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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1005

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1005 della Commissione, del 26 maggio 2025, relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta Bohotin a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1005 approva una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta "Bohotin". La Commissione rileva che la domanda, presentata dalla Romania, era stata pubblicata e che non sono pervenute opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) 2024/1143. L’atto si limita quindi ad approvare la modifica e a fissarne l’entrata in vigore. È un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare della DOP "Bohotin".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta "Bohotin" e, in concreto, alla modifica del relativo disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Riguarda la domanda presentata dalla Romania e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina altri prodotti o denominazioni diverse da "Bohotin".

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Bohotin"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1005 della Commissione approva una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta "Bohotin". L’atto si colloca nel quadro del nuovo sistema delle indicazioni geografiche introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143 e richiama anche le disposizioni transitorie/procedurali del regolamento (UE) n. 1308/2013 per le domande presentate prima dell’entrata in vigore del nuovo regime.

Contesto procedurale e assenza di opposizioni

La domanda di approvazione della modifica del disciplinare era stata presentata dalla Romania e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione evidenzia che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento alla richiesta di modifica dell’Unione. Tale circostanza consente l’approvazione della modifica senza ulteriori passaggi contenziosi o procedurali.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla DOP "Bohotin". Il regolamento non introduce altri obblighi sostanziali, né disciplina in dettaglio il contenuto tecnico della modifica, limitandosi a recepire l’esito favorevole della procedura di approvazione.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto procedurale

L’adozione si fonda sul regolamento (UE) 2024/1143, in particolare sull’articolo 21, paragrafo 2. La Commissione richiama inoltre gli articoli 97, paragrafo 3, e 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, poiché la domanda di modifica del disciplinare della DOP "Bohotin" era stata presentata dalla Romania e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143.

Assenza di opposizioni

La Commissione constata che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di approvazione di una modifica dell’Unione ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare, già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, relativa alla denominazione di origine protetta "Bohotin".

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichedenominazioni di origine protettediritto alimentare

Testo integrale

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