Ordinanza n. 1870/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento a) del provvedimento di diniego prot. n. 1232 del 5.3.2026, con cui il Comune di Mercenasco ha comunicato il diniego sull’istanza di permesso di costruire prot. n. 2854 del 30.5.2025 della Soc. Agr. Albertina per la costruzione di due porcilaie prefabbricate con annesse vasche circolari per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami ed opere complementari connesse all’insediamento a un nuovo impianto suinicolo non intensivo; b) del preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. 4974 del 18.9.2025; c) del parere di fattibilità geologica negativo acquisito in data 2.3.2026; d) della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 8-905 del 24.3.2025 (“Criteri e indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica”), laddove, al paragrafo 2.3.1.4, nel disciplinare le aree in classe IIIa, abbia inteso renderle “inidonee a nuovi insediamenti” in senso assoluto, anziché relativo, in violazione dell’art. 41 della Costituzione; e) per la condanna del Comune al risarcimento del danno ingiusto e da ritardo che la società ricorrente ha patito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del permesso di costruire per due porcilaie prefabbricate, vasche per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami e opere complementari per un nuovo impianto suinicolo non intensivo; impugnati anche il preavviso di diniego, il parere geologico negativo e la delibera regionale sui criteri per le aree in classe IIIa
Esito
La controversia
La società agricola ha impugnato il diniego comunale del 5 marzo 2026 sull’istanza di permesso di costruire presentata il 30 maggio 2025, nonché il preavviso di diniego del 18 settembre 2025 e il parere di fattibilità geologica negativo acquisito il 2 marzo 2026. Ha contestato inoltre la delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 8-905 del 24 marzo 2025 nella parte in cui avrebbe reso le aree in classe IIIa assolutamente inidonee a nuovi insediamenti, deducendo la violazione dell’art. 41 Cost. Ha chiesto anche il risarcimento del danno ingiusto e da ritardo. Il testo dell’ordinanza non riporta l’articolazione completa degli ulteriori motivi di ricorso né decide le censure di merito.
La decisione
Il TAR non ha deciso le domande di annullamento e risarcimento. Ha accolto l’istanza di proroga presentata dal Segretario generale dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, confermando l’oggetto del quesito istruttorio e assegnando al verificatore il nuovo termine del 30 ottobre 2026 per depositare la relazione di verificazione. Ha confermato gli ulteriori termini già stabiliti ai punti 3.6 e seguenti dell’ordinanza n. 1418 del 2026 e fissato l’udienza di merito al 14 aprile 2027. Non è indicata una statuizione sulle spese.
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