Regolamento (UE) 2016/669
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione, del 28 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per rendere più flessibile la gestione dei programmi di sviluppo rurale e per chiarire alcune regole tecniche di attuazione. Le principali novità riguardano l'esclusione dal limite massimo di modifiche per quelle connesse agli strumenti finanziari, la disciplina dei tassi di conversione in UBA per tutti gli impegni pertinenti, l'aggiornamento del contenuto descrittivo dei programmi quando il sostegno è concesso tramite strumenti finanziari e la semplificazione/proporzionalità degli obblighi di pubblicità. Il regolamento sostituisce e modifica alcuni allegati del regolamento n. 808/2014 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 in materia di programmi di sviluppo rurale, con particolare riguardo alle modifiche dei programmi, alla descrizione dei sostegni concessi tramite strumenti finanziari, alla conversione in unità di bestiame adulto e agli obblighi di pubblicità.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle autorità/beneficiari coinvolti nella programmazione e attuazione dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. Incide in particolare sulle modifiche dei programmi, sulla redazione del contenuto dei programmi e dei quadri nazionali, sui pagamenti per impegni ex articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sugli obblighi di informazione/pubblicità per le operazioni sostenute. Include regole specifiche per i sostegni erogati tramite strumenti finanziari di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del medesimo regolamento.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 in materia di sviluppo rurale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 interviene sul quadro attuativo del sostegno allo sviluppo rurale FEASR per introdurre maggiore flessibilità nella gestione dei programmi e chiarire alcuni profili applicativi. La Commissione richiama, tra gli altri, gli articoli 8, 12, 41 e 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e osserva che alcune regole del regolamento n. 808/2014 necessitano di adeguamento, soprattutto per gli strumenti finanziari, per i tassi di conversione in UBA e per la pubblicità delle operazioni.
Modifiche dei programmi di sviluppo rurale e strumenti finanziari
L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 808/2014 viene modificato per escludere dal conteggio del numero massimo di modifiche consentite quelle relative alla programmazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013. La ratio è consentire agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'attuazione di tali strumenti, considerati dalla Commissione particolarmente sensibili a esigenze di adattamento operativo.
Sempre in relazione agli strumenti finanziari, gli allegati I, parte 1, punto 8, paragrafo 2, lettera c), e parte 2, punto 5, paragrafo 2, lettera c), sono aggiornati per imporre una descrizione più dettagliata del contenuto del programma o del quadro nazionale quando il sostegno è concesso tramite strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Devono quindi essere indicati il tipo di strumento finanziario, le categorie generali di destinatari finali, le categorie generali di costi ammissibili, il livello massimo di sostegno e i principi di selezione.
Conversione degli impegni in unità di bestiame adulto
L'articolo 9 è completamente sostituito. Quando gli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 fanno riferimento alle unità di bestiame adulto, si applicano i tassi di conversione dell'allegato II. Se, invece, gli impegni sono espressi in unità diverse da quelle dell'allegato II, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti su tali unità diverse, ma devono comunque rispettare gli importi massimi annui ammissibili al sostegno FEASR previsti dallo stesso allegato.
Il nuovo articolo 9 precisa inoltre che, salvo i pagamenti per gli impegni relativi all'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono di cui all'articolo 28, paragrafo 10, lettera b), i pagamenti relativi agli articoli 28, 29 e 34 non possono essere concessi in UBA.
Tabelle di conversione degli animali in UBA
L'allegato II è sostituito e conferma la tabella di conversione delle specie animali in UBA, con i coefficienti principali:
- tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi: 1,0 UBA;
- bovini da sei mesi a due anni: 0,6 UBA;
- bovini di meno di sei mesi: 0,4 UBA;
- ovini e caprini: 0,15 UBA;
- scrofe riproduttrici > 50 kg: 0,5 UBA;
- altri suini: 0,3 UBA;
- galline ovaiole: 0,014 UBA;
- altro pollame: 0,03 UBA.
Il testo consente, in via eccezionale, l'aumento o la diminuzione dei tassi di conversione per le categorie già incluse nella tabella, purché ciò sia fondato su prove scientifiche debitamente spiegate e giustificate nei programmi di sviluppo rurale. È inoltre possibile aggiungere altre categorie di animali, stabilendo i relativi tassi sulla base di circostanze particolari e di prove scientifiche adeguatamente motivate nel PSR.
Informazione e pubblicità delle operazioni
L'allegato III, parte 1, punto 2.2, lettera b), viene riscritto per uniformare la soglia dell'obbligo di pubblicità a 50 000 EUR di sostegno pubblico totale, per le operazioni diverse da quelle di cui alla lettera c). In tali casi deve essere esposto, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un poster in formato minimo A3 oppure una targa con informazioni sul progetto che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione.
Gli Stati membri possono tuttavia decidere che l'obbligo non si applichi, oppure che la soglia sia aumentata, per le operazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché per altre operazioni non investimentali quando, per la natura delle operazioni finanziate, non sia possibile individuare una sede idonea per il poster o la targa. Per i gruppi di azione locale finanziati da Leader resta previsto l'obbligo di una targa informativa presso le rispettive sedi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Esclusione delle modifiche sui fondi finanziari dal limite massimo
All'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 viene aggiunta la lettera e), che esclude dal numero massimo di modifiche dei programmi di sviluppo rurale quelle relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Tassi di conversione in unità di bestiame adulto
L'articolo 9 è sostituito: i tassi di conversione dell'allegato II si applicano agli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 quando espressi in UBA; gli Stati membri possono usare altre unità di misura per il calcolo dei pagamenti, purché siano rispettati gli importi massimi annui ammissibili al sostegno FEASR; i pagamenti per tali impegni non possono essere concessi in UBA, salvo quelli per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono di cui all'articolo 28, paragrafo 10, lettera b).
Contenuto dei programmi e dei quadri nazionali per gli strumenti finanziari
Gli allegati I, parte 1, punto 8, paragrafo 2, lettera c), e parte 2, punto 5, paragrafo 2, lettera c), sono modificati per richiedere, in caso di sostegno concesso tramite strumento finanziario attuato ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la descrizione del tipo di strumento, delle categorie generali di destinatari finali, delle categorie generali di costi ammissibili, del livello massimo di sostegno e dei principi per la selezione.
Conversione delle categorie animali in UBA
L'allegato II è sostituito e conferma i principali coefficienti di conversione: 1,0 per tori, vacche e altri bovini oltre due anni ed equini oltre sei mesi; 0,6 per bovini da sei mesi a due anni; 0,4 per bovini sotto i sei mesi; 0,15 per ovini e caprini; 0,5 per scrofe riproduttrici > 50 kg; 0,3 per altri suini; 0,014 per galline ovaiole; 0,03 per altro pollame. I tassi possono essere aumentati o diminuiti, e possono essere aggiunte altre categorie, solo in via eccezionale e sulla base di prove scientifiche adeguatamente spiegate e giustificate nel PSR.
Obblighi di informazione e pubblicità
L'allegato III, parte 1, punto 2.2, lettera b), è sostituito: per le operazioni diverse da quelle di cui alla lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50 000 EUR, deve essere esposto almeno un poster A3 o una targa in un luogo visibile, con evidenza del sostegno UE. Gli Stati membri possono escludere l'obbligo o alzare la soglia per alcune misure non investimentali, in particolare quelle degli articoli 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli 28-31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché per altre operazioni non investimentali se non è possibile individuare un sito idoneo. È inoltre prevista una targa informativa presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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