Ordinanza n. 762/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del verbale n. -OMISSIS- del 02 febbraio 2026 relativo all’attività di correzione della prova scritta dell’esame di avvocato – sessione 2025 - della Commissione n. 2 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 16/30) per l’elaborato n. 1028 e di ogni altro atto preordinato, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione della prova scritta dell'esame di avvocato, nella parte relativa alla valutazione insufficiente dell'elaborato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato all'esame)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il verbale relativo alla correzione della prova scritta dell'esame di avvocato – sessione 2025 – nella parte in cui l'elaborato è stato valutato con il punteggio di 16/30, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Ha dedotto l'illegittimità della valutazione per mancata riconducibilità ai criteri elaborati dalla competente Commissione presso il Ministero della Giustizia e per carenza di coerenza e attendibilità della valutazione tecnica. Il ricorso cautelare ha inoltre evidenziato il pregiudizio derivante dalla pendenza dell'esame.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini della ricorrezione dell'elaborato. Ha ritenuto che la discrezionalità tecnica della Commissione sia sindacabile anche quanto all'attendibilità delle operazioni tecniche, sotto i profili della coerenza e correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo. I nove criteri di valutazione predisposti per la sessione 2025 delimitano l'ambito entro cui l'Amministrazione deve esercitare il potere valutativo e sono sindacabili dal giudice amministrativo. Nel caso concreto, il giudizio insufficiente non è stato ritenuto oggettivamente riconducibile a tali criteri né ai canoni di coerenza e attendibilità, emergendo anche una non adeguata istruttoria. È stata quindi disposta una nuova correzione da parte di una Commissione istituita presso una diversa Corte d'Appello, individuata dal TAR, con trasmissione dell'elaborato in forma rigidamente anonima e senza riferimenti all'ordinanza. Il Ministero dovrà trasmettere gli atti entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, e la nuova Commissione dovrà rivalutare l'elaborato entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora la valutazione sia utile alla prosecuzione dell'esame, dovrà procedere la Commissione competente, previa eventuale riconvocazione. Riconosciuto il periculum in mora per la pendenza dell'esame, il TAR ha fissato l'udienza pubblica di merito e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta in presenza di fumus e periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati come fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici è sindacabile dal giudice amministrativo non soltanto per errori macroscopici, ma anche sotto il profilo dell'attendibilità delle operazioni tecniche, verificando coerenza e correttezza del criterio adottato e del procedimento applicativo.
- I criteri di valutazione previamente elaborati dall'amministrazione per una procedura selettiva delimitano l'ambito di esercizio della discrezionalità tecnica e vincolano la commissione, sicché la valutazione è illegittima se non è oggettivamente riconducibile a tali criteri.
- La non riconducibilità della valutazione ai criteri predeterminati e ai canoni di coerenza e attendibilità può evidenziare anche una non adeguata istruttoria e giustificare, in sede cautelare, la ricorrezione dell'elaborato da parte di una commissione diversa, assicurando l'anonimato e l'assenza di riferimenti al contenzioso.
- La pendenza della procedura d'esame integra il periculum in mora necessario per disporre cautelarmente il riesame dell'elaborato quando l'esito della correzione può incidere sulla prosecuzione dell'esame.
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