Circolare numero 134 del 12-6-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le indennità percepite dagli amministratori locali ai sensi della legge n. 816/1985 non devono essere considerate redditi da lavoro ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici, in forza del comma 173-ter dell’art. 1 della legge n. 662/1996, come interpretato dal Ministero del Lavoro. Tale irrilevanza vale per tutte le ipotesi di cumulo con pensioni, non solo per le pensioni di anzianità, e non incontra limiti temporali per la natura interpretativa della norma. Vengono richiamate anche le precedenti istruzioni sul perimetro delle indennità interessate e segnalata la richiesta di ulteriori chiarimenti su altre indennità connesse a cariche pubbliche elettive.
Cumulo con la pensione delle indennità ex legge n. 816/1985: precisazioni del Ministero del Lavoro
Cumulo con la pensione delle indennità ex legge n. 816/1985
La circolare riepiloga e recepisce le precisazioni del Ministero del Lavoro in merito al trattamento, ai fini del cumulo con le pensioni, delle indennità percepite dagli amministratori locali in base alla legge 27 dicembre 1985, n. 816. L’intervento ministeriale viene richiesto per risolvere le incongruenze emerse da un’applicazione letterale del comma 173-ter dell’art. 1 della legge n. 662/1996.
Quadro normativo di riferimento
Il messaggio INPS n. 5119 del 10 aprile 1997 aveva già segnalato alle sedi che il comma 173-ter, introdotto dalla legge n. 30/1997 nel contesto delle disposizioni correttive della legge n. 662/1996, stabilisce che le indennità percepite ai sensi della legge n. 816/1985 non sono considerate redditi da lavoro ai fini del comma 189 dell’art. 1 della legge n. 662/1996.
Il Ministero del Lavoro, con nota n. 7/60952 del 13 maggio 1997, ha chiarito che la disposizione ha natura di interpretazione autentica e va letta in modo coerente con la disciplina generale del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, evitando risultati irragionevoli o distorsivi.
Ambito delle indennità interessate
La legge n. 816/1985 disciplina le indennità connesse alle cariche degli amministratori locali, tra cui:
- indennità di carica di sindaci e assessori comunali e provinciali;
- indennità di carica di presidenti e componenti di organi esecutivi di aziende speciali di enti territoriali, consorzi fra enti locali e loro aziende;
- indennità di presenza di consiglieri comunali e provinciali e di componenti di organi esecutivi di comuni, province, aziende e consorzi;
- indennità di missione per le cariche e funzioni espressamente indicate nella norma.
La circolare richiama le indicazioni già fornite nel messaggio n. 5119 del 10 aprile 1997 per la corretta individuazione delle indennità rientranti nella disciplina.
Interpretazione del comma 173-ter
Secondo il Ministero, il rinvio al comma 189 dell’art. 1 della legge n. 662/1996 non deve essere inteso in senso limitativo. La norma va applicata a tutte le ipotesi di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro, e non soltanto alle pensioni di anzianità a carico dell’A.G.O. e delle forme sostitutive o esclusive.
L’interpretazione meramente letterale avrebbe infatti prodotto un risultato incoerente, rendendo le indennità cumulabili con la pensione di anzianità ma non con la pensione di vecchiaia o con i trattamenti di invalidità, in contrasto con la linea di favore seguita dal legislatore per queste ultime prestazioni. Il Ministero osserva inoltre che, una volta che la pensione di anzianità sia equiparata alla pensione di vecchiaia per effetto del raggiungimento dell’età pensionabile ai sensi dell’art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 503/1992, non sarebbe ragionevole applicare un regime più sfavorevole di cumulo.
Effetti applicativi sul cumulo
Alla luce delle precisazioni ministeriali, le indennità percepite ex lege n. 816/1985 non devono essere considerate redditi da lavoro ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici in generale. La circolare afferma espressamente che tale esclusione opera anche ai fini della disciplina del cumulo con redditi da lavoro autonomo introdotta dall’art. 10 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
Di conseguenza, tali importi non vanno computati nel reddito rilevante per verificare i limiti di cumulabilità delle pensioni con attività lavorativa o con altre forme di reddito da lavoro.
Decorrenza della disciplina
Poiché il comma 173-ter è qualificato come norma di interpretazione autentica, la sua efficacia non è soggetta a limiti temporali. La circolare precisa pertanto che l’irrilevanza delle indennità ai fini del cumulo non si applica soltanto dal 1 gennaio 1997, ma deve intendersi operante senza restrizioni temporali.
Viene inoltre esclusa la rilevanza del comma 4-bis dell’art. 10 della legge n. 30/1997, che prevedeva una decorrenza dal 1 gennaio 1997 per le disposizioni del comma 4.
Ulteriori chiarimenti richiesti
La circolare segnala infine che è stata nuovamente rappresentata al Ministero del Lavoro la necessità di un chiarimento definitivo sulla valutabilità, ai fini del cumulo della pensione con redditi da lavoro autonomo, di tutte le indennità comunque collegate a cariche pubbliche elettive e di altre indennità percepite per incarichi particolari. Su questo punto l’INPS si riserva di fornire successive istruzioni in base alle indicazioni ministeriali.
Punti principali
Origine del chiarimento normativo
Dopo il messaggio INPS n. 5119 del 10 aprile 1997, che aveva segnalato possibili effetti distorsivi nell’applicazione letterale del comma 173-ter dell’art. 1 della legge n. 662/1996, è intervenuto il Ministero del Lavoro con nota n. 7/60952 del 13 maggio 1997. Il Ministero ha precisato che la norma ha natura di interpretazione autentica e deve essere letta in coerenza con la disciplina complessiva del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.
Ambito delle indennità della legge n. 816/1985
Sono richiamate le indennità previste dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, relative agli amministratori locali. In particolare, la legge disciplina: indennità di carica di sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti e componenti di organi esecutivi di aziende speciali, consorzi ed enti locali; indennità di presenza di consiglieri comunali e provinciali e di componenti di organi esecutivi di comuni, province e relative aziende e consorzi; indennità di missione per specifiche cariche e funzioni negli enti locali e sanitari indicati nel testo.
Interpretazione estensiva del comma 173-ter
Secondo il Ministero del Lavoro, il richiamo del comma 173-ter al comma 189 dell’art. 1 della legge n. 662/1996 non va inteso in senso restrittivo. La disposizione deve essere applicata a tutte le ipotesi di cumulo tra trattamenti pensionistici e redditi da lavoro, e non soltanto alle pensioni di anzianità indicate nel comma 189. In tal modo si evita una disciplina incoerente che renderebbe le indennità cumulabili con la pensione di anzianità ma non con pensione di vecchiaia o trattamenti di invalidità.
Effetti sul cumulo con le pensioni
Le indennità percepite in applicazione della legge n. 816/1985 non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici. La circolare afferma che tale esclusione opera per tutte le fattispecie di cumulo, compresa la disciplina del cumulo delle pensioni con redditi da lavoro autonomo introdotta dall’art. 10 del d.lgs. n. 503/1992 e successive modificazioni.
Decorrenza e natura interpretativa
Poiché il comma 173-ter ha natura interpretativa, la sua efficacia non è soggetta a limiti temporali. La circolare precisa quindi che l’irrilevanza delle indennità ai fini del cumulo non vale solo dal 1 gennaio 1997, ma si applica senza restrizioni di efficacia temporale. Viene inoltre precisato che non trova applicazione il comma 4-bis dell’art. 10 della legge n. 30/1997, nella parte in cui prevede una decorrenza dal 1 gennaio 1997.
Questioni ancora aperte
Con l’occasione viene comunicato che è stata nuovamente prospettata al Ministero del Lavoro l’opportunità di un chiarimento definitivo sulla valutabilità, ai fini del cumulo con i redditi da lavoro autonomo, di tutte le indennità comunque connesse allo svolgimento di cariche pubbliche elettive e di altre indennità percepite in relazione a incarichi particolari. Su tali profili viene mantenuta riserva di ulteriori istruzioni.
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