Regolamento (UE) 2022/439
Regolamento delegato (UE) 2022/439 della Commissione del 20 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che l’autorità competente deve seguire nel valutare la conformità degli enti creditizi e delle imprese d’investimento ai requisiti relativi all’uso del metodo basato sui rating interni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento armonizza a livello UE il modo in cui le autorità competenti devono valutare la conformità degli enti ai requisiti per l’uso del metodo IRB. La disciplina copre in modo sistematico documentazione, governance, validazione, prova dell’utilizzo, assegnazione delle esposizioni, default, quantificazione dei parametri di rischio, stress test, calcolo dei requisiti patrimoniali, conservazione dei dati, modelli per strumenti di capitale e gestione delle modifiche. L’obiettivo è ridurre le divergenze di vigilanza, limitare l’arbitraggio regolamentare e garantire comparabilità e coerenza delle valutazioni nell’Unione.
Norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia di valutazione che l’autorità competente deve seguire per verificare la conformità degli enti creditizi e delle imprese di investimento ai requisiti per l’uso del metodo basato sui rating interni (IRB).
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri nella valutazione della conformità di enti creditizi e imprese di investimento ai requisiti del metodo IRB previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e, per gli aspetti pertinenti, dalla direttiva 2013/36/UE. Riguarda sia l’autorizzazione iniziale all’uso dell’IRB, sia l’estensione nell’ambito di piani di utilizzo sequenziale, le modifiche sostanziali e notificate dei sistemi di rating, il riesame periodico, le richieste di ritorno a metodi meno sofisticati e, in generale, la vigilanza continua sulla governance, la validazione, l’assegnazione delle esposizioni, l’individuazione dei default, la quantificazione del rischio, le prove di stress, la conservazione dei dati, i modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale e la gestione delle modifiche. Si applica su base direttamente vincolante in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; non disciplina direttamente gli enti, ma i criteri che l’autorità di vigilanza deve utilizzare nei loro confronti.
Regolamento delegato (UE) 2022/439 della Commissione
Il regolamento definisce in modo uniforme, per tutte le autorità competenti dell’Unione, la metodologia di valutazione della conformità degli enti creditizi e delle imprese di investimento ai requisiti per l’uso del metodo basato sui rating interni (IRB). La ratio è evitare divergenze di vigilanza, favorire l’armonizzazione delle prassi e ridurre il rischio di arbitraggio regolamentare.
Ambito di applicazione e finalità
Il regolamento opera come atto tecnico integrativo del regolamento (UE) n. 575/2013 e, per i profili di governance e vigilanza, della direttiva 2013/36/UE. L’autorità competente deve usarlo in sede di autorizzazione iniziale all’IRB, di estensione progressiva secondo un piano di utilizzo sequenziale, di valutazione delle modifiche sostanziali o notificate, del riesame periodico, del ritorno a metodi meno sofisticati e della verifica continua della conformità.
Metodo di valutazione e flessibilità di vigilanza
Il regolamento struttura la valutazione per temi e conferisce all’autorità competente un margine di discrezionalità tecnica, ma entro criteri minimi comuni. L’autorità può applicare metodi obbligatori, facoltativi e ulteriori verifiche, tenendo conto della natura, dimensione e complessità dell’ente, della rilevanza dei portafogli e della qualità degli elementi probatori prodotti. È inoltre possibile valorizzare valutazioni recenti già svolte su sistemi identici o analoghi nella stessa classe di esposizioni.
Documentazione, terzi e rimedi alla non conformità
Una parte centrale del regolamento riguarda la qualità della documentazione: essa deve consentire la comprensione e la replica dei sistemi di rating, includere versioning, responsabilità e cronologia delle modifiche, e permettere controlli efficaci da parte di terzi. Se l’ente esternalizza attività o acquista sistemi o dati da terzi, l’autorità deve verificare che ciò non comprometta controllo interno, continuità operativa, audit e pieno accesso alle informazioni. In caso di non conformità temporanea, l’ente deve disporre di un piano di rientro tempestivo, ragionevole e monitorato.
Piano di utilizzo sequenziale e utilizzo parziale permanente
Il capo dedicato ai piani di utilizzo sequenziale impone che il piano copra tutte le esposizioni rilevanti, stabilisca tempi ragionevoli e non sia usato in modo selettivo per ridurre i requisiti patrimoniali. Sono previste condizioni specifiche per l’utilizzo permanente del metodo standardizzato in talune esposizioni o unità operative, ad esempio per carenza di dati, costi sproporzionati, complessità operativa, cessazione dell’attività o portafogli non omogenei.
Governance, validazione e sorveglianza interna
Il regolamento richiede una forte integrazione tra sistema IRB, alta dirigenza, organo di amministrazione, unità di controllo del rischio di credito, validazione interna e audit interno. La funzione di validazione deve essere indipendente, dotata di risorse adeguate, svolgere test completi e regolari, comunicare le risultanze al livello direttivo appropriato e garantire un follow-up effettivo. Anche l’unità di controllo del rischio di credito e l’audit interno devono essere separati dalle funzioni commerciali e dalla concessione del credito.
Prova dell’utilizzo e prova dell’esperienza
Un nucleo essenziale della disciplina è la dimostrazione che i rating interni e le stime di default, perdita e conversione siano effettivamente utilizzati nei processi decisionali, nella gestione del rischio, nell’attribuzione interna del capitale e nella governance societaria. L’ente deve inoltre dimostrare di aver utilizzato i sistemi di rating per almeno tre anni prima dell’IRB, con evidenza documentale di monitoraggio, validazione e audit. Le eventuali discrepanze tra uso interno e calcoli patrimoniali devono essere motivate, documentate e ragionevoli.
Assegnazione delle esposizioni e definizione del default
Gli articoli dedicati all’assegnazione e al default impongono procedure coerenti, riproducibili e prudenziali. L’ente deve garantire che ogni esposizione sia classificata in una sola classe o pool, seguendo una sequenza prestabilita, con criteri coerenti in tutta l’organizzazione, compresi i gruppi di clienti connessi e il trattamento delle esposizioni retail. Sul default, il regolamento dettaglia soglie di arretrato, indicatori di improbabile adempimento, automatismi di identificazione, estensione del default a tutte le esposizioni del debitore e criteri prudenziali di riclassificazione in bonis.
Quantificazione del rischio, stress test e calcolo dei requisiti patrimoniali
La parte più ampia del regolamento riguarda la quantificazione di PD, LGD e fattori di conversione, l’uso di margini di cautela, i periodi storici di osservazione, il trattamento delle fasi recessive, dei molteplici default, delle garanzie e dei crediti acquistati. Le stime devono essere coerenti con l’esperienza storica dell’ente, rappresentative del probabile intervallo di variabilità dei default e prudenti rispetto alle incertezze dei dati e dei metodi. In parallelo, gli stress test devono essere significativi, ragionevolmente prudenti, aggiornati almeno annualmente e integrati nella gestione del capitale. Infine, il regolamento stabilisce criteri puntuali per il calcolo dei requisiti di fondi propri, la qualità dei dati, la corretta applicazione delle formule, la riconciliazione con i dati contabili e la memorizzazione dei risultati e delle versioni del sistema.
Conservazione dei dati, infrastrutture IT e modelli per strumenti di capitale
La disciplina richiede data governance robusta, documentazione completa delle basi dati, tracciabilità, controlli di qualità, procedure di riconciliazione e infrastrutture informatiche sicure, resilienti e testate. Per i modelli interni relativi alle esposizioni in strumenti di capitale, l’autorità deve verificare adeguatezza dei dati di rendimento, del modello, delle prove di stress, dell’integrazione nella gestione del portafoglio e della validazione, con verifiche periodiche sul primo percentile delle distribuzioni di rendimento.
Gestione delle modifiche e applicazione nel tempo
Il regolamento chiude con una disciplina specifica sulla gestione delle modifiche ai sistemi di rating e ai modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale. L’ente deve avere una politica di change management coerente con il regolamento (UE) n. 575/2013 e con il regolamento delegato (UE) n. 529/2014, con regole su classificazione delle modifiche, approvazione interna, notifiche, autorizzazioni e attuazione documentata. L’entrata in vigore avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito delle valutazioni IRB
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento si applica alla valutazione di richieste iniziali di autorizzazione all’uso dell’IRB, all’estensione secondo il piano di utilizzo sequenziale, alle autorizzazioni preliminari per modifiche sostanziali, alle modifiche notificate dei sistemi di rating e dei modelli per esposizioni in strumenti di capitale, al riesame periodico e alle richieste di ritorno a metodi meno sofisticati. L’autorità competente deve inoltre verificare ogni altro criterio pertinente necessario per accertare la conformità ai requisiti IRB.
Metodi di valutazione e discrezionalità dell’autorità
L’articolo 2 distingue metodi obbligatori e facoltativi. Per le domande iniziali devono essere applicati tutti i metodi obbligatori; per l’estensione sequenziale sono obbligatori quelli dei capi 4, 5, 7 e 8; per le modifiche e il riesame l’autorità può applicare i metodi pertinenti; per il ritorno a metodi meno sofisticati può usare i metodi del capo 2. È inoltre prevista la possibilità di usare altri metodi, purché adeguati alla natura, dimensione e complessità dell’ente, e di tener conto di valutazioni recenti identiche o simili svolte dalla stessa o da altre autorità competenti.
Documentazione dei sistemi di rating
L’articolo 3 impone che la documentazione sia dettagliata, precisa, approvata al livello direttivo appropriato e idonea a consentire a terzi di comprendere e replicare struttura, funzionamento e processo di assegnazione dei sistemi di rating. La documentazione deve includere almeno tipo di documento, autore, revisore, autorizzatore, proprietario, date, versione e cronologia delle modifiche, oltre a politiche interne che attribuiscano responsabilità chiare per completezza, coerenza, aggiornamento e sicurezza.
Coinvolgimento di terzi e outsourcing
L’articolo 4 disciplina deleghe e acquisti di sistemi di rating o dati aggregati da terzi. L’autorità deve verificare che il coinvolgimento di terzi non ostacoli l’applicazione del regolamento, che vi sia partecipazione attiva della dirigenza e dell’organo di amministrazione, conoscenza sufficiente del personale, continuità operativa, non ostacolo all’audit e pieno accesso alle informazioni. Se il terzo partecipa allo sviluppo del sistema, non può svolgere la validazione; può però assistere quando siano usati dati aggregati con altri enti, entro limiti specifici.
Rientro tempestivo in conformità in caso di non conformità temporanea
L’articolo 5 richiede che l’autorità verifichi la sufficienza del piano di rientro dell’ente, la ragionevolezza del calendario, il monitoraggio dei progressi e la successiva verifica della conformità con le metodologie del regolamento.
Piano di utilizzo sequenziale e utilizzo parziale permanente
Gli articoli 6, 7 e 8 regolano la copertura iniziale, il piano di applicazione sequenziale dell’IRB e le condizioni per l’utilizzo permanente del metodo standardizzato. Il piano deve coprire tutte le esposizioni rilevanti, indicare ambito dei sistemi, date di applicazione, valori delle esposizioni e RWA, dare priorità all’attività principale e fissare termini ragionevoli. L’autorità valuta anche se alcune esposizioni possano rimanere permanentemente nel metodo standardizzato per ragioni di dati, costi, capacità operativa, non omogeneità, cessazione dell’unità operativa o consolidamento proporzionale.
Governance interna, validazione e sorveglianza
L’articolo 9 definisce il perimetro della valutazione sulla governance interna e la sorveglianza. L’autorità deve verificare indipendenza, completezza, frequenza e adeguatezza della funzione di validazione, il ruolo dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione, le comunicazioni alla dirigenza, l’unità di controllo del rischio di credito e l’audit interno. Gli articoli 10-17 dettagliano i requisiti di indipendenza della validazione, il suo piano di lavoro, i test, la reportistica, i ruoli della dirigenza, l’indipendenza dell’unità di controllo del rischio di credito e l’ampiezza degli audit annuali su sistemi IRB, processo di credito e validazione.
Prova dell’utilizzo e prova dell’esperienza
Gli articoli 18-22 disciplinano la dimostrazione che i rating interni e le stime di PD, LGD e CCF siano effettivamente usati nella gestione del rischio, nell’autorizzazione del credito, nell’allocazione interna del capitale e nelle funzioni di governo societario. L’uso deve essere essenziale, i dati interni e quelli per i calcoli patrimoniali devono essere coerenti, i sistemi devono essere stati applicati per almeno tre anni prima dell’IRB e i processi di monitoraggio, validazione e audit devono essere documentati. È prevista la verifica di deroghe, scostamenti, politiche di ristrutturazione, comunicazioni al management e integrazione nelle politiche di remunerazione e audit.
Assegnazione delle esposizioni a classi o pool
Gli articoli 23-25 disciplinano l’adeguatezza delle definizioni, dei criteri e dei processi di classificazione, l’integrità del processo e la sua indipendenza dalle funzioni di concessione e rinnovo del credito. L’autorità deve verificare coerenza nell’assegnazione, trattamento degli scostamenti, sequenza di classificazione, criteri per esposizioni al dettaglio e tempestività delle revisioni, con correzioni prudenti per esposizioni non riesaminate entro i termini.
Individuazione del default e riclassificazione in bonis
Gli articoli 26-29 richiedono che l’autorità verifichi soglie di attivazione del default, efficienza del processo di individuazione, applicazione della soglia di rilevanza delle obbligazioni in arretrato e corrette procedure di riclassificazione in bonis. La definizione di default deve essere coerente con l’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 e con il regolamento delegato (UE) 2018/171, i debitori non possono uscire dal default per mere modifiche contrattuali se persiste l’improbabilità di adempimento integrale, e per il retail esistono regole specifiche sulla linea di credito e sulla gestione dei ritardi.
Assetto e documentazione dei sistemi di rating
Gli articoli 30-32 richiedono una documentazione completa della logica, dell’assetto e dei particolari operativi dei sistemi di rating, un registro storico delle versioni degli ultimi tre anni e informazioni dettagliate su approvazioni, modifiche e categorie di change ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 529/2014. La documentazione deve consentire la replica dei modelli, includere fonti dati, definizioni, scelte metodologiche, limiti, risultati dei test di implementazione e autovalutazione della conformità normativa.
Struttura del sistema di rating, modelli statistici e metodi automatici
Gli articoli 33-40 riguardano fattori di rischio, distribuzione dei debitori nelle classi, differenziazione e omogeneità del rischio, requisiti dei dati, assetto del modello, uso della valutazione umana e valutazione delle performance. L’autorità verifica selezione dei fattori di rischio, sufficiente granularità delle classi, assenza di concentrazioni ingiustificate, metriche e target per la performance, documentazione delle ipotesi, limiti del modello, uso prudente del giudizio umano e procedure di escalation in caso di deterioramento delle metriche.
Quantificazione del rischio: PD, LGD, CCF, garanzie e crediti acquistati
Gli articoli 41-58 disciplinano i requisiti generali di stima, la qualità e rappresentatività dei dati, il margine di cautela, la revisione annuale delle stime, i periodi storici di osservazione, le metodologie per PD, LGD e fattori di conversione, le stime recessive, il trattamento dei molteplici default, le esposizioni in default, i requisiti sulle garanzie reali e personali, e i crediti commerciali acquistati. Il regolamento impone che le stime siano prudenti, documentate, coerenti con l’esperienza storica dell’ente e con la definizione di default, e che i dati esterni o aggregati siano rappresentativi e corretti ove necessari.
Calcolo dei requisiti di fondi propri
Gli articoli 67-71 precisano come l’autorità debba valutare affidabilità del sistema di calcolo, qualità dei dati, corretta applicazione delle formule per classe di esposizioni e organizzazione del processo. Devono esistere controlli completi e riconciliati, dati coerenti con quelli interni e contabili, applicazione corretta dei parametri di correlazione, della scadenza effettiva, dei minimi LGD, dei trattamenti per esposizioni in strumenti di capitale e dell’IRB shortfall di cui all’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Conservazione dei dati e infrastruttura informatica
Gli articoli 72-75 richiedono qualità, documentazione, comunicazione e architettura sicura dei dati e dei sistemi informatici usati nell’IRB. L’autorità deve verificare completezza, accuratezza, tempestività, unicità, validità e tracciabilità dei dati; procedure di raccolta, archiviazione, riconciliazione e aggiornamento; descrizione dettagliata delle banche dati e dei flussi; e misure di sicurezza, continuità operativa, backup, ripristino, gestione utenti, audit trail e controllo delle modifiche.
Modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale
Gli articoli 76-82 disciplinano i requisiti di dati, modelli, stress test, integrità del processo, assegnazione al metodo dei modelli interni e validazione per le esposizioni in strumenti di capitale. L’autorità verifica la rappresentatività delle serie di rendimenti, l’adeguatezza del modello al profilo di rischio, la capacità di cogliere concentrazioni e scenari avversi alternativi, l’integrazione nel risk management e il confronto trimestrale tra primo percentile teorico e rendimenti effettivi.
Gestione delle modifiche ai sistemi di rating
Gli articoli 83 e 84 rinviano alla politica interna sulle modifiche e ai criteri del regolamento delegato (UE) n. 529/2014. L’autorità deve verificare responsabilità, procedure di approvazione, classificazione delle modifiche, notifiche e autorizzazioni, nonché le modalità di attuazione e documentazione delle variazioni ai sistemi di rating e ai modelli interni per esposizioni in strumenti di capitale.
Entrata in vigore
L’articolo 85 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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