Sentenza del 18/01/2018 n. 104 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento sintetico - Vecchio redditometro - Possesso di beni indici di capacità contributiva - Non sufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un accertamento sintetico fondato sul vecchio redditometro e sul possesso, da parte del contribuente, di beni considerati indicatori di capacità contributiva. Il contribuente ha contestato la sufficienza di tali elementi, evidenziando di aver fornito dati contabili e giustificazioni idonei a mettere in dubbio la pretesa fiscale. Il solo possesso dei beni indice, infatti, non dimostra automaticamente l'esistenza di un maggior reddito imponibile.
La decisione
La pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta non adeguatamente provata. L'accertamento basato sul redditometro costituisce un procedimento presuntivo e l'Amministrazione, anche dopo il contraddittorio con il contribuente, deve dimostrare i fatti costitutivi della maggiore capacità contributiva e l'esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. In assenza di tale dimostrazione, soprattutto quando il contribuente ha prodotto elementi contabili contrari, il solo possesso di beni indicatori non è sufficiente a sostenere l'accertamento.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro
Il solo possesso di beni indicatori di capacità contributiva non è sufficiente a sorreggere la pretesa impositiva.
Gli elementi di spesa o il possesso di beni indici costituiscono presunzioni e non provano automaticamente un maggior reddito. L'Amministrazione deve collegarli, con presunzioni gravi, precise e concordanti, alla concreta capacità contributiva del soggetto.
Principi in materia di onere della prova e presunzioni
E' l'Ufficio che deve dimostrare l'esistenza di una presunzione grave, precisa e concordante del maggior reddito contestato.
Dopo il contraddittorio, l'Ufficio deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria. Il contribuente può contestare l'inferenza presuntiva fornendo dati contabili e altri elementi idonei a dimostrare l'infondatezza o l'incoerenza dell'accertamento.
Massime di principio
- Nel vecchio redditometro, il possesso di beni o il sostenimento di spese rilevanti rappresenta un indizio, ma non determina automaticamente l'esistenza di reddito non dichiarato.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare e provare il percorso logico che collega gli elementi indice al maggior reddito, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Il contraddittorio è rilevante: le giustificazioni e la documentazione contabile presentate dal contribuente devono essere concretamente esaminate dall'Ufficio.
- Quando il contribuente produce elementi documentali coerenti e l'Ufficio non li supera con una prova specifica, l'accertamento può essere annullato o comunque ritenuto non sufficientemente fondato.
- In situazioni analoghe, è opportuno verificare sia la tipologia e l'entità dei beni o delle spese considerate, sia la qualità della motivazione dell'Ufficio e la completezza delle prove offerte a sostegno del maggior reddito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 18 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 21 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 22 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 34 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →