportata nel quadro F1 preceduta dal segno (-).

Con questa procedura le aziende agricole possono regolarizzare anche le erogazioni intervenute nel periodo 27 marzo-31 marzo. Il mod. ACC1 OTI di variazione del primo trimestre deve essere presentato alla sede territoriale competente entro il 25 luglio, cioè alla stessa scadenza della dichiarazione trimestrale relativa al secondo trimestre.

Rinvii operativi

Per gli adempimenti dei datori di lavoro la circolare rinvia alle precedenti circolari n. 152 del 22 luglio 1996 e n. 213 del 6 novembre 1996. Le sedi territoriali acquisiranno le dichiarazioni di variazione secondo le disposizioni contenute nella circolare ex-SCAU n. 51 del 23 maggio 1994. Infine, viene riservata una successiva comunicazione sull’attivazione della procedura informatica per l’acquisizione dei dati dichiarati nel quadro F1.

Punti principali

Quadro normativo e ambito di applicazione

La circolare dà attuazione all’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997 n. 135, che reintroduce il regime di decontribuzione già previsto dal D.L. 28 marzo 1996 n. 166 e successivi, mai convertiti, i cui effetti erano stati fatti salvi dalla L. 28 novembre 1996 n. 608. La disciplina si applica alle aziende agricole che assumono operai agricoli a tempo indeterminato, con effetti per le erogazioni effettuate dal 27 marzo 1997, data di entrata in vigore del decreto-legge.

Limite delle erogazioni soggette a decontribuzione

La misura del tetto delle erogazioni soggette a decontribuzione è fissata, in prima applicazione, entro l’1% della retribuzione contrattuale fino al 31 dicembre 1997 e nel 2% a decorrere dall’1 gennaio 1998. Il raggiungimento del limite massimo del 3% avverrà successivamente mediante incrementi percentuali disposti con decreti interministeriali.

Conseguenze dell’indebito beneficio

Il datore di lavoro che abbia indebitamente fruito del particolare regime contributivo deve versare i contributi evasi ed è tenuto anche al pagamento delle sanzioni civili e amministrative previste dalle disposizioni vigenti. Resta ferma l’eventuale responsabilità penale qualora il fatto costituisca reato.

Dichiarazione trimestrale e compilazione del quadro F1

Per ciascun mese di competenza della dichiarazione, le aziende devono determinare per ogni lavoratore la quota di erogazioni da non assoggettare alla contribuzione ordinaria ma all’aliquota ridotta. Il totale delle quote riferite ai lavoratori denunciati nel mod. ACC1 OTI del trimestre va indicato cumulativamente nel quadro F1, casella "importo"; nella casella "n. lavoratori" va indicato il numero complessivo dei lavoratori che hanno percepito le erogazioni agevolate nel trimestre. La dichiarazione della manodopera occupata relativa al secondo trimestre 1997, da presentare entro il 25 luglio, costituisce la prima scadenza utile per dichiarare la quota da assoggettare al contributo di solidarietà del 10%.

Conguaglio a fine anno o in caso di cessazione anticipata

Poiché il calcolo delle quote decontribuibili avviene su base previsionale nei singoli trimestri, il conguaglio deve essere effettuato con la dichiarazione del quarto trimestre oppure, se il rapporto di lavoro cessa prima, con la dichiarazione del trimestre in cui interviene l’estinzione del rapporto. In tali sedi si determina l’ammontare esatto della retribuzione e quindi il tetto effettivo delle erogazioni agevolate, procedendo per ciascun lavoratore interessato.

Ipotesi di conguaglio e modalità operative

Se l’importo delle erogazioni soggette a decontribuzione risulta superiore a quanto già operato, l’azienda porta il maggior importo in detrazione in quote di pari importo sulle retribuzioni imponibili dei mesi di ottobre, novembre e dicembre; se il rapporto è cessato anticipatamente, l’imputazione avviene sull’ultima dichiarazione trimestrale utile. Se invece l’importo delle erogazioni da assoggettare ad aliquota ridotta risulta inferiore a quello stimato, si procede con un mod. ACC1 OTI di variazione della dichiarazione del trimestre di competenza per rideterminare il carico contributivo.

Adempimenti di variazione e regolarizzazione del periodo iniziale

Nel mod. ACC1 OTI di variazione il datore di lavoro indica, nel rigo O e per ciascun lavoratore, l’esatto imponibile comprensivo della quota a conguaglio; la quota o il totale delle quote va riportato nel quadro F1 preceduto dal segno (-). Con questa procedura le aziende possono regolarizzare anche le erogazioni intervenute nel periodo 27 marzo-31 marzo. Il mod. ACC1 OTI di variazione del primo trimestre deve essere presentato alla sede territoriale competente entro il 25 luglio, termine coincidente con la scadenza della dichiarazione trimestrale del secondo trimestre.

Rinvio alle precedenti istruzioni e acquisizione dei dati

La circolare rinvia, per gli adempimenti dei datori di lavoro, alle circolari n. 152 del 22 luglio 1996 e n. 213 del 6 novembre 1996, nonché alle modalità di acquisizione già richiamate nella circolare ex-SCAU n. 51 del 23 maggio 1994. È inoltre precisato che ulteriori comunicazioni seguiranno in merito all’attivazione della procedura informatica per l’acquisizione dei dati dichiarati nel quadro F1.

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