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Legge

L.R. Emilia-Romagna 11/2016

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 11/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua e armonizza numerose leggi dell’Emilia-Romagna su servizi sociali, immigrazione, volontariato, associazionismo, politiche giovanili, edilizia abitativa e servizi per la prima infanzia, in coerenza con la riforma territoriale del 2015. Molte disposizioni ridefiniscono competenze di Comuni/Unioni e Regione, oltre a prevedere nuove direttive, piani triennali e regole transitorie per il 2016 e per i procedimenti già avviati.

Adeguamento della normativa regionale su politiche sociali, terzo settore, giovani e abitazioni alla riforma del governo locale

Modifiche legislative di adeguamento alla riforma del sistema di governo regionale e locale

La legge regionale dell’Emilia-Romagna interviene in modo organico su più settori, aggiornando la distribuzione delle funzioni tra Regione, Comuni, Unioni di Comuni e altri organismi dopo la riforma del sistema di governo regionale e locale. La disciplina risultante riguarda in particolare politiche sociali, terzo settore, giovani generazioni, abitazioni e servizi educativi per la prima infanzia.

Sistema integrato dei servizi sociali

La legge rafforza e riordina la cornice della legge regionale n. 2 del 2003 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali. La finalità generale resta la promozione della cittadinanza sociale e dei diritti connessi, nel quadro della legge statale n. 328 del 2000 e della riforma del 2015.

Vengono precisati vari profili di competenza e di governance:

  • tra gli interventi sociali rientrano anche quelli di sostegno all’inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili e delle persone fragili o vulnerabili;
  • la definizione dei livelli essenziali o equivalenti avviene previa concertazione con la Cabina di regia per le politiche sociali e sanitarie e sentita la Commissione assembleare competente;
  • sono confermati strumenti di agevolazione tariffaria e d’imposta;
  • la Giunta regionale disciplina con direttiva, previo parere assembleare, condizioni, entità, procedure e controlli sugli assegni di cura.

Ruolo dei Comuni, programmazione di zona e funzioni di controllo

La legge ridisegna il ruolo degli enti locali nella programmazione sociale:

  • i Comuni esercitano funzioni amministrative, di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, di norma in ambito distrettuale, in forma singola o associata;
  • il Piano regionale dei servizi sociali ha durata triennale, conserva efficacia fino al nuovo piano e indica anche gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori;
  • il Piano è adottato dall’Assemblea legislativa su proposta della Giunta, acquisiti i pareri del Consiglio delle Autonomie locali e della Conferenza regionale del Terzo settore, sentite le organizzazioni sindacali;
  • il Piano di zona distrettuale ha anch’esso durata triennale, è approvato con accordo di programma e, per gli interventi socio-sanitari, è sottoscritto d’intesa con il direttore generale dell’AUSL.

Sono inoltre aggiornate le funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza e monitoraggio sui soggetti del sistema, con poteri sostitutivi regionali in caso di inadempimento.

Sistema informativo sociale, accreditamento e vigilanza

La disciplina viene rafforzata sul piano informativo e del controllo:

  • la Regione realizza un sistema informativo integrato dei servizi sociali, in raccordo con il sistema nazionale;
  • i soggetti operanti nel sistema devono trasmettere annualmente i dati necessari;
  • la Regione può trattare, comunicare e diffondere i dati, anche aggregati, nel rispetto della normativa privacy;
  • è confermata la rilevanza pubblica del trattamento dei dati per programmazione e valutazione delle politiche sociali.

Sul versante dell’accreditamento:

  • la Giunta individua i servizi subordinati ad accreditamento, previa concertazione e parere della Conferenza regionale del Terzo settore;
  • la Regione assicura il monitoraggio dell’attuazione del sistema di accreditamento.

Gli organismi tecnici di vigilanza devono trasmettere ogni anno una relazione ai Comuni interessati e alla Regione, con pubblicazione di una sintesi sul BURERT.

Terzo settore, associazionismo e volontariato

La legge interviene sulla disciplina regionale delle associazioni di promozione sociale e del volontariato.

Per le associazioni di promozione sociale:

  • l’iscrizione nel registro regionale dà diritto, su semplice istanza, all’iscrizione nei registri locali dei Comuni o delle Unioni, ove istituiti;
  • le articolazioni territoriali e i circoli affiliati in Emilia-Romagna di associazioni già iscritte nel registro nazionale sono iscritti di diritto nel registro regionale, con documentazione stabilita dalla Giunta;
  • la Regione concede contributi alle associazioni di rilevanza regionale per progetti di interesse e diffusione regionale e per il sostegno delle attività locali;
  • sono previsti contributi anche ai soggetti gestori di centri di servizio per attività di sostegno e qualificazione delle associazioni;
  • la Giunta definisce annualmente priorità, criteri e modalità di erogazione, sentita la Conferenza regionale del Terzo settore.

Per il volontariato, l’iscrizione nel registro regionale comporta il diritto all’iscrizione nei registri locali, su semplice istanza.

Politiche per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati

La legge aggiorna la legge regionale n. 5 del 2004, spostando il baricentro operativo su Comuni e Unioni di Comuni e ridimensionando il ruolo delle Province.

In sintesi:

  • la programmazione regionale per l’integrazione tiene conto del monitoraggio del fenomeno migratorio, del Piano sociale regionale e di momenti di confronto con le consulte;
  • il programma triennale definisce le linee di indirizzo per gli interventi e il finanziamento degli interventi di inserimento sociale;
  • i Comuni o le loro Unioni esercitano le funzioni relative all’inserimento sociale;
  • la Regione promuove consulte di ambito distrettuale, comunale o di Unione di Comuni, con partecipazione anche dei cittadini stranieri immigrati;
  • la Regione svolge attività di monitoraggio e di confronto per l’aggiornamento del programma triennale;
  • i contributi per attività sociali, culturali e assistenziali possono essere concessi da Regione, Comuni o Unioni a soggetti iscritti nei registri regionali del terzo settore e del volontariato.

Ulteriori interventi in materia sociale

La legge contiene anche aggiornamenti puntuali su altre discipline sociali:

  • per le persone sorde, la Regione redige e comunica ai Comuni l’elenco degli interpreti della lingua dei segni italiana;
  • per la tutela delle persone detenute, la relazione prevista viene resa a cadenza triennale invece che annuale.

Politiche per le giovani generazioni

La legge riordina in modo significativo la legge regionale n. 14 del 2008.

Tra le principali innovazioni:

  • è esplicitato il coinvolgimento delle famiglie nelle politiche educative rivolte ai minorenni;
  • la Regione promuove il raccordo tra territori distrettuali per garantire omogeneità di opportunità e qualità dei servizi;
  • viene rafforzato il ruolo dell’osservatorio regionale e della sezione giovani;
  • il programma regionale contiene le linee di indirizzo per i piani distrettuali per la salute e il benessere;
  • gli interventi devono tener conto delle diverse fasi di sviluppo dei ragazzi e del ruolo educativo delle famiglie.

Educazione ai media, servizi per il tempo libero e prevenzione del disagio

La Regione promuove l’educazione ai media e alle tecnologie, anche per contrastare dipendenza e cyberbullismo, anche tramite convenzioni con università, scuole, centri studi e associazionismo.

Viene inoltre ridefinita l’offerta territoriale per il tempo libero e le opportunità educative:

  • i servizi e le iniziative extrascolastiche possono essere gestiti da soggetti pubblici o privati e possono essere sostenuti anche con il Fondo sociale regionale;
  • i servizi pubblici e quelli finanziati con risorse pubbliche devono essere aperti a tutti i bambini e adolescenti e garantire sicurezza e presenza di un adulto responsabile;
  • sono riconosciute e incentivate le attività di oratorio e analoghe delle confessioni religiose con intesa;
  • la Regione valorizza attività socio-educative, culturali e di aggregazione per adolescenti, anche contro la dispersione scolastica;
  • lo scoutismo è riconosciuto come modello educativo, con specifica disciplina per l’uso dei fuochi in campeggio.

Sono disciplinati anche centro di aggregazione, gruppo educativo di sostegno, educativa di strada e centro estivo, per il quale è richiesta segnalazione certificata di inizio attività secondo direttiva regionale.

Centri per le famiglie e coordinamento territoriale

La legge rafforza la rete dei centri per le famiglie:

  • il centro opera nell’area dell’informazione, del sostegno alle competenze genitoriali e dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie;
  • la programmazione deve essere strettamente connessa alla pianificazione distrettuale e ai nodi della rete territoriale socio-sanitaria, educativa e sociale;
  • i Comuni possono affidare attività dei centri a soggetti del terzo settore, nel rispetto della normativa vigente;
  • viene valorizzata la collaborazione con forme organizzate di cittadini, famiglie e privato sociale.

Per l’infanzia e l’adolescenza:

  • in ogni distretto sono previste azioni di coordinamento tra enti locali, AUSL, scuole, gestori di servizi e terzo settore;
  • presso ogni conferenza territoriale sociale e sanitaria opera un coordinamento tecnico territoriale per l’infanzia e l’adolescenza;
  • presso la Presidenza della Giunta è istituito un coordinamento regionale consultivo per l’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
  • la Regione riconosce nel coordinamento tecnico il punto di raccordo del sistema di protezione.

Affidamento familiare e accoglienza in comunità

La legge riscrive la disciplina dell’affidamento familiare e dell’accoglienza:

  • il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato, preferibilmente, a una famiglia con figli minori o a una persona singola;
  • se l’affidamento non è possibile, è ammesso l’inserimento in comunità di tipo familiare, preferibilmente vicino al luogo di residenza della famiglia d’origine;
  • per i minori sotto i sei anni l’inserimento può avvenire solo in comunità di tipo familiare o in casa famiglia;
  • la scelta della forma di accoglienza deve ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d’origine;
  • la Regione stabilisce con direttiva unitaria le condizioni per l’affidamento e i requisiti strutturali e organizzativi per l’accoglienza in comunità;
  • è previsto che il sostegno e la tutela possano proseguire anche oltre il diciottesimo anno di età.

Mobilità giovanile, apprendimenti non formali e imprenditorialità

La Regione valorizza l’apprendimento non formale e la mobilità giovanile transnazionale:

  • sostiene sperimentazioni di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali;
  • promuove scambi giovanili, volontariato, progetti d’iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali;
  • sostiene il servizio civile all’estero;
  • favorisce la formazione degli animatori socio-culturali e il riconoscimento delle competenze maturate;
  • promuove il dialogo europeo strutturato con i giovani.

Sul versante dell’innovazione e del lavoro giovanile:

  • la Regione e i Comuni favoriscono incubatori e acceleratori di impresa orientati anche al riequilibrio di genere e multiculturale;
  • promuovono servizi informativi per l’attività autonoma o cooperativa dei giovani.

Politiche abitative

In materia abitativa, la legge interviene sulla disciplina degli alloggi realizzati con contributi pubblici destinati alla locazione permanente.

La Regione assume direttamente, con esclusione dei Comuni, le funzioni di autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio, definendo con l’Assemblea legislativa procedura e condizioni. La disciplina prevede, tra l’altro:

  • parere favorevole del Comune interessato;
  • decorso di almeno cinque anni dall’ultimazione dei lavori;
  • acquisizione della proprietà da parte dei soci già assegnatari in godimento o dei locatari;
  • richiesta relativa ad almeno il 50% degli alloggi dell’intervento;
  • restituzione rivalutata dei contributi, con limiti fissati dalla norma;
  • destinazione delle somme restituite alla programmazione degli interventi abitativi;
  • possibilità di alienazione degli alloggi non interessati dalla trasformazione e di una successiva unica trasformazione.

È prevista una disciplina speciale per operatori in procedura concorsuale o di liquidazione, applicabile in via di prima applicazione.

Servizi educativi per la prima infanzia

Per i servizi educativi per la prima infanzia viene istituito presso ciascun Comune capoluogo un Coordinamento pedagogico territoriale di ambito provinciale, composto dai coordinatori pedagogici dei servizi accreditati.

Il coordinamento svolge funzioni di:

  • formazione;
  • confronto e scambio di esperienze;
  • promozione dell’innovazione;
  • sperimentazione e qualificazione dei servizi;
  • supporto al monitoraggio e alla valutazione del progetto pedagogico.

La Regione promuove inoltre iniziative di raccordo di area vasta.

Disposizioni transitorie, finanziarie e abrogazioni

Per il 2016, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina sui contributi ai centri di servizio per l’associazionismo di promozione sociale, la Giunta individua con proprio atto soggetti destinatari e servizi, tenendo conto, ove possibile, dei rapporti attivati dalle Province entro il 30 giugno 2015.

Per i procedimenti di autorizzazione in materia abitativa già in corso alla data di efficacia dell’atto attuativo regionale, si applica la disciplina contenuta in tale atto.

Sul piano finanziario, la Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio nel 2016-2018.

La legge abroga numerose disposizioni previgenti in materia sociale, di immigrazione, di giovani generazioni e di riqualificazione regionale, coerentemente con il nuovo assetto delle funzioni tra Regione ed enti locali.

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