Regolamento (UE) 2021/1840
Regolamento (UE) 2021/1840 della Commissione del 20 ottobre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007, che disciplina le esportazioni di determinati rifiuti destinati al recupero verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE. L'aggiornamento tiene conto delle modifiche alla convenzione di Basilea, della decisione OCSE e delle risposte ricevute dalla Commissione da numerosi paesi e territori sulle rispettive procedure nazionali. Ne derivano, paese per paese, nuove regole su divieti, obbligo di notifica preventiva scritta o ammissione dell'esportazione per specifiche voci di rifiuti, con particolare attenzione ai rifiuti di plastica B3011.
Modifica l'elenco UE dei controlli applicabili all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi terzi non soggetti alla decisione OCSE.
Ambito di applicazione
Si applica alle esportazioni dall'Unione europea di rifiuti e miscele di rifiuti elencati negli allegati III e III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, destinati ad operazioni di recupero, verso i paesi e territori indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 come modificato. Incide quindi su esportatori, operatori della spedizione e autorità competenti degli Stati membri, con riferimento a specifiche categorie di rifiuti e alle procedure di controllo nazionali applicabili nel paese di destinazione. Restano fermi i divieti dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e le esclusioni/limitazioni già previste dalle voci aggiornate dell'allegato; per alcuni paesi o materiali l'esportazione è vietata, per altri soggetta a notifica e autorizzazione preventive scritte, per altri ancora consentita senza notifica ma con applicazione mutatis mutandis dell'articolo 18. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento (CE) n. 1418/2007 sulle esportazioni di rifiuti destinati al recupero
Il regolamento (UE) 2021/1840 della Commissione aggiorna l'elenco dei paesi terzi e delle condizioni applicabili all'esportazione dall'Unione di determinati rifiuti destinati al recupero. L'intervento si colloca nel quadro dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e recepisce nuove informazioni sulle normative nazionali di importazione, nonché le modifiche introdotte dalla convenzione di Basilea e dalla decisione OCSE, con particolare rilievo per i rifiuti di plastica.
Contesto normativo e finalità
La Commissione ricorda di essere tenuta ad aggiornare periodicamente il regolamento (CE) n. 1418/2007 sulla base delle informazioni ricevute dai paesi terzi circa la possibilità di importare rifiuti dell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006. Nel 2019 e 2020 sono state inviate richieste scritte a numerosi paesi e territori doganali per ottenere conferme e chiarimenti sulle procedure nazionali di controllo, con riscontri differenziati. L'aggiornamento tiene altresì conto della decisione BC-14/12 della convenzione di Basilea e delle modifiche OCSE efficaci dal 1o gennaio 2021, che hanno ridefinito in modo importante il trattamento delle plastiche.
Ambito materiale: esportazioni di rifiuti verso paesi non OCSE
L'atto non disciplina in generale la gestione dei rifiuti, ma soltanto le esportazioni dall'UE di alcuni rifiuti e miscele di rifiuti destinati al recupero verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE. Il perimetro è quindi quello dei rifiuti elencati negli allegati III e III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, con esclusione dei rifiuti già vietati dall'articolo 36 dello stesso regolamento. Il contenuto operativo del regolamento consiste nell'aggiornamento, paese per paese, delle regole di esportazione: divieto, notifica e autorizzazione preventive scritte, oppure esportazione consentita con applicazione mutatis mutandis dell'articolo 18.
Regola generale di lettura dell'allegato
Il meccanismo dell'allegato è quello, già noto nel sistema delle spedizioni di rifiuti, di associare a ciascun paese una delle seguenti situazioni:
- divieto di importazione di tutti o di parte dei rifiuti considerati;
- applicazione della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte ex articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006;
- assenza di divieto e assenza di procedura di notifica preventiva, con applicazione mutatis mutandis dell'articolo 18;
- disciplina speciale per alcune voci, in particolare B3011 (rifiuti di plastica).
Il regolamento precisa inoltre che, quando un paese non rilascia conferma scritta o una determinata voce non è menzionata per quel paese, in linea di principio si applica la notifica e autorizzazione preventive scritte. Se invece il paese ha indicato un divieto generale per i rifiuti degli allegati III e III A, tale divieto si estende anche, in mancanza di istruzioni specifiche, ai rifiuti di plastica B3011.
Rifiuti di plastica: impatto delle nuove voci
Uno dei punti centrali dell'atto è l'adeguamento alla nuova classificazione della plastica. Dal 1o gennaio 2021 le esportazioni di rifiuti di plastica verso paesi non soggetti alla decisione OCSE sono ammissibili soltanto se i rifiuti rientrano nella voce B3011 della convenzione di Basilea e se il paese di destinazione accetta l'importazione. L'allegato aggiorna quindi molte tabelle nazionali per specificare se B3011 è:
- vietato;
- soggetto a notifica e autorizzazione preventive scritte;
- consentito, eventualmente come unica voce ammessa per quel paese.
In alcuni casi l'allegato precisa che, se il paese non ha fornito informazioni specifiche sulla voce B3011 ma ha vietato in generale l'importazione dei rifiuti degli allegati III e III A, il divieto generale comprende anche la plastica B3011.
Modifiche per singoli paesi e territori
L'allegato sostituisce o integra numerose tabelle nazionali. In diversi casi la disciplina è molto specifica, con elencazione analitica di voci di rifiuti singoli e miscele ammesse o vietate. Tra gli esempi più rilevanti figurano:
- Albania, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Madagascar, Monaco, Montenegro, Myanmar/Birmania, Panama, Sao Tomé e Principe, Sudan e Turkmenistan: per tali paesi l'allegato prevede l'applicazione a tutti i rifiuti degli allegati III e III A, spesso senza ulteriori restrizioni nella tabella riportata.
- Bahrein, Cuba, Ecuador, El Salvador, Ghana, Haiti, Paraguay, Serbia, Nicaragua, Ucraina, Kuwait: in questi casi la voce B3011 è spesso l'unica specificamente disciplinata o comunque l'unica ammessa insieme a un elenco residuale di altri rifiuti.
- Cina: la tabella è soppressa.
- Costa Rica: la tabella è soppressa perché, a seguito del parere del Consiglio OCSE del 25 maggio 2021, il paese non rientra più nell'ambito dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006.
- Colombia, India, Indonesia, Iran, Kazakistan, Libano, Malaysia, Marocco, Pakistan, Thailandia, Vietnam, Zambia: per questi paesi le tabelle sono particolarmente articolate e distinguono tra numerose voci di metalli, scorie, rifiuti tessili, carta, plastica, pneumatici, rifiuti agroalimentari e altre categorie tecniche.
Casi di rilievo per la pratica professionale
Per gli operatori e i consulenti che gestiscono spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il regolamento impone un controllo puntuale del paese di destinazione e della specifica voce di rifiuto. In concreto, occorre verificare:
- se il paese è incluso nell'allegato;
- se la voce di rifiuto o miscela è ammessa, vietata o soggetta a notifica;
- se la voce B3011 è espressamente contemplata;
- se, in assenza di conferma scritta, la spedizione ricade nella procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.
L'atto è quindi rilevante soprattutto per gli esportatori di rifiuti da recupero, i gestori ambientali, gli spedizionieri e i consulenti doganali, che devono adeguare le proprie procedure documentali e di compliance alle nuove tabelle nazionali.
Entrata in vigore e forza obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato del regolamento 1418/2007
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 conformemente all'allegato del regolamento in esame. La modifica aggiorna le tabelle relative ai singoli paesi e territori terzi, indicando per ciascuno quali rifiuti dell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 possono essere esportati, quali sono vietati e quali sono soggetti a notifica e autorizzazione preventive scritte.
Criteri e logica dell'aggiornamento
Nei considerando si chiarisce che la Commissione aggiorna periodicamente il regolamento 1418/2007 sulla base di nuove informazioni sulla legislazione del paese terzo in materia di importazione di rifiuti. L'aggiornamento tiene conto delle modifiche introdotte dalla convenzione di Basilea e dalla decisione OCSE, nonché del regolamento delegato (UE) 2020/2174 che ha adattato gli allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006, in particolare per i rifiuti di plastica.
Disciplina dei rifiuti di plastica e voce B3011
Dal 1o gennaio 2021, in seguito alle modifiche della convenzione di Basilea e della decisione OCSE, le esportazioni di rifiuti di plastica verso paesi non soggetti alla decisione OCSE sono consentite solo se i rifiuti rientrano nella nuova voce B3011 dell'allegato IX della convenzione di Basilea e se il paese di destinazione ne consente l'importazione. In più tabelle dell'allegato del regolamento 1418/2007 la voce B3011 è oggetto di disciplina specifica, talvolta come unica voce consentita, talvolta con divieto o con autorizzazione preventiva.
Effetti della mancata risposta o dell'assenza di conferma scritta
Se un paese figura nell'elenco ma la Commissione è informata di modifiche normative senza aver ricevuto una conferma scritta, si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006. Se un paese non figura nell'elenco o una specifica voce non è indicata per quel paese, ciò significa che manca la conferma scritta di esportabilità e, per i rifiuti non vietati dall'articolo 36, si applica la notifica e autorizzazione preventive scritte.
Applicazione mutatis mutandis dell'articolo 18
Quando un paese dichiara che non vieta determinate spedizioni e non applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006, a tali spedizioni si applica mutatis mutandis l'articolo 18 del medesimo regolamento.
Aggiornamenti e soppressioni per singoli paesi
L'allegato sostituisce o integra numerose tabelle nazionali e territoriali. Tra le principali modifiche: aggiornamento delle condizioni per Albania, Argentina, Azerbaigian, Brasile, Cina (tabella soppressa), Costa Rica (tabella soppressa), Colombia, Egitto, India, Indonesia, Iran, Kazakistan, Kuwait, Libano, Malaysia, Marocco, Pakistan, Thailandia, Vietnam e altri. Vengono inoltre inseriti nuovi paesi/territori in ordine alfabetico, tra cui Congo, Haiti, Giamaica, Monaco, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama, San Marino, Sao Tomé e Principe, Sudan, Turkmenistan, Uruguay e altri.
Soppressione della voce Costa Rica e della voce Cina
Considerato il parere favorevole del Consiglio OCSE sulla conformità della Costa Rica, per tale paese non si applica più l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e la relativa voce è soppressa. È soppressa anche la tabella relativa alla Cina.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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