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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1013

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1013 della Commissione, del 26 maggio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Erzincan Tulum Peyniri (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione iscrive la denominazione «Erzincan Tulum Peyniri» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione come DOP. La Commissione vi provvede in assenza di opposizioni alla domanda, presentata dalla Turchia e pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. L’atto è individuale e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica «Erzincan Tulum Peyniri» come DOP.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143, dell’indicazione geografica «Erzincan Tulum Peyniri» (DOP). Produce effetti nell’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La misura riguarda il prodotto agricolo/alimentare oggetto della domanda presentata dalla Turchia e già pubblicata in Gazzetta ufficiale; non disciplina altre indicazioni geografiche né prevede una procedura generale oltre a quella relativa a questa iscrizione specifica.

Iscrizione della DOP «Erzincan Tulum Peyniri"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1013 della Commissione dispone l’iscrizione della denominazione «Erzincan Tulum Peyniri» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione come denominazione di origine protetta (DOP). Si tratta di un atto di esecuzione puntuale adottato sulla base del regolamento (UE) 2024/1143, che ha riformato la disciplina UE delle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli.

Contesto procedurale

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Turchia ed era stata ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, regime previgente richiamato per la fase procedurale della domanda.

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. L’assenza di opposizioni costituisce il presupposto per procedere alla registrazione definitiva dell’indicazione geografica.

Effetti della registrazione

Con l’articolo 1, «Erzincan Tulum Peyniri» è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. La registrazione produce effetti in tutti gli Stati membri e rafforza la tutela UE della denominazione come DOP, con conseguenze rilevanti per operatori, controlli e utilizzo della denominazione sul mercato interno.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione della DOP nel registro UE

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Erzincan Tulum Peyniri» come DOP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti dell’iscrizione

I considerando precisano che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Turchia ed era stata ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; la domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariregimi di qualità

Testo integrale

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