Sentenza n. 2568/2026 - Milano, Sezione 5
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 364/2024 pubbl. il 28/11/2024, emessa dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 703,08 per retribuzione professionale docenti, oltre accessori, e al versamento della relativa contribuzione
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 5 agosto 2025. Il titolo giudiziale disponeva il pagamento di € 703,08 per retribuzione professionale docenti, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché il versamento all'INPS della relativa contribuzione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, né aveva fornito indicazioni sull'andamento della procedura. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione integrale del giudicato e la condanna dell'amministrazione a un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L'INPS, costituitosi, ha chiesto la propria estromissione per difetto di legittimazione passiva, deducendo di non essere il soggetto obbligato al pagamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero, ritenendo provato e non contestato il mancato adempimento del titolo giudiziale, ormai passato in giudicato, dopo la rituale notificazione e il decorso del termine di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Ha estromesso l'INPS, poiché l'unico obbligato al pagamento e al versamento contributivo era il Ministero, mentre l'INPS era indicato nel titolo soltanto quale ente destinatario della contribuzione. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, stabilendo che l'intervento commissariale potrà essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e dovrà concludersi entro i successivi sessanta giorni; nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Ha respinto la domanda di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua in rapporto alla natura e all'entità del debito e richiamando l'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni sproporzionate nei confronti del debitore pubblico. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato ove dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo utilizza per ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare il commissario ad acta e decidere sulla domanda di astreinte.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione esclude l'uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”
La somma ulteriore può essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico e la natura e misura del debito, risulti manifestamente iniqua o comunque sussistano ragioni ostative, anche per evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, unitamente alla notifica del titolo e all'assenza di pagamento, consente di accertare l'inottemperanza dell'amministrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
rimborso del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio
È richiamato ai fini della regolazione delle spese e del rimborso del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la rituale notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche e l'assenza di pagamento consentono di dichiarare l'inottemperanza dell'amministrazione, anche quando il credito non sia contestato nell'an e nel quantum.
- Quando il giudicato pone a carico di un'amministrazione l'obbligo di pagare una somma e di versare la relativa contribuzione a un ente previdenziale, legittimato passivo nel giudizio di ottemperanza è l'amministrazione obbligata, mentre l'ente previdenziale può essere estromesso se il titolo non gli impone alcun obbligo diretto di pagamento o di esecuzione.
- In caso di accertata inerzia nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo l'inutile scadenza del termine.
- La misura coercitiva pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua rispetto alla natura e all'entità del debito pubblico o comporti una locupletazione eccessiva o una sanzione sproporzionata.
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