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Sentenza

Sentenza n. 695/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura di Savona portante la revoca del nulla osta all’ingresso in Italia rilasciato su istanza del sig. -OMISSIS-, in qualità di rappresentante della -OMISSIS-, a favore del lavoratore dipendente,-OMISSIS--OMISSIS-, prot -OMISSIS- in data 29.3.2025 non notificato - degli atti presupposti e connessi.

Giustizia amministrativa202500930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta provvisorio all’ingresso in Italia per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (prefettura)

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia nel 2024 mediante nulla osta provvisorio rilasciato nell’ambito dei flussi di ingresso e assunto come operaio, ha impugnato la revoca del nulla osta disposta dalla Prefettura di Savona. La revoca, fondata su irregolarità relative alla domanda presentata dal datore di lavoro, era stata comunicata soltanto a quest’ultimo e non al lavoratore, che ne aveva appreso l’esistenza solo a seguito del licenziamento. Sono stati dedotti: violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale per omessa comunicazione del preavviso di revoca e del provvedimento finale; violazione degli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998 e della circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, poiché le irregolarità del datore di lavoro non erano imputabili al lavoratore e risultavano suscettibili di regolarizzazione; violazione dell’art. 8 CEDU, in relazione agli effetti della revoca sulla posizione personale e lavorativa del ricorrente. Nelle more, l’Amministrazione ha rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e un accordo d’integrazione, consentendogli di essere assunto a tempo indeterminato da altro datore di lavoro.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e la conseguente regolarizzazione della posizione del ricorrente hanno avuto natura sostanziale, non essendo stati adottati in mera esecuzione della misura cautelare. Tali atti favorevoli presupponevano il ritiro della revoca del nulla osta oppure comunque avevano definito in senso favorevole la posizione sostanziale del lavoratore. Il Collegio ha aggiunto, ad abundantiam, che il ricorso sarebbe stato fondato: il primo motivo era fondato per la lesione della partecipazione procedimentale; il secondo e il terzo meritavano accoglimento perché le irregolarità del datore di lavoro non erano imputabili al lavoratore, erano regolarizzabili e non presentavano gravità tale da giustificare la revoca, che aveva determinato l’irregolarità del soggiorno di una persona già entrata e occupata regolarmente. L’Amministrazione è stata onerata di adottare gli eventuali atti necessari alla definizione del procedimento di regolare ingresso entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Disciplina il nulla osta provvisorio rilasciato secondo il meccanismo dell’inversione procedimentale, con ingresso del lavoratore subordinato soggetto a successive verifiche amministrative.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    Consente la revoca del nulla osta provvisorio qualora le verifiche successive accertino la mancanza dei presupposti per l’ingresso.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Rileva quale disciplina del nulla osta e dell’ingresso del lavoratore straniero; il TAR ha ritenuto che le irregolarità del datore di lavoro non potessero essere automaticamente imputate al lavoratore.

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del lavoro subordinato e alla non imputabilità al lavoratore delle irregolarità del datore di lavoro.

  • art. 8 Convenzione europea dei diritti dell’uomo

    Il TAR ha ritenuto fondata, insieme alle altre, la censura relativa agli effetti sproporzionati della revoca sulla posizione personale e lavorativa del ricorrente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte per esigenze di tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il lavoratore straniero è entrato in Italia sulla base di un nulla osta provvisorio soggetto a successive verifiche, le irregolarità commesse dal datore di lavoro nella procedura di ingresso non possono essere automaticamente imputate al lavoratore, soprattutto se questi ha già svolto regolarmente attività lavorativa e le irregolarità sono suscettibili di regolarizzazione.
  • La revoca del nulla osta all’ingresso deve essere preceduta dalla comunicazione del preavviso e deve essere comunicata anche al lavoratore direttamente inciso, non potendo la comunicazione al solo datore di lavoro assicurare la partecipazione procedimentale dell’interessato.
  • La revoca del nulla osta non è giustificata quando le irregolarità della domanda del datore di lavoro non presentano gravità tale da incidere definitivamente sui presupposti dell’ingresso e producono l’irregolarità del soggiorno di un lavoratore incolpevole, già entrato e occupato regolarmente.
  • Il rilascio, nelle more del giudizio, di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che regolarizzi sostanzialmente la posizione dell’interessato può determinare la cessazione della materia del contendere, anche se l’Amministrazione non deposita formalmente il provvedimento di ritiro dell’atto impugnato, purché risulti soddisfatta la pretesa sostanziale.
  • La regolarizzazione sostanziale della posizione del lavoratore straniero non impedisce al giudice di indicare le coordinate conformative necessarie per la definizione del procedimento amministrativo e di assegnare all’Amministrazione un termine per l’adozione degli eventuali atti residui.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseProporzionalità e ragionevolezza

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