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Sentenza

Sentenza del 06/06/2016 n. 720 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

ACCERTAMENTOLIQUIDAZIONI CONTROLLI - Diritti e garanzie del contribuente - Contradittorioendoprocedimentale - Carattere generale - Sussiste - Illegittimità dell'avviso In tema digaranzie del contribuente, la garanzia del contraddittorio procedimentale dicui all'art. 12, comma 7 della L. 27 luglio 2000 n. 212, si applicagenericamente a tutti i tipi di verifica fiscale e, dunque, a tutte leoperazioni di controllo. Se così non fosse vi sarebbe una ingiustificatadisparità di trattamento tra chi subisce una verifica con l'accesso presso ilocali ove svolge l'attività e chi, viceversa, viene ugualmente verificato, maattraverso l'analisi della propria documentazione contabile, effettuata pressogli uffici dell'ente verificatore.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. La questione riguardava l'applicabilità di tale garanzia anche ai controlli eseguiti presso gli uffici dell'Amministrazione sulla base della documentazione contabile, senza accesso fisico presso i locali del contribuente.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto carattere generale alla garanzia del contraddittorio procedimentale, ritenendola applicabile a tutti i tipi di verifica fiscale e a tutte le operazioni di controllo. Escluderla nei controlli documentali svolti presso gli uffici dell'ente determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle verifiche effettuate con accesso presso i locali del contribuente. Per tale ragione, l'avviso emesso senza il necessario contraddittorio è stato ritenuto illegittimo.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale è stata interpretata come applicabile in via generale a ogni verifica fiscale e a ogni attività di controllo, non soltanto alle verifiche precedute da accesso presso i locali del contribuente.

Massime di principio

  • Il contribuente deve poter conoscere gli esiti del controllo e presentare osservazioni prima dell'emissione dell'atto impositivo, anche quando la verifica è svolta esclusivamente mediante esame documentale presso gli uffici dell'Amministrazione.
  • La garanzia del contraddittorio non dipende dalla modalità materiale della verifica: non può essere esclusa soltanto perché non vi è stato accesso fisico presso l'azienda o il domicilio del contribuente.
  • L'omissione del contraddittorio, quando la garanzia è applicabile, può comportare l'illegittimità e l'annullamento dell'avviso di accertamento o liquidazione.
  • In casi analoghi occorre verificare se l'Amministrazione abbia comunicato gli esiti del controllo, concesso un termine per le osservazioni e valutato concretamente le deduzioni del contribuente prima di emettere l'atto.

Testo integrale

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