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Sentenza

Sentenza del 06/06/2016 n. 719 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

PROCESSOTRIBUTARIO - Appello notificato a mezzo posta - Mancata produzione in occasionedella costituzione in giudizio della ricevuta di spedizione - Inammissibilitàdel gravame - Sussiste Èinammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 3 e 22,comma 1, d.lgs. n. 546/1992, l'appello (notificato a mezzo posta) e depositatosenza aver contestualmente prodotto la ricevuta di spedizione dellaraccomandata, trattandosi dell'unico atto idoneo a certificare la tempestivitàdell'appello.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello è stato dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 3, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, poiché la ricevuta di spedizione della raccomandata costituisce l'unico documento idoneo a certificare la tempestività dell'impugnazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha notificato l'atto di appello tramite raccomandata, ma al momento della costituzione in giudizio non ha prodotto la ricevuta di spedizione. Tale documento è necessario per verificare la data di proposizione del gravame e, quindi, la sua tempestività. La mancata produzione contestuale della ricevuta impedisce questo controllo.

Norme richiamate

  • Art. 53, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    La disposizione disciplina la proposizione e la costituzione in giudizio dell'appello tributario, richiedendo il rispetto degli adempimenti previsti per la dimostrazione della corretta e tempestiva notificazione.

  • Art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    La norma impone, in sede di costituzione in giudizio, il deposito della documentazione necessaria a comprovare la regolarità della notificazione e la tempestività dell'atto.

Massime di principio

  • Quando un appello tributario è notificato tramite raccomandata, la ricevuta di spedizione deve essere prodotta al momento della costituzione in giudizio.
  • La ricevuta di spedizione è il documento essenziale per dimostrare la data di notificazione o di spedizione e, di conseguenza, il rispetto del termine per impugnare.
  • La mancata produzione contestuale della ricevuta può comportare l'inammissibilità dell'appello, anche se l'atto è stato effettivamente spedito entro il termine.
  • Nella predisposizione di un'impugnazione notificata per posta è opportuno conservare e depositare sia l'atto notificato sia la ricevuta di spedizione e ogni ulteriore documento utile a provare il perfezionamento della notifica.

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