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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2430

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 della Commissione, del 17 agosto 2023, che stabilisce disposizioni relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane

Normativa europea32023R2430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento unifica e aggiorna la disciplina dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per ortofrutticoli e banane, sostituendo i precedenti regimi settoriali. Definisce l’assetto istituzionale nazionale, la banca dati degli operatori, la selezione basata sul rischio, la documentazione di conformità e non conformità, nonché le regole per importazioni, esportazioni e controlli nei paesi terzi riconosciuti. Introduce inoltre obblighi di notifica verso Commissione e altri Stati membri e stabilisce metodi tecnici di controllo basati sulle guide OCSE/UNECE.

Disposizioni sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione per ortofrutticoli, alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e banane, e sulle relative notifiche di non conformità.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli di conformità, in tutte le fasi della commercializzazione, per i settori e prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2429, nonché ai requisiti per le notifiche di non conformità conseguenti a tali controlli. Riguarda gli Stati membri, le autorità di coordinamento, gli organismi di controllo, gli operatori della filiera, le importazioni da paesi terzi e le esportazioni verso paesi terzi. È previsto un coordinamento con il regolamento (UE) 2017/625 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715; il regolamento si applica dal 1° gennaio 2025 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Controlli di conformità per ortofrutticoli e banane

Il regolamento stabilisce un quadro unitario per i controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, di alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e delle banane, con l’obiettivo di coordinare i controlli lungo tutta la catena commerciale e di garantire coerenza con il regolamento delegato (UE) 2023/2429. La disciplina prende il posto dei precedenti regolamenti settoriali e si coordina con il sistema dei controlli ufficiali del regolamento (UE) 2017/625 e con il sistema di notifica IMSOC.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica ai controlli di conformità e alle notifiche di non conformità relative ai prodotti e settori di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2429, in tutte le fasi della commercializzazione. Sono coinvolti gli Stati membri, le autorità di coordinamento, gli organismi di controllo, gli operatori economici della filiera, nonché le autorità doganali nei casi di importazione, esportazione e immissione in libera pratica.

Assetto istituzionale nazionale

Ogni Stato membro deve designare:

  • un’unica autorità competente incaricata del coordinamento e dei contatti nelle materie disciplinate dal regolamento;
  • uno o più organismi di controllo incaricati dell’applicazione delle disposizioni.

Autorità di coordinamento e organismi di controllo possono essere pubblici o privati, ma restano in ogni caso riconducibili allo Stato membro. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i dati identificativi delle autorità e degli organismi designati, inclusa la definizione precisa delle rispettive sfere di competenza. La Commissione pubblica l’elenco delle autorità di coordinamento sul sito Europa.

Banca dati degli operatori

Gli Stati membri devono creare una banca dati degli operatori dei settori interessati, potendo utilizzare banche dati già esistenti. Ai fini del regolamento, per "operatore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene i prodotti per esporli, venderli o comunque commercializzarli, oppure che svolge effettivamente tali attività. La nozione copre anche la vendita a distanza, le attività svolte per conto proprio o di terzi e le attività nell’Unione, in esportazione verso paesi terzi o in importazione da paesi terzi.

La banca dati deve contenere, per ciascun operatore:

  • numero di registrazione, nome e indirizzo;
  • settori o prodotti di attività;
  • dati utili alla classificazione del rischio, tra cui posizione nella catena commerciale e rilevanza dell’impresa;
  • esiti dei controlli precedenti;
  • eventuali sistemi di assicurazione della qualità o di autocontrollo;
  • indicazione dell’eventuale riconoscimento come operatore autorizzato.

Tutti gli operatori sono registrati, salvo le eventuali discipline nazionali sulle categorie esonerabili o diversamente trattate, e devono trasmettere le informazioni richieste per l’istituzione e l’aggiornamento della banca dati. Gli Stati membri disciplinano anche la registrazione di operatori non stabiliti sul loro territorio ma attivi nello Stato membro.

Operatori riconosciuti

Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori classificati nella categoria di rischio più bassa, su richiesta e con adeguate garanzie di conformità, a svolgere alcune funzioni normalmente rimesse al controllo pubblico. In particolare, tali operatori possono:

  • firmare il certificato di conformità;
  • apporre, per ortofrutticoli freschi e banane prodotti nell’Unione, l’etichetta di cui all’allegato I sulla spedizione;
  • utilizzare, per le banane prodotte in paesi terzi, il certificato di esenzione dell’allegato II.

Lo Stato membro può limitare l’autorizzazione a uno o due settori/prodotti tra quelli interessati. L’autorizzazione vale per almeno un anno. L’operatore riconosciuto deve disporre di personale formato o esperto nel controllo, di attrezzature adeguate, di un sistema di controlli interni e di un registro dei controlli effettuati, nonché consentire i controlli delle autorità. L’autorizzazione deve essere revocata se vengono meno i requisiti. Gli Stati membri tengono un elenco pubblico degli operatori riconosciuti, con il numero di registrazione, i prodotti interessati e il periodo di validità dell’autorizzazione.

Controlli selettivi e analisi del rischio

I controlli di conformità devono essere effettuati in modo selettivo, sulla base di un’analisi del rischio e con frequenza adeguata, per assicurare il rispetto delle norme di commercializzazione degli articoli 75 e 76 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2023/2429, nonché per individuare eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli.

I criteri di rischio possono comprendere, tra l’altro:

  • presenza di un certificato di conformità rilasciato da autorità dell’Unione;
  • presenza di un certificato di conformità rilasciato da un’autorità di un paese terzo riconosciuto;
  • natura del prodotto, periodo di produzione, prezzo, condizioni atmosferiche, imballaggio, movimentazione, magazzinaggio, origine, trasporto, volume della partita;
  • dimensione dell’operatore, posizione nella catena commerciale, volume o valore degli scambi, gamma di prodotti, area di distribuzione, tipo di attività;
  • esito dei controlli precedenti, numero e tipo di difetti riscontrati, qualità abituale dei prodotti e livello dell’attrezzatura tecnica;
  • affidabilità dei sistemi di qualità o di autocontrollo;
  • luogo del controllo, in particolare primo ingresso nell’Unione o luogo di confezionamento/carico;
  • ogni altra informazione idonea a indicare un rischio di non conformità.

L’analisi del rischio si basa sui dati della banca dati degli operatori e porta alla classificazione degli operatori in categorie di rischio. Gli Stati membri devono fissare in anticipo i criteri di valutazione del rischio e le percentuali minime di operatori, partite e/o quantitativi da controllare per ciascuna categoria. Per i prodotti soggetti alla norma di commercializzazione generale, gli Stati membri possono decidere di non effettuare controlli selettivi. In caso di irregolarità significative, la frequenza dei controlli va aumentata.

Rapporti con le dogane e certificazione

Le autorità doganali possono accettare le dichiarazioni di esportazione e/o di immissione in libera pratica per i prodotti soggetti a norme di commercializzazione specifiche se si verifica una delle seguenti condizioni:

  • la merce è accompagnata dal certificato di conformità, oppure, per le banane, dal certificato di esenzione;
  • l’organismo di controllo competente ha informato la dogana che è stato rilasciato un certificato di conformità per la partita;
  • l’organismo di controllo competente ha informato la dogana che non è stato rilasciato alcun certificato perché la partita non richiedeva controllo in base all’analisi del rischio.

L’accettazione doganale non impedisce lo svolgimento di ulteriori controlli da parte dello Stato membro. Lo Stato membro può applicare il medesimo meccanismo anche ai prodotti soggetti alla norma generale e ad altri prodotti richiamati dal regolamento delegato, se l’analisi del rischio lo giustifica.

Certificato di conformità e certificato di esenzione

I certificati di conformità per ortofrutticoli freschi e banane, nonché i certificati di esenzione per le banane, sono rilasciati da un’autorità competente. Il certificato di conformità attesta la conformità della partita alla norma di commercializzazione pertinente; il modello per le autorità dell’Unione è riportato nell’allegato III. Per gli ortofrutticoli freschi, i paesi terzi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, possono usare certificati propri purché contengano informazioni almeno equivalenti; la Commissione pubblica i relativi facsimili sul sito Europa.

Il certificato di esenzione, previsto per le banane, conferma che l’operatore riconosciuto è in grado di garantire la conformità delle banane importate alla norma di commercializzazione pertinente. I certificati possono essere cartacei con timbro oppure elettronici autenticati; sono firmati da persone abilitate con firma autografa o elettronica, e gli operatori autorizzati ai sensi dell’articolo 4 possono anch’essi firmare il certificato di conformità. I certificati devono essere redatti in almeno una lingua ufficiale dell’Unione e recare un numero di serie; l’autorità competente conserva una copia di ogni certificato rilasciato.

Riconoscimento dei controlli dei paesi terzi

Per i paesi terzi i cui controlli di conformità siano riconosciuti ai sensi dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2023/2429, la richiesta di riconoscimento deve indicare l’autorità ufficiale responsabile dei controlli e contenere gli elementi necessari alla valutazione dei requisiti. I paesi terzi riconosciuti, e i prodotti interessati, sono indicati nell’allegato IV.

L’elenco comprende, tra gli altri, Svizzera, Marocco, Sud Africa, Israele, India, Nuova Zelanda, Senegal, Kenya, Turchia e il Regno Unito con riferimento all’Irlanda del Nord nei limiti derivanti dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. La Commissione aggiorna l’allegato IV a ogni nuovo riconoscimento.

Sospensione del riconoscimento

La Commissione può sospendere il riconoscimento dei controlli effettuati da un paese terzo quando, per un numero significativo di partite o quantità ingenti, risulti che le merci non corrispondono ai dati riportati nei certificati rilasciati dagli organismi di controllo di quel paese terzo. In caso di sospensione, l’allegato IV deve essere aggiornato di conseguenza.

Metodi di controllo e gestione delle non conformità

I controlli di conformità, tranne quelli svolti nella fase della vendita al minuto al consumatore finale, devono essere effettuati secondo i metodi di controllo dell’allegato V, basati sulla guida OCSE per l’applicazione del controllo della qualità degli ortofrutticoli freschi. Gli Stati membri devono stabilire modalità specifiche per i controlli al dettaglio.

Il regolamento dettaglia i metodi di campionamento, la nozione di imballaggio, spedizione, partita, campioni elementari, globali, secondari e ridotti, nonché le modalità di esecuzione del controllo nei diversi luoghi della filiera (imballaggio, spedizione, trasporto, ricevimento, ingrosso e dettaglio). Prevede inoltre tabelle di minimi campionari per prodotti imballati e sfusi, con regole specifiche per prodotti voluminosi e per partite di piccole dimensioni.

Se le merci risultano conformi, l’organismo di controllo può rilasciare il certificato di conformità. Se non risultano conformi, deve rilasciare un attestato di non conformità all’operatore o al suo rappresentante; le merci non possono essere spostate senza autorizzazione, che può essere subordinata a condizioni. L’operatore può decidere di rendere conforme la merce o una sua parte; in tal caso la merce non può essere commercializzata finché l’organismo di controllo non ne abbia accertato la conformità e, se del caso, rilasci il certificato. Se la merce non può essere resa conforme né destinata a trasformazione industriale, alimentazione animale o altri usi non alimentari, l’organismo di controllo può imporre misure idonee a impedirne la commercializzazione.

Se dai controlli emergono pratiche fraudolente o ingannevoli, le autorità competenti devono adottare misure adeguate ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 e scambiare notifiche di frode secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

Notifiche di non conformità e reporting annuale

Lo Stato membro nel cui territorio sia riscontrata la non conformità di una spedizione proveniente da un altro Stato membro, per difetti o alterazioni già constatabili al momento del condizionamento, deve informare immediatamente gli Stati membri interessati, compresi quelli in cui le merci sono state confezionate. Analogamente, se viene respinta l’immissione in libera pratica di una partita proveniente da un paese terzo per non conformità alle norme di commercializzazione, lo Stato membro deve informare immediatamente gli Stati interessati e il paese terzo, se incluso nell’allegato IV.

Ogni anno, entro il 30 giugno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una sintesi dei risultati dei controlli dell’anno precedente. Per le importazioni dai paesi terzi elencati nell’allegato IV, la notifica deve includere anche il numero di partite respinte dall’immissione in libera pratica per non conformità. Le notifiche alla Commissione devono essere effettuate secondo il regolamento delegato (UE) 2017/1183.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e campo di applicazione

Disciplina i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti e settori di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2429, in tutte le fasi della commercializzazione, e i requisiti per le notifiche di non conformità.

Autorità di coordinamento e organismi di controllo

Ogni Stato membro designa un’unica autorità competente di coordinamento e uno o più organismi di controllo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione denominazioni, indirizzi e competenze, e la Commissione pubblica l’elenco delle autorità di coordinamento.

Banca dati degli operatori

Gli Stati membri istituiscono una banca dati degli operatori dei settori interessati. La banca dati contiene dati identificativi, informazioni utili alla classificazione del rischio, risultati di controlli precedenti, eventuali sistemi di qualità/autocontrollo e l’eventuale riconoscimento come operatore autorizzato.

Operatori riconosciuti

Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a rischio più basso, su richiesta e con adeguate garanzie, a firmare il certificato di conformità, applicare l’etichetta dell’allegato I o utilizzare il certificato di esenzione dell’allegato II per banane importate. L’autorizzazione dura almeno un anno ed è revocata se vengono meno i requisiti.

Controlli selettivi basati sul rischio

I controlli devono essere selettivi, fondati su analisi del rischio e svolti con frequenza adeguata. Sono indicati numerosi criteri di rischio (certificati, natura del prodotto, prezzo, origine, trasporto, dimensione dell’operatore, esiti di controlli precedenti, sistemi di qualità, luogo del controllo). Gli Stati membri fissano in anticipo criteri e percentuali minime di controlli.

Rapporti con le dogane

Le dichiarazioni di esportazione o di immissione in libera pratica possono essere accettate dalle dogane se la merce è accompagnata dal certificato di conformità o dal certificato di esenzione, oppure se l’organismo di controllo informa l’autorità doganale del rilascio o della mancata necessità del certificato. Gli Stati membri possono estendere la logica anche ai prodotti soggetti alla norma generale.

Certificati di conformità ed esenzione

I certificati sono rilasciati da autorità competenti in forma cartacea o elettronica autenticata, con firma autografa o elettronica. Sono previsti un certificato di conformità per ortofrutticoli freschi e banane e un certificato di esenzione per banane importate da operatori riconosciuti. Ogni certificato reca un numero di serie e una copia è conservata dall’autorità.

Riconoscimento dei controlli dei paesi terzi

Il riconoscimento dei controlli di conformità eseguiti da paesi terzi richiede una domanda con l’indicazione dell’autorità ufficiale responsabile e le informazioni necessarie alla valutazione dei requisiti. I paesi terzi e i prodotti riconosciuti figurano nell’allegato IV, aggiornato dalla Commissione.

Sospensione del riconoscimento

La Commissione può sospendere il riconoscimento se emergono, per un numero significativo di partite o quantità ingenti, non conformità rispetto ai dati dei certificati rilasciati dagli organismi di controllo dei paesi terzi. In tal caso aggiorna l’allegato IV.

Metodi di controllo e gestione della non conformità

I controlli, salvo quelli al dettaglio, si svolgono secondo i metodi dell’allegato V, basati sulla guida OCSE. Se la merce è conforme, può essere rilasciato il certificato; se non è conforme, viene rilasciato un attestato di non conformità, con divieto di spostamento senza autorizzazione. È possibile sanare la merce e farla ricontrollare; se non può essere resa conforme, possono essere imposte misure per impedirne la commercializzazione.

Notifiche tra Stati membri e alla Commissione

Lo Stato membro che constata una non conformità o respinge l’immissione in libera pratica di partite da altri Stati membri o da paesi terzi deve informare immediatamente gli Stati interessati. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono una sintesi dei controlli dell’anno precedente; per i paesi terzi dell’allegato IV la notifica include il numero di partite respinte.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dal 1° gennaio 2025.

Come è indicizzato

Materieorganizzazione comune dei mercati agricoliortofrutticolibananecontrolli ufficialiimportazioni ed esportazioni agroalimentari

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