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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24794/2022 del 12/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli n.2531/2016 che aveva rigettato la domanda di Il Notturno relativa al credito vantato per servizi di vigilanza dopo il recesso di FIBE. I motivi contestavano: (1) l'interpretazione della clausola di recesso (si deduceva l'obbligo di un 'passaggio di consegne' e l'impossibilità di recesso ad nutum), in violazione degli artt. 1175, 1372 e 1375 c.c.; (2) la violazione degli artt. 1175, 1373, 1375 e 1366 c.c. per aver escluso la colpevole inerzia di FIBE nel comunicare il subentrante; (3) l'omesso esame di un fatto decisivo (presunta autorizzazione della Procura a proseguire la vigilanza dopo il sequestro) ai sensi dell'art. 360 c.p.c. comma 1 n.5; (4) l'omesso esame, ai sensi dell'art.116 c.p.c., dei pagamenti effettuati da FIBE dopo il recesso, che avrebbero dimostrato l'accettazione delle prestazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi quando si traducevano in una richiesta di nuova valutazione di fatto (la Corte territoriale aveva applicato il criterio letterale della clausola di recesso e motivato la mancata tacita prosecuzione del rapporto con riferimento a diffide, richieste di note di credito e altre comunicazioni). Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché gli atti richiamati dal ricorrente erano anteriori al recesso e quindi non decisivi per dimostrare una prosecuzione contrattuale successiva; il quarto motivo è anch'esso inammissibile in quanto mirava a una rivalutazione del materiale probatorio (valutazione riservata al giudice di merito). Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.300,00 per compensi oltre spese forfetarie 15% e esborsi Euro 200,00, IVA e contributi di legge. È stata altresì rilevata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 co.1‑quater D.P.R. 115/02 a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 1175

    Richiamato dalla ricorrente in ordine al canone di diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte ha ritenuto che la doglianza non superasse il sindacato di merito essendo questione di valutazione fattuale.

  • Codice civile, art. 1372

    Invocato in riferimento al principio vincolante del contratto per le parti; la Corte d'appello ha invece applicato il significato letterale della clausola contrattuale sul recesso.

  • Codice civile, art. 1373

    Richiamato dalla ricorrente nella critica alla condotta della committente; la Cassazione ha ritenuto la questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

  • Codice civile, art. 1375

    Riferito al principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti; la Corte di legittimità ha osservato che l'interpretazione della buona fede come criterio integrativo non giustificava la riforma delle valutazioni di merito compiute sulla base del testo contrattuale.

  • Codice civile, art. 1366

    Citando la norma la ricorrente sosteneva l'obbligo di interpretare il contratto alla luce delle circostanze; la Corte ha ritenuto che non emergesse un elemento semantico tale da escludere l'interpretazione letterale adottata dal giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360 comma 1 n.5

    Invocato per lamentare l'omesso esame di fatto decisivo (autorizzazione della Procura); la Corte ha escluso che gli atti richiamati, anteriori al recesso, fossero decisivi per il giudizio sulla prosecuzione del rapporto.

  • Codice di procedura civile, art. 116

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare omissioni decisive; la Corte ha ricordato che la violazione dell'art.116 è configurabile solo in presenza di omissione di prove legali rilevanti o di accoglimento acritico di elementi non valutabili, circostanza non riscontrata.

  • D.P.R. 115/2002, art.13 comma 1‑quater (introdotto dalla L. 228/2012)

    Applicato per disporre l'obbligo di pagamento di un ulteriore contributo unificato a carico della parte che propone impugnazione inammissibile o manifestamente infondata (richiamato dalla Corte a seguito del rigetto).

Massime di principio

  • Se una clausola contrattuale di recesso è chiara e prevede recesso ad nutum con preavviso, il giudice tende ad applicarne il significato letterale salvo prova fattuale convincente di comportamento contrario delle parti.
  • La mancata comunicazione del subentrante non implica automaticamente un'obbligazione di 'passaggio di consegne' se il contratto non la prevede esplicitamente e se gli atti successivi dimostrano l'intenzione di recedere.
  • La valutazione della sussistenza di una tacita prosecuzione del rapporto è questione di fatto demandata al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Pagamenti o atti compiuti dopo il recesso non producono automaticamente effetto di riabilitazione del rapporto; il loro valore probatorio va valutato nel contesto complessivo delle comunicazioni e comportamenti delle parti.
  • Per far valere l'omesso esame di un fatto decisivo in cassazione (art.360 c.p.c. n.5) è necessario dimostrare che il fatto fosse decisivo e non antecedente o irrilevante rispetto al punto controverso.
  • Impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili possono comportare sanzioni economiche aggiuntive (contributo unificato supplementare) secondo le norme vigenti.

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