Sentenza del 06/06/2016 n. 721 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ACCERTAMENTOLIQUIDAZIONI CONTROLLI - Avviso di accertamento - Sottoscrizione ad opera difunzionario a ciò non abilitato - Nullità - Sussiste - Rilevabilità d'ufficio -E' esclusa (art. 42, primo comma, d.p.r. n. 600/1973). PROCESSO - Revocazione -Cessazione della società in corso di giudizio - Vizio revocatorio - Nonsussiste (art. 64, d.lgs. n. 546/1992). L'eventualesottoscrizione dell'atto di accertamento da parte di un funzionario a ciò nonabilitato non comporta la giuridica inesistenza dell'atto stesso, maeventualmente la sua nullità. Tale eccezione deve essere sollevata con ilricorso introduttivo del giudizio di merito e non può essere proposta inveceper la prima volta in sede di revocazione. Non costituisce vizio idoneo agiustificare la revocazione della sentenza la cessazione della società avvenutanel corso del giudizio di merito atteso che un simile evento avrebbe dovutoessere dichiarato in udienza dal procuratore costituito (ovvero notificato all'altraparte).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento, sostenendo che fosse stato sottoscritto da un funzionario non abilitato, e ha inoltre invocato la cessazione della società intervenuta durante il giudizio di merito come motivo di revocazione della sentenza.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario non abilitato può determinare, al più, la nullità dell'atto e non la sua inesistenza giuridica; tale vizio deve essere dedotto con il ricorso introduttivo e non può essere sollevato per la prima volta in sede di revocazione. Anche la cessazione della società durante il giudizio non costituisce un vizio revocatorio, poiché avrebbe dovuto essere dichiarata dal procuratore costituito in udienza o notificata alla controparte.
Norme richiamate
Art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di un soggetto non abilitato può comportare la nullità dell'atto, ma non la sua inesistenza giuridica. La relativa eccezione deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di merito.
Art. 64, d.lgs. n. 546/1992
La revocazione è ammessa solo per specifici vizi revocatori; non può essere utilizzata per introdurre tardivamente eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio originario né per contestare la mancata considerazione di eventi processuali non dichiarati tempestivamente.
Massime di principio
- La distinzione tra nullità e inesistenza dell'atto è determinante: la nullità deve essere eccepita nei tempi e nei modi previsti, mentre non può essere fatta valere per la prima volta con un mezzo di impugnazione straordinario.
- La revocazione non costituisce un ulteriore grado di giudizio e non consente di recuperare eccezioni o difese omesse nel processo di merito.
- Quando una società si estingue o cessa durante un giudizio, l'evento deve essere comunicato formalmente dal procuratore costituito o notificato alla controparte; in mancanza, non integra automaticamente un motivo di revocazione.
- Le irregolarità relative alla competenza o all'abilitazione del firmatario di un atto tributario devono essere contestate tempestivamente, verificando anche la prova della delega e il rispetto dei termini processuali.
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