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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11587/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che aveva rigettato il reclamo contro il decreto del Magistrato di sorveglianza di Cosenza che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre 6/8/2017 - 6/2/2017. Il ricorrente contestava che il diniego si era fondato esclusivamente sul riferimento a due reati di truffa commessi nel 2019, cioe oltre due anni dopo il semestre in valutazione, senza analisi delle relazioni comportamentali relative al semestre stesso e senza considerare il comportamento complessivo del detenuto (tra l'altro gia riconosciuto di 855 giorni di liberazione anticipata). Si denunciavano violazione di legge in relazione all'art. 54 Ord. pen., vizio motivazionale e errata applicazione del principio di valutazione frazionata per semestri.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi di diritto: la liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 Ord. pen. premia la prova di partecipazione all'opera di rieducazione e la partecipazione va valutata attraverso dati oggettivi (art. 103, comma 2, DPR 230/2000) e non come prova di completa risocializzazione. Pur ammettendo che trasgressioni posteriori al semestre possono ricadere sulla valutazione di semestri precedenti, occorre che esse manifestino la mancata adesione all'opera rieducativa e che il giudice indichi le ragioni del collegamento. Nel caso di specie il Tribunale si era limitato a richiamare i reati del 2019 senza fornire descrizione, né motivare il nesso con la partecipazione nel semestre 2016-2017 e senza considerare le relazioni di sintesi; pertanto la motivazione era carente. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio, libero nell'esito, da svolgere secondo i criteri indicati.

Norme richiamate

  • art. 54 Ord. pen.

    La norma mira a premiare la partecipazione all'opera di rieducazione; non richiede la prova di completa risocializzazione ma la prova di adesione al percorso rieducativo; la valutazione deve essere per semestri ma violazioni successive possono influire solo se dimostrano la mancata partecipazione

  • art. 103, comma 2, DPR 30 giugno 2000, n. 230

    Collega il requisito della partecipazione a parametri oggettivi quali l'impegno a trarre profitto dalle opportunita offerte dal trattamento e il mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con operatori, compagni, famiglia e comunita esterna; orienta la valutazione verso dati esterni e relazionali

  • Corte Costituzionale, sent. n. 352/1991

    Richiamata per affermare che la liberazione anticipata persegue un piu efficace reinserimento nella societa di chi ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione

  • Corte Costituzionale, sent. n. 276/1990

    Richiamata per distinguere l'aspettativa richiesta per misure extramurarie piu incisive (che richiedono prova di ravvedimento) dalla mera partecipazione richiesta dall'art. 54

  • Cassazione, Sez. 1, n. 32203/2015 (Carlesco)

    Giurisprudenza di riferimento che ribadisce la finalita dell'istituto e la non necessita della prova piena di ravvedimento per la liberazione anticipata

  • Cassazione, Sez. 1, n. 24449/2016 (Bastone)

    Conferma che la partecipazione deve essere valutata sulla condotta esteriore e non presuppone diagnosi di risocializzazione gia conseguita

  • Cassazione, Sez. 1, n. 4019/2020 (Tabet)

    Stabilisce che la valutazione frazionata per semestri non esclude che trasgressioni si riflettano su altri semestri, ma solo se esse manifestano la mancata adesione all'opera rieducativa

Massime di principio

  • La valutazione per la concessione della liberazione anticipata va svolta prevalentemente sul comportamento tenuto nel semestre di riferimento, con acquisizione e valutazione delle relazioni comportamentali specifiche; il giudice deve motivare puntualmente il collegamento fra fatti successivi e partecipazione nel semestre.
  • Il fatto che reati siano commessi dopo il semestre in valutazione non autorizza di per se il rigetto: occorre spiegare in motivazione perche tali condotte dimostrino una mancata adesione all'opera rieducativa nel periodo valutato.
  • La partecipazione all'opera di rieducazione si valuta su dati oggettivi e relazionali (impegno nel trattamento, rapporti con operatori, compagni, famiglia, comunita), non su una diagnosi interna di completo ravvedimento.
  • Il principio della valutazione frazionata non e assoluto: violazioni possono influire su altri semestri solo se il giudice indica le ragioni che mostrano il nesso causale con la mancata partecipazione.
  • Il dovere motivazionale del giudice e stringente: il rigetto di un'istanza di liberazione anticipata deve contenere indicazioni specifiche e logicamente pertinenti che colleghino i fatti contestati alla mancata partecipazione al trattamento; altrimenti e annullabile e va disposta la rinnovazione del giudizio.

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