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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1015

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1015 della Commissione, del 26 maggio 2025, recante misure temporanee di emergenza per la Spagna che derogano a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione per risolvere problemi specifici del settore ortofrutticolo causati da gravi eventi meteorologici avversi

Normativa europea32025R1015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce, per la Spagna, misure temporanee di emergenza nel settore ortofrutticolo a favore delle organizzazioni di produttori colpite dai gravi eventi meteorologici avversi verificatisi in Valencia nell’autunno 2024. Le deroghe consentono maggiore flessibilità nell’uso dei fondi di esercizio, aumentano il limite dell’aiuto UE, allentano alcuni vincoli sui programmi operativi e attenuano taluni obblighi documentali e di recupero. Il provvedimento si applica dalla data di pubblicazione e resta in vigore per 12 mesi, fino al 27 maggio 2026.

Misure temporanee di emergenza per la Spagna nel settore ortofrutticolo, con deroghe a norme dell’OCM, per far fronte ai danni causati da gravi eventi meteorologici avversi in Valencia nel 2024.

Ambito di applicazione

Si applica alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo in Spagna, limitatamente alle zone identificate dallo Stato membro come colpite dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024. Le deroghe riguardano i programmi operativi pagati o attuati nel 2025, nonché alcune misure relative agli anni 2024 e 2025, con effetti anche su aiuti, modifiche dei programmi e recuperi connessi. Restano esclusi gli operatori e i territori non colpiti, e le deroghe operano solo nella misura strettamente necessaria rispetto alle disposizioni richiamate del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/891 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

Misure temporanee di emergenza per la Spagna nel settore ortofrutticolo

Il regolamento adotta misure eccezionali e limitate nel tempo per attenuare gli effetti dei gravi eventi meteorologici avversi verificatisi in Spagna, in particolare nella regione di Valencia, tra ottobre e novembre 2024. La Commissione qualifica la situazione come problema specifico ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e interviene per evitare il collasso operativo e finanziario delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli colpite.

Contesto fattuale e base giuridica

La Commissione evidenzia che l’inondazione catastrofica improvvisa e le piogge torrenziali hanno danneggiato in modo grave produzione, infrastrutture, alberi da frutto, impianti e macchinari, con perdite stimate pari a 644,6 milioni di EUR per il raccolto 2024. Le difficoltà non si esauriscono nell’anno in corso, ma incidono anche sulla capacità produttiva futura e sulla sostenibilità economica delle organizzazioni di produttori. Per questo il regolamento opera come misura di emergenza ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in via distinta rispetto alle misure degli articoli 219 e 220.

Ambito soggettivo e territoriale

Le deroghe si applicano alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute nel settore ortofrutticolo, ma solo per le zone della Spagna identificate come colpite dagli eventi meteorologici di ottobre e novembre 2024. L’intervento riguarda sia i programmi operativi in corso sia il loro finanziamento, la loro modifica e, in alcuni casi, la cessazione anticipata. Le organizzazioni interessate devono dimostrare all’autorità competente spagnola il rispetto delle condizioni richieste per accedere alle deroghe.

Flessibilità sui programmi operativi e sui fondi di esercizio

Il regolamento interviene in modo incisivo sulla gestione dei programmi operativi. Per il 2025 non si applica il limite ordinario di un terzo della spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi previsto dall’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Inoltre, il limite dell’aiuto finanziario dell’Unione è innalzato al 70 % delle spese effettivamente sostenute nel 2024 e nel 2025, rispetto al 50 % ordinario.

Sul piano della gestione interna dei fondi, le organizzazioni colpite possono riorientare più liberamente le risorse verso le azioni necessarie a fronteggiare l’emergenza. Non si applicano le percentuali massime del fondo di esercizio per singola misura o azione fissate dalla strategia nazionale spagnola. Nel 2025 vengono inoltre disapplicati gli obblighi ordinari di presentazione e approvazione delle modifiche dei programmi operativi. Le organizzazioni possono aumentare o diminuire il fondo di esercizio inizialmente approvato senza previa autorizzazione della Spagna e senza il limite percentuale massimo normalmente previsto.

Deroghe su requisiti economici e riconoscimento

Per effetto dei danni alla produzione, nel 2025 le organizzazioni colpite possono vendere prodotti di produttori non soci senza il vincolo ordinario del rapporto di valore rispetto alla propria produzione commercializzata. Inoltre, quando un prodotto ha subito nel 2024 o nel 2025 un deprezzamento almeno pari al 35 % per cause non imputabili all’organizzazione e fuori dal suo controllo, il valore della produzione commercializzata di quel prodotto è stabilito al 100 % della media dei cinque precedenti periodi di riferimento di 12 mesi, con esclusione dei valori più bassi e più alti. La soluzione mira a evitare effetti destabilizzanti sui livelli futuri di aiuto e sul mantenimento del riconoscimento delle organizzazioni, che normalmente dipendono dal valore della produzione commercializzata.

Cessazione dei programmi e recupero degli aiuti

Il regolamento introduce anche una tutela contro effetti finanziari eccessivamente penalizzanti in caso di cessazione dei programmi operativi. Nel 2025 non si recuperano gli aiuti erogati per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione del programma, anche se non ricorrono le condizioni ordinarie, purché la cessazione dipenda dagli eventi meteorologici e non sia imputabile all’organizzazione. Analogamente, l’aiuto finanziario dell’Unione connesso a impegni pluriennali non è recuperato né rimborsato al FEAGA quando l’interruzione del 2024 ha impedito il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine.

Deroghe procedurali sui termini di esecuzione e prova

Il regolamento interviene anche sulle scadenze previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. Le operazioni incluse come spese programmate nelle domande di aiuto e non eseguite entro il 31 dicembre 2024 possono essere completate entro il 15 agosto 2025. Lo stesso termine si applica alla prova dell’esecuzione delle spese programmate. La deroga è riservata alle domande presentate da organizzazioni di produttori o associazioni colpite e riguarda operazioni non realizzate a causa degli eventi meteorologici.

Durata ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua applicazione è limitata nel tempo: resta in vigore fino al 27 maggio 2026, in coerenza con il limite massimo di 12 mesi previsto dall’articolo 221, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Disposizioni principali

Contesto e finalità emergenziale

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per affrontare un problema specifico non risolvibile con gli articoli 219 o 220. La Commissione rileva danni gravissimi nella regione di Valencia causati da inondazioni improvvise e piogge torrenziali nell’ottobre e novembre 2024, con perdite stimate per il raccolto 2024 pari a 644,6 milioni di EUR e forte compromissione della capacità produttiva futura.

Esenzione dal limite di un terzo per le misure di crisi

Per i programmi operativi pagati o attuati nel 2025 nelle zone spagnole colpite, non si applica la regola dell’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 che limita a un terzo della spesa le misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Aumento del contributo dell’Unione

Per i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e associazioni colpite, il limite dell’aiuto finanziario dell’Unione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è portato al 70 % delle spese effettivamente sostenute negli anni 2024 e 2025, in deroga al livello ordinario del 50 %.

Flessibilità sulle vendite di prodotti di terzi

Nel 2025, in deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l’organizzazione di produttori o associazione colpita può vendere prodotti di produttori non soci indipendentemente dal rapporto tra il valore economico di tale attività e il valore della propria produzione commercializzata.

Valore della produzione commercializzata in caso di deprezzamento

Se nel 2024 e 2025 un prodotto subisce un deprezzamento di almeno il 35 % a causa degli eventi meteorologici e per cause non imputabili all’organizzazione e fuori dal suo controllo, il valore della produzione commercializzata di quel prodotto è considerato pari al 100 % della media dei cinque precedenti periodi di riferimento di 12 mesi, esclusi i valori più bassi e più alti, in deroga all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891.

Deroga ai limiti percentuali del fondo di esercizio

Le percentuali massime del fondo di esercizio spendibili per singola misura o tipo di azione, fissate nella strategia nazionale spagnola ai sensi dell’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2017/891, non si applicano ai programmi operativi delle organizzazioni colpite.

Semplificazione delle modifiche dei programmi operativi

Nel 2025 non si applicano alla Spagna e alle organizzazioni colpite gli obblighi di presentazione e approvazione delle modifiche dei programmi operativi previsti dall’articolo 34, paragrafo 1, e dall’articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891. Inoltre, le organizzazioni possono aumentare o diminuire il fondo di esercizio inizialmente approvato senza autorizzazione preventiva della Spagna e senza vincoli alla percentuale massima di aumento prevista dall’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, lettera c).

Non recupero degli aiuti in caso di cessazione del programma

Nel 2025 non sono recuperati gli aiuti versati per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione del programma operativo, anche se non ricorrono le condizioni ordinarie dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, purché la cessazione sia connessa ai gravi eventi meteorologici e non imputabile all’organizzazione.

Non recupero degli aiuti per impegni pluriennali interrotti

In deroga all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l’aiuto finanziario dell’Unione per impegni pluriennali non è recuperato né rimborsato al FEAGA se gli obiettivi a lungo termine non possono essere realizzati perché l’attuazione è stata interrotta nel 2024 a seguito degli eventi meteorologici.

Deroga al termine di esecuzione delle operazioni

Per le domande di aiuto presentate avvalendosi della deroga, le operazioni non eseguite entro il 31 dicembre 2024 possono essere realizzate fino al 15 agosto 2025, in deroga all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

Termine per la prova dell’esecuzione

Se viene utilizzata la deroga sul termine di esecuzione, anche la prova dell’esecuzione delle spese programmate di cui all’articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 deve essere fornita entro il 15 agosto 2025.

Onere probatorio e applicazione temporale

Le organizzazioni di produttori devono dimostrare all’autorità competente spagnola che le condizioni per fruire delle deroghe sono soddisfatte. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 27 maggio 2026.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiortofruttaaiuti di stato agricoligestione delle crisi

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