Cassazione Civile, Ordinanza n. 12719/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato due avvisi di accertamento IVA per gli anni 2011 e 2012, relativi alla detrazione dell'imposta su acquisti effettuati da un fornitore ritenuto soggetto interposto in una frode carosello. I motivi di ricorso erano tre: 1) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dell'art. 12 L. n. 212/2000, sostenendo che gli avvisi IVA, emessi a seguito di controllo a tavolino, erano stati adottati senza un effettivo contraddittorio preventivo e senza processo verbale di constatazione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserita riproduzione pedissequa della decisione di primo grado senza autonoma valutazione delle doglianze di appello; 3) violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972, deducendo che la prova della consapevolezza della frode non potesse fondarsi sul solo prezzo inferiore a quello di mercato e che l'Amministrazione non avesse dimostrato, con elementi oggettivi, che la società sapesse o dovesse sapere di partecipare a un meccanismo fraudolento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur operando il principio del contraddittorio per i tributi armonizzati, la sua violazione determina invalidità solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e tali difese non risultano pretestuose; nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato che la contribuente non aveva assolto tale onere di prova di resistenza e che, inoltre, le modalità di interlocuzione istruttoria erano comunque idonee. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente, ben al di sopra del minimo costituzionale, e che la riproduzione di contenuti di atti o di altre decisioni non determina di per sé nullità se la ragione della decisione è chiaramente riferibile al giudice. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione del merito, comunque manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato plurimi indizi sia sulla natura fittizia del fornitore sia sulla conoscibilità della frode da parte della contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione della disciplina sulla decisione accelerata, anche alle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 12 L. n. 212 del 2000
il contraddittorio preventivo è rilevante nei tributi armonizzati, ma la sua omissione comporta invalidità solo se il contribuente dimostra in concreto le difese non pretestuose che avrebbe potuto svolgere
art. 24 L. n. 4 del 1929
la redazione del processo verbale non è necessaria ai fini della legittimità dell'avviso di accertamento, potendo l'ufficio fondarsi sulla propria autonoma valutazione del contenuto degli atti istruttori
art. 36 d. Lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve esporre concisamente i fatti e le ragioni di diritto della decisione, ma non è nulla se rende comunque percepibile il percorso argomentativo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; è sufficiente un apparato argomentativo idoneo a rendere comprensibile la decisione
art. 118 disp. att. c.p.c.
consente una motivazione concisa purché intellegibile e riconducibile al giudice
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro di censura per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro di censura per nullità della sentenza
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
il diritto alla detrazione dell'IVA nelle operazioni soggettivamente inesistenti è escluso se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode e non ha usato la diligenza esigibile
art. 380 bis c.p.c.
richiamato in relazione al procedimento di definizione accelerata del ricorso
art. 96 c.p.c.
in caso di ricorso manifestamente infondato o non seguito rispetto alla proposta, possono essere applicate le conseguenze per abuso del processo e la condanna al pagamento delle somme previste
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nei tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale è principio rilevante anche per gli accertamenti a tavolino, ma la sua violazione comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra quali difese concrete e non meramente pretestuose avrebbe potuto far valere e che esse avrebbero potuto incidere sull'esito del procedimento.
- L'assenza del processo verbale di constatazione non determina, di per sé, l'illegittimità dell'avviso di accertamento, poiché l'amministrazione può fondarlo sulla propria autonoma valutazione degli elementi istruttori raccolti.
- La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o che riproduca, anche in larga parte, contenuti di atti di parte o di precedenti decisioni, se la ratio decidendi resta chiaramente riferibile al giudice.
- In tema di IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione è negabile quando l'ufficio dimostri, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare di aver adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
- La valutazione degli indizi e delle prove svolta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità; non può essere chiesta una nuova rivalutazione del materiale probatorio sotto la veste formale della violazione di legge.
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