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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19161/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 25 marzo 2024, ma il testo dell'ordinanza non riporta la descrizione del fatto storico contestato né il capo di imputazione. Risulta soltanto che il ricorso investiva il giudizio di responsabilità e censurava, in sostanza, la breve durata del controllo, profilo che la ricorrente aveva già dedotto in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in fatto e sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con argomentazioni giuridiche corrette.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'inammissibilità non può dirsi determinata senza colpa ai sensi della giurisprudenza costituzionale indicata nell'ordinanza. Dal testo non è possibile ricavare il reato contestato né l'esito di merito della sentenza di appello oltre al fatto che essa aveva già confermato la responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la sanzione economica consegue quando non può escludersi la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
  • Non sono deducibili in cassazione motivi che si limitino a contestare apprezzamenti di fatto, se la sentenza impugnata ha già affrontato il punto con argomentazioni logiche e giuridiche non manifestamente illogiche.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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