Sentenza del 06/06/2016 n. 134 - Comm. Trib. Prov. Asti
Atti impugnabili - Sollecito di pagamento - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il sollecito di pagamento, presumibilmente sostenendo che fosse autonomamente impugnabile. La questione riguardava l'individuazione degli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Sebbene l'elenco degli atti impugnabili non sia considerato tassativo, possono essere impugnati solo gli atti aventi natura provvedimentale, ossia idonei a incidere direttamente sulla posizione tributaria del destinatario. Il sollecito, invece, si limita a richiedere il pagamento di somme già dovute in forza di precedenti atti notificati.
La decisione
Il ricorso contro il sollecito di pagamento è stato dichiarato inammissibile. Il sollecito non ha autonoma efficacia impositiva e non costituisce un nuovo atto tributario lesivo, poiché tale efficacia deriva dalla cartella di pagamento e dall'intimazione di pagamento precedentemente notificate. L'eventuale contestazione avrebbe dovuto essere proposta contro gli atti impositivi o della riscossione aventi natura provvedimentale, nei termini previsti dalla legge.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Elenco degli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie
L'elenco degli atti impugnabili non è necessariamente tassativo, ma la tutela può estendersi solo ad atti aventi natura provvedimentale e idonei a produrre una lesione diretta della posizione del contribuente.
Massime di principio
- Un atto della riscossione è autonomamente impugnabile se produce effetti impositivi o esecutivi propri; una semplice comunicazione o richiesta di pagamento, priva di autonoma efficacia lesiva, normalmente non lo è.
- Quando un sollecito richiama somme già fondate su una cartella o su un'intimazione di pagamento regolarmente notificata, la contestazione deve essere rivolta contro questi atti precedenti, rispettando i relativi termini di impugnazione.
- L'elenco degli atti impugnabili può essere interpretato in senso non tassativo, ma non ogni comunicazione dell'amministrazione può essere impugnata: occorre verificare la sua natura provvedimentale e l'effettiva lesione immediata della posizione del contribuente.
- Prima di proporre ricorso è necessario distinguere tra un atto meramente informativo o sollecitatorio e un atto che determina, modifica o rende concretamente esigibile una pretesa tributaria.
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