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Sentenza

Sentenza del 06/06/2016 n. 728 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

IMPOSTADI REGISTRO - ATTI GIUDIZIARI - SENTENZA DI CONDANNA DEL FIDEJUSSORE PEROPERAZIONE SOGGETTA AD IVA - ALIQUOTA PROPORZIONALE - LEGITTIMITA' - SUSSISTE. In tema di registrazione di una sentenza che ha stabilito la condanna delfidejussore al pagamento di una fornitura commerciale effettuata a terzi,l'importo della garanzia va assoggettato ad imposta proporzionale, poiché la natura accessoria dellafidejussione non determina la conseguenza che la relativa disciplina tributariadebba ritenersi attratta in quella dell'IVA. Nelladisciplina dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 22 DPR 26 aprile 1986n. 131, vale il principio dell'autonomia dei singoli negozi, con la conseguenzache la relativa tassazione non resta attratta nella disciplina dell'IVA, per ilsolo fatto che il creditore sia un soggetto IVA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la registrazione di una sentenza di condanna del fideiussore al pagamento dell'importo relativo a una fornitura commerciale effettuata a terzi. Il ricorrente riteneva che, essendo la fornitura soggetta a IVA e avendo la fideiussione natura accessoria, anche la condanna del garante dovesse beneficiare del trattamento tributario collegato all'IVA, con esclusione o limitazione dell'imposta di registro proporzionale. La questione era quindi se l'obbligazione fideiussoria fosse fiscalmente attratta nella disciplina IVA dell'operazione principale.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta legittima: l'importo oggetto della garanzia deve essere assoggettato a imposta di registro in misura proporzionale. La natura accessoria della fideiussione non comporta l'automatica applicazione della disciplina IVA propria della fornitura commerciale garantita. Ai fini dell'imposta di registro, i negozi devono essere considerati autonomamente; pertanto, il fatto che il creditore sia un soggetto IVA non è sufficiente a escludere l'imposta proporzionale sulla sentenza di condanna del fideiussore.

Norme richiamate

  • Art. 22 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Nell'ambito dell'imposta di registro vale il principio dell'autonomia dei singoli negozi.

    La fideiussione e l'operazione commerciale principale conservano autonoma rilevanza ai fini dell'imposta di registro. La tassazione della garanzia non viene assorbita dalla disciplina IVA applicabile alla fornitura, anche se il creditore è un soggetto passivo IVA.

Massime di principio

  • La natura accessoria di una garanzia civilistica non determina necessariamente l'accessorietà del relativo trattamento fiscale.
  • Ai fini dell'imposta di registro, occorre valutare autonomamente il negozio fideiussorio e l'operazione principale garantita.
  • Il fatto che l'operazione principale sia soggetta a IVA non comporta automaticamente l'applicazione dello stesso regime fiscale alla fideiussione o alla sentenza che condanna il fideiussore.
  • Quando una sentenza accerta o condanna al pagamento di un'obbligazione derivante da fideiussione, l'importo può essere soggetto a imposta di registro proporzionale secondo la natura autonoma dell'obbligazione garantitoria.

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