Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/659

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/659 della Commissione, del 27 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

Normativa europea32016R0659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 sulle misure restrittive contro la Corea del Nord. In particolare, recepisce una decisione del Consiglio del 31 marzo 2016 che aggiunge una nuova entità, elimina una voce e modifica sei posizioni individuali, al fine di mantenere efficace il sistema di congelamento di fondi e risorse economiche. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco di persone, entità e organismi soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (RDPC).

Ambito di applicazione

Si applica alle misure restrittive dell’Unione nei confronti della RDPC previste dal regolamento (CE) n. 329/2007, in particolare al congelamento di fondi e risorse economiche delle persone fisiche, giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato V. L’intervento riguarda l’aggiornamento puntuale dell’elenco soggettivo, con effetto immediato dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non introduce un regime generale nuovo, ma modifica le designazioni esistenti, aggiungendo, sopprimendo e aggiornando voci individuali e societarie.

Aggiornamento delle misure restrittive contro la RDPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/659 della Commissione aggiorna l’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007, che disciplina le misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea. L’intervento è adottato in attuazione di una decisione del Consiglio del 31 marzo 2016 e mira a mantenere l’efficacia del regime di congelamento di fondi e risorse economiche.

Base giuridica e funzione dell’atto

La Commissione richiama il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il regolamento (CE) n. 329/2007, in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, lettera e). Il regolamento di esecuzione serve esclusivamente ad aggiornare gli elenchi nominativi e societari contenuti nell’allegato V, che individua le persone, entità e organismi sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche in quanto designati dal Consiglio.

Modifiche all’elenco delle persone fisiche

Nel segmento dell’allegato V dedicato alle persone fisiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), sono sostituite le voci relative a sei soggetti: KIM Il-Su, KANG Song-Sam, CHOE Chun-Sik, SIN Kyu-Nam, PAK Chun-San e SO Tong Myong. Le nuove formulazioni aggiornano dati identificativi, come date e luoghi di nascita, numeri di passaporto ove disponibili, e soprattutto i motivi del designamento, tutti collegati a incarichi svolti in Korea National Insurance Corporation (KNIC) o per suo conto.

Tra gli elementi più ricorrenti nelle motivazioni figurano:

  • funzioni di direttore del dipartimento di riassicurazione presso la sede centrale di Pyongyang;
  • precedenti ruoli di rappresentanza autorizzata o principale ad Amburgo;
  • attività svolte per, per conto di, o sotto la direzione di KNIC.

Nuova designazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC)

L’allegato introduce la voce relativa a Korea National Insurance Corporation (KNIC) e alle sue succursali, con gli indirizzi indicati a Pyongyang, Amburgo e Londra. La motivazione sottolinea che KNIC è una società posseduta e controllata dallo Stato e che genera consistenti introiti in valuta estera potenzialmente utilizzabili per programmi della RDPC relativi ad armi nucleari, missili balistici o altre armi di distruzione di massa.

È inoltre evidenziato il collegamento della sede centrale di Pyongyang con l’ufficio 39 del Partito dei lavoratori della Corea, a sua volta entità designata. Questo collegamento rafforza il fondamento della misura restrittiva e la logica di contrasto al sostegno finanziario ai programmi sensibili della RDPC.

Soppressione di una precedente voce

Contestualmente all’inserimento della nuova voce KNIC, viene soppressa la voce relativa a Korea National Insurance Company (KNIC) GmbH, alias Korea Foreign Insurance Company, con sede ad Amburgo. La motivazione storica richiamata nel testo evidenziava che la società, quale controllata della sede centrale di KNIC a Pyongyang, generava introiti in valuta estera utilizzati per sostenere il regime nordcoreano e che tali risorse potevano contribuire ai programmi di armamento della RDPC. La soppressione va letta nel quadro dell’aggiornamento complessivo delle designazioni.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ne ribadisce la natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per assicurare la piena efficacia delle misure restrittive aggiornate.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato V

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica incide sull’elenco delle persone, entità e organismi soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Modifica di sei voci di persone fisiche

Nell’elenco "C. Persone fisiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b)" sono sostituite le voci relative a KIM Il-Su, KANG Song-Sam, CHOE Chun-Sik, SIN Kyu-Nam, PAK Chun-San e SO Tong Myong, con aggiornamento delle informazioni identificative e delle motivazioni del designamento, tutte collegate a funzioni svolte per o sotto la direzione di Korea National Insurance Corporation (KNIC).

Inserimento di Korea National Insurance Corporation (KNIC)

Nell’elenco "D. Persone giuridiche, entità o organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b)" è aggiunta la voce relativa a Korea National Insurance Corporation (KNIC) e alle sue succursali, con indirizzi a Pyongyang, Amburgo e Londra. La motivazione indica che si tratta di una società posseduta e controllata dallo Stato, che genera ingenti introiti in valuta estera potenzialmente destinabili ai programmi nordcoreani relativi ad armi nucleari, missili balistici o altre armi di distruzione di massa, e che la sede centrale di Pyongyang è collegata all’ufficio 39 del Partito dei lavoratori della Corea, entità designata.

Soppressione di una precedente voce societaria

È soppressa la voce relativa a Korea National Insurance Company (KNIC) GmbH, alias Korea Foreign Insurance Company, con sede ad Amburgo, precedentemente inserita nell’elenco delle persone giuridiche, entità o organismi soggetti a restrizioni.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecongelamento dei capitalimisure restrittivecommercio estero

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.