Cassazione Penale, Ordinanza n. 11504/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione è rimasta ferma; il ricorso non ha inciso sul merito della responsabilità, ma solo sulla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava l'asserita eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era del tutto generica e sostanzialmente riproduttiva di censure già respinte in appello. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo логico e puntuale sul computo della pena, valorizzando: la commissione di tre episodi di evasione in un arco temporale di poco più di un mese; e i significativi precedenti giudiziari dell'imputato per reati della medesima indole.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
È il reato per il quale risultava stata pronunciata la condanna impugnata, ossia l'evasione.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su una doglianza generica e meramente riproduttiva di censure già disattese dal giudice di merito.
- La censura sull'eccessività della pena deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e indicare specifiche illogicità o errori nel giudizio di commisurazione; altrimenti non supera il vaglio di ammissibilità.
- In sede di determinazione della pena, il giudice può valorizzare la pluralità degli episodi contestati in un breve arco temporale e i precedenti per reati della stessa indole come elementi sintomatici di maggiore gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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