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Sentenza

Sentenza del 05/06/2016 n. 12315 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la validità della notifica di una cartella di pagamento, sostenendo di non conoscere D.R.A., che aveva ricevuto l'atto qualificandosi come addetto alla casa. Chiedeva quindi l'annullamento della cartella e la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, almeno per l'importo relativo a quella cartella. In Cassazione ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione, il divieto di nuove eccezioni in appello e l'errata qualificazione del consegnatario come persona di famiglia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha rigettato gli altri due. Ha ritenuto valida la notifica perché la qualifica di persona di famiglia o addetta alla casa, risultante dalla relata dell'ufficiale notificatore, si presume fino a prova contraria. Tale qualifica può riguardare anche parenti o affini non conviventi. Il contribuente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare né l'inesistenza di qualsiasi rapporto con il consegnatario né la presenza meramente occasionale di quest'ultimo nell'abitazione. È stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.500 euro per compensi a ciascuna parte, oltre agli ulteriori importi indicati in sentenza.

Norme richiamate

  • Art. 139, comma 2, c.p.c.

    La notificazione può essere effettuata, in mancanza del destinatario, a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda.

    La nozione di persona di famiglia comprende anche parenti e affini non conviventi. La qualità dichiarata dal consegnatario e recepita nella relata si presume valida, salvo prova contraria del destinatario.

  • Art. 160 c.p.c.

    È stato invocato dal contribuente in relazione alla nullità della notificazione, ma la Corte non ha accolto la censura.

  • Art. 148 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al contenuto e all'efficacia della relata di notificazione; la relata ha consentito di presumere la qualità dichiarata dal consegnatario.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi contesta la validità della notifica deve fornire la prova dei fatti impeditivi, come l'inesistenza di un rapporto qualificato con il consegnatario o la sua presenza soltanto occasionale.

  • Art. 2699 c.c.

    Richiamato in relazione al valore probatorio dell'atto pubblico e della relata di notifica.

  • Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto, non la valutazione di fatti e argomentazioni già rilevanti per la decisione della domanda.

  • Art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso che il giudice d'appello abbia pronunciato oltre i limiti della domanda, poiché la qualificazione del consegnatario era una valutazione dei fatti del processo e non una nuova domanda o eccezione.

  • Art. 360 c.p.c.

    Disciplina i motivi del ricorso per cassazione; il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché conteneva censure logicamente incompatibili.

Massime di principio

  • Nelle notifiche effettuate presso l'abitazione del destinatario, la consegna a un soggetto che si qualifica come persona di famiglia o addetto alla casa è normalmente valida, anche se il soggetto non risulta residente né convivente.
  • La relata di notifica crea una presunzione semplice della qualità dichiarata dal consegnatario. Chi contesta la notifica deve fornire una prova concreta contraria, non limitandosi a negare di conoscere il destinatario o a produrre certificazioni anagrafiche.
  • Per superare la presunzione occorre dimostrare, ad esempio, che il consegnatario non aveva alcun rapporto familiare o funzionale con il destinatario oppure che si trovava nell'abitazione solo occasionalmente.
  • La mancata impugnazione dell'atto presupposto, come un avviso di accertamento, può rafforzare il quadro indiziario valutato dal giudice, anche se non sostituisce i requisiti formali della notificazione.
  • In Cassazione è necessario formulare motivi chiari e coerenti: non è ammissibile sostenere contemporaneamente che sia provato che il consegnatario non era addetto alla casa e che il giudice abbia errato nel qualificarlo come persona di famiglia senza coordinare le due censure.
  • Il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce al giudice di rivalutare fatti, prove e argomentazioni già pertinenti alla domanda originaria.

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