Cassazione Civile, Ordinanza n. 10571/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza, l’Amministrazione finanziaria emetteva avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativo all’anno 2019, contestando la indebita detrazione dell’IVA ex art. 19 d.P.R. 633/1972 in relazione a fatture emesse da due fornitori ritenuti "cartiere" e, quindi, riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti. La contribuente impugnava l’atto deducendo, tra l’altro, l’infondatezza del rilievo, l’insufficienza motivazionale dell’avviso per rinvio a un atto non conosciuto e l’erronea applicazione delle sanzioni; il giudice di primo grado respingeva il ricorso, mentre in appello la decisione veniva riformata per asserita mancanza di prova dell’elemento soggettivo in capo alla contribuente. In Cassazione l’Agenzia ha censurato la sentenza d’appello per falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., deducendo che la Corte territoriale aveva errato nel riparto dell’onere probatorio e nella valutazione presuntiva della consapevolezza della frode, trascurando elementi significativi e valorizzando profili irrilevanti o meramente formali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo corretta la censura relativa alla falsa applicazione delle norme sull’IVA, sull’onere della prova e sulle presunzioni. Ha affermato che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare sia l’oggettiva fittizietà del fornitore sia, anche per presunzioni, la consapevolezza del destinatario o la sua colpevole ignoranza; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile. Ha inoltre rilevato che il giudice d’appello aveva fondato la decisione su elementi non significativi e aveva omesso di considerare circostanze potenzialmente rilevanti ai fini della consapevolezza della frode. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 633/1972
Rileva quale norma sulla detrazione dell’IVA; la detrazione non è spettante quando l’operazione è soggettivamente inesistente e il contribuente era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo con l’ordinaria diligenza, della frode.
art. 21 d.P.R. 633/1972
Richiamato unitamente alle altre disposizioni IVA come norma applicata in modo ritenuto non corretto dalla corte territoriale.
art. 54 d.P.R. 633/1972
Richiamato ai fini della legittimità della ripresa IVA e del corredo probatorio dell’accertamento.
art. 2697 c.c.
Disciplina il riparto dell’onere della prova: l’Amministrazione deve provare la fittizietà soggettiva e la consapevolezza del cessionario; il contribuente deve fornire la prova contraria della propria diligenza.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili per dimostrare gli elementi rilevanti della frode e la conoscenza o conoscibilità della stessa da parte del contribuente.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti e vanno valutate complessivamente, non isolando i singoli indizi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma evocata per la dedotta falsa applicazione di legge; il motivo è stato ritenuto ammissibile perché diretto contro il canone giuridico applicato, non contro la sola ricostruzione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, assorbito per effetto dell’accoglimento del primo.
Massime di principio
- Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni semplici, sia la fittizietà soggettiva del fornitore sia la consapevolezza del cessionario o la sua colpevole ignoranza, valutata alla luce dell’ordinaria diligenza esigibile in concreto.
- Se l’Ufficio fornisce elementi presuntivi sufficienti sulla frode e sulla conoscibilità della stessa, grava sul contribuente l’onere di dimostrare di aver adottato la massima diligenza possibile per non partecipare all’operazione evasiva.
- Nel giudizio tributario le presunzioni devono essere apprezzate unitariamente: la gravità, precisione e concordanza degli indizi derivano dalla loro valutazione complessiva e dal reciproco rafforzamento tra i singoli elementi.
- È viziata per falsa applicazione di legge la decisione del giudice di merito che svaluti indizi significativi o valorizzi solo profili formali, senza misurarsi con tutti gli elementi potenzialmente rilevanti ai fini della prova della consapevolezza della frode.
- Ai fini della detrazione IVA, la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, da sola, non basta a dimostrare la buona fede del contribuente se risultano altri elementi idonei a far emergere la sua conoscenza o conoscibilità dell’operazione fraudolenta.
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