Regolamento (UE) 2016/759
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo organico la disciplina UE sull’importazione e sul transito di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Riunisce in allegato gli elenchi dei paesi terzi, delle parti di paesi terzi e dei territori autorizzati, e introduce/aggiorna i relativi certificati veterinari e sanitari. Abroga la decisione 2003/812/CE, modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e prevede un regime transitorio per i certificati già rilasciati prima del 3 dicembre 2016.
Definisce gli elenchi dei paesi terzi, parti di paesi terzi e territori autorizzati all’importazione o al transito nell’Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano, nonché i relativi modelli di certificato sanitario/veterinario.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’UE e al transito attraverso l’UE di specifiche categorie di prodotti di origine animale destinati al consumo umano: cosce di rana, lumache, gelatina, collagene, materie prime per la produzione di gelatina e collagene, materie prime trattate per tale produzione, miele, pappa reale e altri prodotti dell’apicoltura, prodotti altamente raffinati (tra cui solfato di condroitina, acido ialuronico, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi), nonché alle materie prime o materie prime trattate per gelatina/collagene in transito. L’accesso è limitato ai paesi/territori elencati negli allegati; per talune merci derivanti da ruminanti valgono condizioni aggiuntive legate al rischio BSE. È prevista una deroga specifica per il transito stradale o ferroviario tra Lettonia, Lituania e Polonia verso/da la Russia. Sono esclusi o rimossi gli elenchi e certificati previsti dalla decisione 2003/812/CE, che è abrogata, e sono soppressi specifici capitoli/appendici dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005.
Definizione di elenchi e certificati per taluni prodotti di origine animale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione disciplina in modo unitario l’accesso al mercato UE di una serie di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, fissando gli elenchi dei paesi terzi, delle parti di paesi terzi e dei territori autorizzati e predisponendo i relativi modelli di certificato. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle norme UE su igiene, controlli ufficiali e polizia sanitaria degli alimenti di origine animale, con particolare attenzione alla coerenza con la disciplina già vigente su importazioni e transito.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano che, in base al regolamento (CE) n. 854/2004, i prodotti di origine animale possono essere importati solo da paesi terzi o parti di paesi terzi inseriti in appositi elenchi. La Commissione rileva inoltre la necessità di colmare una lacuna regolatoria per gelatina, collagene e relative materie prime, di aggiornare i modelli di certificato del regolamento (CE) n. 2074/2005, e di semplificare la disciplina accorpando in un unico atto gli elenchi e i certificati relativi a diverse categorie di prodotti. Per talune categorie, soprattutto quelle derivate da ruminanti, sono previste cautele specifiche collegate alla classificazione del rischio BSE secondo il regolamento (CE) n. 999/2001.
Ambito materiale: prodotti coperti dal regolamento
L’articolo 1 individua le categorie di prodotti per le importazioni nell’Unione, rinviando all’allegato I:
- cosce di rana;
- lumache;
- gelatina e collagene;
- materie prime per la produzione di gelatina e collagene;
- materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene;
- miele, pappa reale e altri prodotti dell’apicoltura;
- prodotti altamente raffinati, quali solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi autorizzati come additivi alimentari.
Per gelatina, collagene e le materie prime connesse, il regolamento distingue gli elenchi in base all’origine animale e al tipo di trattamento, prevedendo regole differenti per bovini, ovini, caprini, suini, equini, pollame, prodotti della pesca, leporidi e selvaggina.
Certificazione per le importazioni
L’articolo 2 stabilisce che ogni categoria importata deve essere accompagnata dal modello di certificato di cui all’allegato II. I modelli sono specifici per ciascun prodotto o gruppo di prodotti e devono essere compilati secondo le note esplicative dell’allegato IV. Il regolamento ammette la certificazione elettronica e altri sistemi concordati tra l’Unione e il paese terzo interessato, riconoscendo quindi una certa flessibilità operativa purché compatibile con il quadro UE.
Regime del transito attraverso l’Unione
L’articolo 3 disciplina il transito, immediato o previo magazzinaggio, di materie prime e materie prime trattate per gelatina/collagene destinate a un paese terzo. Anche qui i paesi/territori autorizzati sono elencati nell’allegato I, parti IV e V. L’articolo 4 rinvia all’allegato III per il certificato di transito e consente anch’esso l’uso di certificazione elettronica o di altri sistemi armonizzati a livello dell’Unione.
Deroga specifica per Russia, Lettonia, Lituania e Polonia
L’articolo 5 introduce una deroga mirata, giustificata dalla situazione geografica di Kaliningrad, per il transito su strada o ferrovia tra specifici posti d’ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia, elencati con nota particolare 13 nella decisione 2009/821/CE. La deroga riguarda partite provenienti dalla o destinate alla Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, ed è subordinata a condizioni stringenti:
- sigillatura della partita da parte del veterinario ufficiale al posto d’ispezione frontaliero di entrata, con sigillo numerato progressivamente;
- apposizione su ogni pagina dei documenti di accompagnamento del timbro con la dicitura «Solo per il transito verso la Russia attraverso l’UE»;
- rispetto delle procedure dell’articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
- certificazione dell’ammissibilità al transito sul documento veterinario comune di entrata.
Le partite non possono essere scaricate o immagazzinate nel territorio dell’Unione ai sensi degli articoli 12, paragrafo 4, e 13 della direttiva 97/78/CE. L’autorità competente deve inoltre effettuare controlli regolari di corrispondenza tra partite e quantitativi introdotti nell’Unione e quelli in uscita.
Modifica e abrogazione di atti precedenti
Con l’articolo 6, il regolamento modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005, sopprimendo i capitoli I, II, III e VI della sezione I e le appendici I, II, III e VI. L’articolo 7 abroga la decisione 2003/812/CE, divenuta superflua per effetto della nuova disciplina unificata.
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
L’articolo 8 prevede una disciplina transitoria importante per gli operatori: le partite di prodotti di origine animale munite di certificati rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 2074/2005 possono continuare a essere introdotte nell’Unione se il certificato è stato firmato prima del 3 dicembre 2016. L’articolo 9 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e conferma l’efficacia diretta del regolamento in tutti gli Stati membri.
Allegati e contenuto tecnico dei certificati
Gli allegati costituiscono il nucleo operativo dell’atto. L’allegato I contiene gli elenchi dei paesi/territori autorizzati per ciascuna categoria di prodotti; l’allegato II riporta i modelli di certificato per le importazioni; l’allegato III contiene il certificato per transito e magazzinaggio; l’allegato IV fornisce le regole comuni di compilazione.
Le note esplicative chiariscono, tra l’altro, che:
- il certificato deve essere rilasciato dal paese terzo esportatore secondo il modello pertinente;
- le diciture non pertinenti possono essere barrate o soppresse;
- per partite composite occorre un certificato unico e distinto;
- l’originale deve essere su un solo foglio oppure in più fogli inseparabili;
- il certificato deve essere redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero e dello Stato membro di destinazione, salvo autorizzazioni diverse;
- ogni pagina deve essere numerata e recare il numero di riferimento;
- firma e timbro devono essere apposti da un veterinario ufficiale o altro ispettore ufficiale designato e devono avere colore diverso dal testo stampato;
- il numero di riferimento del certificato è assegnato dall’autorità competente.
Prescrizioni sanitarie specifiche per gelatina, collagene e materie prime
Per gelatina e collagene, i modelli di certificato richiedono la conformità alle norme su igiene degli alimenti e, per i prodotti derivati da ruminanti, ulteriori garanzie collegate alla classificazione del rischio BSE. Analoghe condizioni valgono per le materie prime per la produzione di gelatina/collagene e per quelle trattate, con criteri differenziati a seconda dell’origine animale, del trattamento applicato e del tipo di prodotto finale. Per i prodotti altamente raffinati, il certificato richiede il rispetto dell’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004; per gli amminoacidi è specificato che non devono provenire da capelli umani e devono rispettare il regolamento (CE) n. 1333/2008.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per i professionisti, il regolamento comporta la necessità di verificare con precisione:
- l’inclusione del paese/territorio di origine negli allegati pertinenti;
- la corrispondenza tra prodotto, origine animale e modello di certificato;
- la corretta compilazione delle note, in particolare per partite miste, transiti e operazioni di magazzinaggio;
- le eventuali condizioni supplementari legate al rischio BSE o a specifici trattamenti tecnologici;
- la validità temporale dei certificati nel periodo transitorio, con la soglia del 3 dicembre 2016.
Nel complesso, il regolamento mira a rendere più chiaro e uniforme il regime UE di importazione e transito per prodotti animali ad alto contenuto tecnico-sanitario, riducendo la frammentazione normativa e rafforzando la tracciabilità documentale.
Disposizioni principali
Elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori autorizzati
L’articolo 1 rinvia all’allegato I, che individua per categorie merceologiche i paesi terzi, le parti di paesi terzi e i territori da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di cosce di rana, lumache, gelatina, collagene, materie prime per gelatina/collagene, materie prime trattate, miele e prodotti dell’apicoltura, nonché di prodotti altamente raffinati. Gli elenchi sono differenziati per specie/origine e, per gelatina/collagene, anche per tipo di materia prima e di trattamento.
Modelli di certificati per le importazioni
L’articolo 2 stabilisce, nell’allegato II, i modelli di certificato per ciascuna categoria di prodotto importato nell’Unione. I certificati devono essere compilati secondo le note esplicative dell’allegato IV e possono essere rilasciati con certificazione elettronica o altri sistemi concordati tra l’Unione e il paese terzo interessato.
Regime di transito e magazzinaggio per materie prime di gelatina/collagene
L’articolo 3 individua nell’allegato I, parti IV e V, i paesi/territori dai quali sono autorizzati il transito attraverso l’Unione, l’immediato transito o il transito previo magazzinaggio, di materie prime e materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinate a un paese terzo. L’articolo 4 prevede il certificato di transito nell’allegato III e consente anch’esso la certificazione elettronica e altri sistemi armonizzati a livello UE.
Deroga per il transito tra Lettonia, Lituania, Polonia e Russia
L’articolo 5 consente, in deroga al regime generale, il transito su strada o ferrovia tra specifici posti di ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia di partite di materie prime o materie prime trattate per gelatina/collagene provenienti dalla o destinate alla Russia, direttamente o via altro paese terzo. Sono richiesti sigillo numerato apposto dal veterinario ufficiale, timbratura con la dicitura «Solo per il transito verso la Russia attraverso l’UE», rispetto delle procedure della direttiva 97/78/CE e certificazione dell’ammissibilità sul documento veterinario comune di entrata; inoltre le partite non possono essere scaricate o immagazzinate nell’UE e l’autorità competente deve effettuare controlli regolari sui quantitativi in entrata e in uscita.
Modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005
L’articolo 6 sopprime dall’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 i capitoli I, II, III e VI della sezione I, nonché le appendici I, II, III e VI.
Abrogazione della decisione 2003/812/CE
L’articolo 7 abroga la decisione 2003/812/CE, resa superflua dalla nuova sistematizzazione degli elenchi e dei certificati nel presente regolamento.
Disposizione transitoria
L’articolo 8 consente la continuazione dell’introduzione nell’Unione delle partite di prodotti di origine animale per le quali i certificati pertinenti siano stati rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 2074/2005, purché il certificato sia stato firmato prima del 3 dicembre 2016.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Ai sensi dell’articolo 9, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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