Regolamento (UE) 2022/192
Regolamento delegato (UE) 2022/192 della Commissione del 20 ottobre 2021 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione per quanto riguarda le informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le norme tecniche di regolamentazione sulle comunicazioni che gli enti creditizi devono trasmettere quando esercitano il diritto di stabilimento o la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro. Le modifiche mirano a rendere le notifiche più dettagliate, a migliorare la convergenza delle valutazioni delle autorità competenti e ad aggiornare alcuni riferimenti normativi. Vengono precisati, tra l’altro, i contenuti del piano finanziario, le attività da indicare con la relativa data di inizio, i dati identificativi dell’ente e le informazioni sulle misure adottate per impedire che una succursale continui a detenere depositi dopo la cessazione.
Modifica le informazioni da notificare dagli enti creditizi per l’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, integrando il regolamento delegato (UE) n. 1151/2014.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi soggetti alla direttiva 2013/36/UE che intendono operare in un altro Stato membro dell’UE mediante stabilimento di succursale o libera prestazione di servizi, nonché alle autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitanti coinvolte nella procedura di notifica e scambio di informazioni. Riguarda le notifiche relative all’avvio, alla modifica e, per le succursali, alla cessazione di attività; è inoltre pertinente ai servizi e attività di investimento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE quando svolti dalla succursale. È regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE.
Modifica delle informazioni da notificare per stabilimento e libera prestazione di servizi degli enti creditizi
Il regolamento delegato (UE) 2022/192 interviene sul regolamento delegato (UE) n. 1151/2014, che disciplina le informazioni da notificare dagli enti creditizi quando esercitano il diritto di stabilimento o la libera prestazione di servizi in altri Stati membri. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la convergenza delle prassi di valutazione delle autorità competenti, dettagliare meglio le informazioni richieste e aggiornare i riferimenti normativi per garantire certezza del diritto.
Ambito e finalità delle modifiche
Le modifiche riguardano le notifiche di passaporto bancario presentate dagli enti creditizi alle autorità competenti dello Stato membro d’origine, con effetti anche sullo Stato membro ospitante per le attività svolte tramite succursale o in libera prestazione di servizi. Il regolamento insiste sulla necessità che le informazioni siano sufficientemente dettagliate da consentire una valutazione accurata e completa dell’adeguatezza dell’ente a svolgere le attività notificate.
Notifica per l’apertura di una succursale
L’articolo 3 del regolamento delegato n. 1151/2014 è riscritto in parte per rendere più analitico il contenuto della notifica di succursale. Devono essere indicati:
- la denominazione e l’indirizzo dell’ente creditizio e la principale sede di attività prevista della succursale;
- l’elenco delle attività dell’allegato I della direttiva 2013/36/UE che l’ente intende esercitare nello Stato membro ospitante, con la data di inizio prevista per ciascuna attività, specificata nel modo più preciso possibile;
- l’elenco delle attività che costituiranno le attività principali nello Stato membro ospitante.
Se la succursale intende svolgere servizi e attività di investimento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE, la notifica deve includere una descrizione delle misure organizzative e procedurali per rispettare gli obblighi di cui agli articoli da 24 a 28 di tale direttiva, nonché delle misure adottate dalle autorità competenti pertinenti dello Stato membro ospitante.
Piano finanziario e ipotesi sottostanti
La notifica deve comprendere un piano finanziario con previsioni di stato patrimoniale e conto economico per un periodo di tre anni. La novità rilevante è che tali previsioni devono essere accompagnate dalle ipotesi su cui si fondano, così da consentire un controllo più sostanziale da parte dell’autorità competente.
Identificazione dell’ente nelle comunicazioni tra autorità
Per agevolare i flussi informativi tra autorità competenti e tra queste e l’ente creditizio, il regolamento richiede che le informazioni fornite includano, se disponibile, il codice di riferimento nazionale dell’ente e l’identificativo della persona giuridica. La modifica risponde all’esigenza di maggiore efficienza nell’identificazione del soggetto notificante.
Cessazione dell’attività della succursale e tutela dei depositi
Quando una succursale raccoglie o ha raccolto depositi o altri fondi rimborsabili, la comunicazione relativa alla prevista cessazione dell’attività deve essere accompagnata da una dichiarazione dell’ente creditizio che elenchi le misure adottate o in corso di adozione per garantire che, dopo la chiusura, la succursale non detenga più depositi o altri fondi rimborsabili del pubblico. La previsione è orientata alla tutela dei depositanti e alla certezza delle informazioni fornite alle autorità.
Notifica per la libera prestazione di servizi
Anche per la notifica relativa alla libera prestazione di servizi, l’articolo 5 viene modificato per richiedere la data di inizio prevista di ciascuna attività, indicata nel modo più preciso possibile. Si supera così l’impostazione precedente, limitata alla sola indicazione delle attività principali.
Entrata in vigore e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle informazioni per la notifica di succursale
L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 è modificato per richiedere informazioni più dettagliate nella notifica relativa all’apertura di una succursale. Devono essere indicati la denominazione e l’indirizzo dell’ente creditizio, la principale sede di attività prevista della succursale, l’elenco delle attività dell’allegato I della direttiva 2013/36/UE che si intendono esercitare nello Stato membro ospitante, con la data di inizio prevista per ciascuna attività, e l’elenco delle attività che costituiranno le attività principali. Se la succursale svolge servizi e attività di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE, occorre descrivere le disposizioni per adempiere agli obblighi di cui agli articoli da 24 a 28 della direttiva stessa. Il piano finanziario deve includere previsioni di stato patrimoniale e conto economico per tre anni, con le ipotesi sottostanti.
Identificazione dell’ente e dettaglio delle attività
Le informazioni comunicate alle autorità competenti devono includere, ove disponibile, il codice di riferimento nazionale dell’ente creditizio e l’identificativo della persona giuridica, per facilitare l’identificazione e la comunicazione tra autorità e con l’ente interessato. Le attività da notificare devono essere indicate con la data di inizio prevista nel modo più preciso possibile, superando il precedente riferimento limitato alle attività principali.
Cessazione dell’attività di una succursale e tutela dei depositi
All’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunta una nuova lettera che impone, quando la succursale raccolga o abbia raccolto depositi o altri fondi rimborsabili, una dichiarazione dell’ente creditizio sulle misure adottate o in corso di adozione per assicurare che, dopo la cessazione dell’attività, la succursale non detenga più depositi o altri fondi rimborsabili del pubblico.
Notifica per la libera prestazione di servizi
Per le notifiche relative all’esercizio della libera prestazione di servizi, l’articolo 5 è modificato per richiedere che sia indicata, nel modo più preciso possibile, la data di inizio prevista per ciascuna attività che l’ente creditizio intende svolgere.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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