Cassazione Penale, Ordinanza n. 39335/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e privo di un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata. Il secondo motivo riguardava l'elemento soggettivo del reato, ma risultava già affrontato nella sentenza di primo grado, cui la sentenza di appello aveva legittimamente rinviato. Il terzo motivo contestava il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., ma la censura era meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla genericità del primo motivo, sulla sufficienza della motivazione già resa nei gradi di merito quanto all'elemento soggettivo, e sulla natura ripetitiva del terzo motivo relativo all'attenuante ex art. 219, comma 3, legge fall.
Norme richiamate
art. 219, comma 3, legge fall.
La circostanza attenuante invocata dall'imputato è stata ritenuta già esaminata e correttamente disattesa dal giudice di merito; la censura di legittimità era meramente riproduttiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità, i motivi di ricorso devono confrontarsi in modo specifico e argomentato con le rationes decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o assertive sono inammissibili.
- Quando la questione relativa all'elemento soggettivo è stata già affrontata e motivata nei gradi di merito, la Corte di appello può richiamare la motivazione di primo grado, e il ricorso che non si confronti con tale motivazione è destinato all'inammissibilità.
- La riproposizione in cassazione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza nuovi e specifici profili di critica, non consente un sindacato di legittimità e conduce alla declaratoria di inammissibilità.
- Il diniego di una circostanza attenuante può essere contestato utilmente solo mediante doglianze puntuali e non meramente reiterative delle già respinte deduzioni difensive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39188/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39189/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39193/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39194/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39195/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39198/2025 del 04/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →