Regolamento (UE) 2016/671
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/671 della Commissione, del 28 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una specifica giornata di applicazione, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione tecnico, adottato in base al regolamento (UE) n. 543/2011, che aggiorna i valori sulla base dei dati giornalieri disponibili. L'allegato riporta i valori per ciascun codice NC e per le rispettive origini indicate.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che importano nell'Unione europea taluni ortofrutticoli freschi individuati dall'allegato del regolamento, per i codici NC e per le origini paesi terzi ivi elencate. Rileva nel sistema del prezzo di entrata previsto dalla disciplina dell'OCM agricola e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, articolo 136, paragrafo 1. È efficace in tutti gli Stati membri e non contiene deroghe o esclusioni ulteriori rispetto ai prodotti e alle origini non compresi nell'allegato.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/671 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli freschi. L'atto si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e della disciplina specifica dell'ortofrutta prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo e funzione del regolamento
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che stabilisce i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. I considerando precisano che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per questo motivo il regolamento entra in vigore immediatamente, il giorno della pubblicazione.
Oggetto della disciplina
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. Il meccanismo ha finalità tecnica e serve a determinare il prezzo di entrata applicabile alle importazioni dei prodotti interessati.
Ambito di applicazione materiale
L'allegato riguarda specifici codici NC di ortofrutticoli: 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono indicati i valori forfettari per le origini di paesi terzi elencate in tabella, oltre al codice ZZ, che corrisponde a "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Effetti giuridici e applicazione
L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore immediata alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi per gli operatori che importano i prodotti interessati.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e si riferiscono a specifici codici NC di ortofrutticoli e alle origini di paesi terzi elencate in tabella.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e criterio di aggiornamento
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando spiegano che i valori forfettari sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in applicazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Allegato con i valori per codice NC e origine
L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, differenziati per i paesi terzi indicati con i relativi codici (ad esempio IL, MA, TR, AR, EG, ZA, BR, CL, CN, NZ, US) e per il codice ZZ, che corrisponde a "altre origini".
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 28 apr 2016Regolamento (UE) 2016/669
- Regolamento · 28 apr 2016Regolamento (UE) 2016/670
- Regolamento · 28 apr 2016Regolamento (UE) 2016/759
- Regolamento · 27 apr 2016Regolamento (UE) 2016/657
- Regolamento · 27 apr 2016Regolamento (UE) 2016/658
- Regolamento · 27 apr 2016Regolamento (UE) 2016/659
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →