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Sentenza

Sentenza del 18/01/2018 n. 104 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento sintetico - Vecchio redditometro - Possesso di beni indici di capacità contributiva - Non sufficienza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un accertamento sintetico fondato sul vecchio redditometro e sul possesso, da parte del contribuente, di beni considerati indicatori di capacità contributiva. Il contribuente ha contestato la sufficienza di tali elementi, evidenziando di aver fornito dati contabili e giustificazioni idonei a mettere in dubbio la pretesa fiscale. Il solo possesso dei beni indice, infatti, non dimostra automaticamente l'esistenza di un maggior reddito imponibile.

La decisione

La pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta non adeguatamente provata. L'accertamento basato sul redditometro costituisce un procedimento presuntivo e l'Amministrazione, anche dopo il contraddittorio con il contribuente, deve dimostrare i fatti costitutivi della maggiore capacità contributiva e l'esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. In assenza di tale dimostrazione, soprattutto quando il contribuente ha prodotto elementi contabili contrari, il solo possesso di beni indicatori non è sufficiente a sostenere l'accertamento.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro

    Il solo possesso di beni indicatori di capacità contributiva non è sufficiente a sorreggere la pretesa impositiva.

    Gli elementi di spesa o il possesso di beni indici costituiscono presunzioni e non provano automaticamente un maggior reddito. L'Amministrazione deve collegarli, con presunzioni gravi, precise e concordanti, alla concreta capacità contributiva del soggetto.

  • Principi in materia di onere della prova e presunzioni

    E' l'Ufficio che deve dimostrare l'esistenza di una presunzione grave, precisa e concordante del maggior reddito contestato.

    Dopo il contraddittorio, l'Ufficio deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria. Il contribuente può contestare l'inferenza presuntiva fornendo dati contabili e altri elementi idonei a dimostrare l'infondatezza o l'incoerenza dell'accertamento.

Massime di principio

  • Nel vecchio redditometro, il possesso di beni o il sostenimento di spese rilevanti rappresenta un indizio, ma non determina automaticamente l'esistenza di reddito non dichiarato.
  • L'Amministrazione finanziaria deve motivare e provare il percorso logico che collega gli elementi indice al maggior reddito, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Il contraddittorio è rilevante: le giustificazioni e la documentazione contabile presentate dal contribuente devono essere concretamente esaminate dall'Ufficio.
  • Quando il contribuente produce elementi documentali coerenti e l'Ufficio non li supera con una prova specifica, l'accertamento può essere annullato o comunque ritenuto non sufficientemente fondato.
  • In situazioni analoghe, è opportuno verificare sia la tipologia e l'entità dei beni o delle spese considerate, sia la qualità della motivazione dell'Ufficio e la completezza delle prove offerte a sostegno del maggior reddito.

Testo integrale

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