Regolamento (UE) 2016/670
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione, del 28 aprile 2016, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce una vigilanza unionale preventiva su un ampio elenco di prodotti siderurgici importati da paesi terzi, per consentire alla Commissione e agli Stati membri di monitorare tempestivamente l’andamento delle importazioni. La misura è giustificata dal rischio di pregiudizio per i produttori dell’Unione, alla luce dell’aumento delle importazioni, della pressione sui prezzi e della sovraccapacità mondiale nel settore siderurgico. L’importazione dei prodotti interessati è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità nazionali competenti, con validità unionale e regole uniformi di rilascio, durata e utilizzazione. Sono previste esclusioni per spedizioni sotto soglia, nonché per i prodotti originari di Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
Introduzione di una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di paesi terzi, mediante rilascio di documenti di vigilanza.
Ambito di applicazione
Si applica all’immissione in libera pratica nell’Unione di determinati prodotti siderurgici elencati nell’allegato I, classificati secondo il codice TARIC, quando il peso netto della spedizione supera 2 500 kg. Il regime riguarda le importazioni originarie di paesi terzi ed esclude espressamente i prodotti originari di Norvegia, Islanda e Liechtenstein. La disciplina opera in tutta l’Unione, con documenti di vigilanza validi in tutti gli Stati membri; si applica dal giorno successivo alla pubblicazione fino al 15 maggio 2020. L’obbligo di presentazione del documento di vigilanza decorre però solo 21 giorni lavorativi dopo l’entrata in vigore del regolamento.
Vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici
Il regolamento istituisce un sistema di sorveglianza preventiva delle importazioni di specifici prodotti siderurgici originari di paesi terzi, in un contesto di forte pressione sul mercato dell’acciaio dell’Unione. Nei considerando la Commissione richiama l’aumento delle importazioni, il calo dei prezzi, la contrazione delle esportazioni dell’Unione, la sovraccapacità mondiale e la vulnerabilità dell’industria siderurgica europea; sulla base di tali elementi ritiene sussistente un rischio di pregiudizio per i produttori dell’Unione e nell’interesse dell’Unione introduce la misura di vigilanza.
Finalità della misura e quadro giuridico
La vigilanza è adottata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/478 e dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2015/755. La sua funzione non è vietare o limitare ex ante l’importazione, ma raccogliere tempestivamente dati statistici dettagliati per monitorare l’evoluzione delle importazioni e reagire rapidamente a eventuali perturbazioni del mercato. Il regolamento evidenzia inoltre la necessità di uniformare le formalità per gli importatori nell’Unione, indipendentemente dal luogo di sdoganamento.
Ambito materiale e soglie di applicazione
L’articolo 1 assoggetta alla vigilanza i prodotti siderurgici elencati nell’allegato I, classificati secondo la nomenclatura tariffaria e statistica dell’Unione (TARIC). La disciplina si applica soltanto alle importazioni il cui peso netto superi 2 500 kg. L’origine dei prodotti è determinata ai sensi dell’articolo 60 del codice doganale dell’Unione.
Esclusioni
Sono esclusi dal regolamento i prodotti originari di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, in considerazione dell’integrazione economica nello Spazio economico europeo e del principio, richiamato nei considerando, secondo cui in linea di massima i membri del SEE non applicano misure di difesa commerciale nei rapporti reciproci. Restano inoltre esclusi i piccoli quantitativi al di sotto della soglia di 2 500 kg, per evitare oneri sproporzionati e non perturbare le imprese vicine alle frontiere.
Documento di vigilanza: condizione per l’immissione in libera pratica
L’articolo 2 prevede che l’immissione in libera pratica nell’Unione dei prodotti interessati sia subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro. L’obbligo decorre 21 giorni lavorativi dopo l’entrata in vigore del regolamento, in modo da non impedire il transito delle merci già in viaggio e consentire agli importatori di ottenere la documentazione necessaria.
Rilascio, validità e contenuto della domanda
Il documento è rilasciato automaticamente, gratuitamente e senza limiti quantitativi entro cinque giorni lavorativi dalla domanda dell’importatore stabilito nell’Unione; la domanda si presume ricevuta dall’autorità competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione, salvo prova contraria. Il documento è valido in tutta l’Unione, indipendentemente dallo Stato membro che lo ha emesso, ed è valido per quattro mesi; i documenti non utilizzati o utilizzati solo in parte possono essere rinnovati per un periodo equivalente.
La domanda deve contenere:
- i dati completi del richiedente, inclusi telefono, fax, e-mail, eventuale numero di identificazione presso l’autorità nazionale e partita IVA se applicabile;
- i dati dell’eventuale dichiarante o rappresentante;
- la descrizione delle merci, con denominazione commerciale, codice TARIC, origine e provenienza;
- i quantitativi, espressi in kg e, se del caso, in unità supplementari;
- il valore in euro cif frontiera dell’Unione;
- una dichiarazione datata e firmata di veridicità delle informazioni e di stabilimento nel territorio dell’Unione.
Devono essere inoltre presentati elementi probatori dell’intenzione di importare, come il contratto di vendita/acquisto o la fattura pro forma; se richiesto, ad esempio quando le merci non sono acquistate direttamente nel paese di produzione, può essere necessario un certificato di produzione rilasciato dall’acciaieria produttrice.
Forma del documento e strumenti elettronici
Il documento di vigilanza deve essere redatto su un modulo conforme ai modelli previsti dagli allegati dei regolamenti (UE) 2015/478 e 2015/755, a seconda del regime applicabile. Le autorità nazionali possono consentire la presentazione elettronica delle domande o di documenti stampati elettronicamente; inoltre il documento può essere rilasciato in forma elettronica, purché gli uffici doganali interessati vi abbiano accesso attraverso una rete informatica.
Margini di scostamento e riservatezza
L’articolo 3 stabilisce un margine di tolleranza del 5 %: se il prezzo unitario effettivo si discosta per eccesso o per difetto di meno del 5 % rispetto a quello indicato nel documento, oppure se il quantitativo totale supera di meno del 5 % quello autorizzato, l’immissione in libera pratica non è preclusa. Domande e documenti hanno carattere riservato e possono essere consultati solo dalle autorità competenti e dal richiedente.
Obblighi informativi degli Stati membri verso la Commissione
Ai sensi dell’articolo 4, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, con la massima regolarità e tempestività e comunque entro l’ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori in euro per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza. I dati devono essere suddivisi per prodotto, codice TARIC e paese. Gli Stati membri devono inoltre segnalare le anomalie, le frodi rilevate e, se del caso, le ragioni del rifiuto di rilascio del documento.
Comunicazioni e cooperazione amministrativa
L’articolo 5 impone che tutte le comunicazioni previste dal regolamento siano trasmesse alla Commissione per via elettronica tramite la rete integrata appositamente creata, salvo temporanei impedimenti tecnici che impongano canali diversi. Il regolamento ribadisce anche che il rilascio dei documenti di vigilanza resta di competenza delle amministrazioni nazionali, pur nel quadro di condizioni uniformi a livello unionale.
Entrata in vigore e durata dell’applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dalla stessa data fino al 15 maggio 2020. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Istituzione della vigilanza preventiva
L’articolo 1 assoggetta all’immissione in libera pratica nell’Unione i prodotti siderurgici elencati nell’allegato I a una vigilanza unionale preventiva, ai sensi dei regolamenti (UE) 2015/478 e 2015/755. La misura si applica solo alle importazioni con peso netto superiore a 2 500 kg. La classificazione si basa sulla nomenclatura TARIC e l’origine è determinata ai sensi dell’articolo 60 del codice doganale dell’Unione.
Esclusioni territoriali e soglia quantitativa
Sono esclusi dal campo di applicazione i prodotti originari di Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Restano inoltre fuori dal regolamento le importazioni il cui peso netto non superi 2 500 kg.
Documento di vigilanza: obbligo, rilascio e validità
L’articolo 2 subordina l’immissione in libera pratica alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato da un’autorità competente di uno Stato membro. L’obbligo decorre 21 giorni lavorativi dopo l’entrata in vigore del regolamento. Il documento è rilasciato automaticamente, gratuitamente e senza limiti quantitativi entro cinque giorni lavorativi dalla domanda; la domanda si presume pervenuta entro tre giorni lavorativi dalla presentazione, salvo prova contraria. Il documento è valido in tutta l’Unione, ha durata di quattro mesi e i documenti inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.
Contenuto della domanda e documentazione giustificativa
La domanda dell’importatore deve contenere i dati identificativi completi del richiedente e, se del caso, del dichiarante o rappresentante, la descrizione delle merci, il codice TARIC, origine e provenienza, quantitativi, valore in euro cif frontiera dell’Unione e una dichiarazione di veridicità e stabilimento nell’Unione. Devono essere allegati elementi probatori dell’intenzione di importare, come contratto o fattura pro forma; ove richiesto, può essere necessario un certificato di produzione dell’acciaieria produttrice.
Forma del documento e canali elettronici
Il documento di vigilanza deve essere redatto sul modulo conforme ai modelli richiamati dai regolamenti (UE) 2015/478 o 2015/755, secondo il paese terzo interessato. Le autorità possono autorizzare la presentazione elettronica delle domande e la documentazione può essere resa disponibile elettronicamente; il documento può essere rilasciato in formato elettronico se gli uffici doganali hanno accesso tramite rete informatica.
Margine di tolleranza e riservatezza
L’articolo 3 stabilisce che non è impedita l’immissione in libera pratica se il prezzo unitario effettivo si discosta di meno del 5 % da quello indicato nel documento o se il quantitativo totale supera di meno del 5 % quello autorizzato. Domande e documenti sono riservati e consultabili solo dalle autorità competenti e dal richiedente.
Obblighi di comunicazione degli Stati membri
L’articolo 4 impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, con regolarità e tempestività e comunque entro l’ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori in euro per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza, suddivisi per prodotto, codice TARIC e paese. Devono inoltre essere segnalate le anomalie, le frodi e gli eventuali motivi di rifiuto del rilascio.
Comunicazioni elettroniche alla Commissione
L’articolo 5 prevede che tutte le comunicazioni siano inviate alla Commissione per via elettronica attraverso la rete integrata appositamente creata, salvo temporanei impedimenti tecnici che impongano altri mezzi di comunicazione.
Durata del regime ed efficacia
L’articolo 6 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dalla stessa data fino al 15 maggio 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 28 apr 2016Regolamento (UE) 2016/669
- Regolamento · 28 apr 2016Regolamento (UE) 2016/671
- Regolamento · 28 apr 2016Regolamento (UE) 2016/759
- Regolamento · 27 apr 2016Regolamento (UE) 2016/657
- Regolamento · 27 apr 2016Regolamento (UE) 2016/658
- Regolamento · 27 apr 2016Regolamento (UE) 2016/659
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →