Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12719/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato due avvisi di accertamento IVA per gli anni 2011 e 2012, relativi alla detrazione dell'imposta su acquisti effettuati da un fornitore ritenuto soggetto interposto in una frode carosello. I motivi di ricorso erano tre: 1) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dell'art. 12 L. n. 212/2000, sostenendo che gli avvisi IVA, emessi a seguito di controllo a tavolino, erano stati adottati senza un effettivo contraddittorio preventivo e senza processo verbale di constatazione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserita riproduzione pedissequa della decisione di primo grado senza autonoma valutazione delle doglianze di appello; 3) violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972, deducendo che la prova della consapevolezza della frode non potesse fondarsi sul solo prezzo inferiore a quello di mercato e che l'Amministrazione non avesse dimostrato, con elementi oggettivi, che la società sapesse o dovesse sapere di partecipare a un meccanismo fraudolento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur operando il principio del contraddittorio per i tributi armonizzati, la sua violazione determina invalidità solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e tali difese non risultano pretestuose; nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato che la contribuente non aveva assolto tale onere di prova di resistenza e che, inoltre, le modalità di interlocuzione istruttoria erano comunque idonee. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente, ben al di sopra del minimo costituzionale, e che la riproduzione di contenuti di atti o di altre decisioni non determina di per sé nullità se la ragione della decisione è chiaramente riferibile al giudice. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione del merito, comunque manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato plurimi indizi sia sulla natura fittizia del fornitore sia sulla conoscibilità della frode da parte della contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione della disciplina sulla decisione accelerata, anche alle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 12 L. n. 212 del 2000

    il contraddittorio preventivo è rilevante nei tributi armonizzati, ma la sua omissione comporta invalidità solo se il contribuente dimostra in concreto le difese non pretestuose che avrebbe potuto svolgere

  • art. 24 L. n. 4 del 1929

    la redazione del processo verbale non è necessaria ai fini della legittimità dell'avviso di accertamento, potendo l'ufficio fondarsi sulla propria autonoma valutazione del contenuto degli atti istruttori

  • art. 36 d. Lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza tributaria deve esporre concisamente i fatti e le ragioni di diritto della decisione, ma non è nulla se rende comunque percepibile il percorso argomentativo

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; è sufficiente un apparato argomentativo idoneo a rendere comprensibile la decisione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente una motivazione concisa purché intellegibile e riconducibile al giudice

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro di censura per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro di censura per nullità della sentenza

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    il diritto alla detrazione dell'IVA nelle operazioni soggettivamente inesistenti è escluso se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode e non ha usato la diligenza esigibile

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato in relazione al procedimento di definizione accelerata del ricorso

  • art. 96 c.p.c.

    in caso di ricorso manifestamente infondato o non seguito rispetto alla proposta, possono essere applicate le conseguenze per abuso del processo e la condanna al pagamento delle somme previste

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nei tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale è principio rilevante anche per gli accertamenti a tavolino, ma la sua violazione comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra quali difese concrete e non meramente pretestuose avrebbe potuto far valere e che esse avrebbero potuto incidere sull'esito del procedimento.
  • L'assenza del processo verbale di constatazione non determina, di per sé, l'illegittimità dell'avviso di accertamento, poiché l'amministrazione può fondarlo sulla propria autonoma valutazione degli elementi istruttori raccolti.
  • La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o che riproduca, anche in larga parte, contenuti di atti di parte o di precedenti decisioni, se la ratio decidendi resta chiaramente riferibile al giudice.
  • In tema di IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione è negabile quando l'ufficio dimostri, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare di aver adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
  • La valutazione degli indizi e delle prove svolta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità; non può essere chiesta una nuova rivalutazione del materiale probatorio sotto la veste formale della violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.