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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1019

Regolamento di esecuzione (ue) 2025/1019 della Commissione, del 26 maggio 2025, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi Lactic Acid Teatdip Products in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento della Commissione rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi "Lactic Acid Teatdip Products", dopo la valutazione favorevole dell'ECHA e il parere positivo della Commissione. L'autorizzazione è subordinata alla conformità al sommario delle caratteristiche del biocida allegato e vale per prodotti pronti all'uso destinati all'igiene veterinaria post-mungitura. Il regolamento fissa anche il numero di autorizzazione, il periodo di validità e le principali prescrizioni d'uso, protezione e smaltimento.

Rilascio di un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi "Lactic Acid Teatdip Products" per il tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria), ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla società GEA Farm Technologies GmbH, quale titolare dell'autorizzazione, e riguarda la messa a disposizione sul mercato e l'uso nell'Unione della famiglia di biocidi "Lactic Acid Teatdip Products". L'autorizzazione concerne il tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria) e copre prodotti pronti all'uso a base di acido L-(+)-lattico destinati all'applicazione post-mungitura su vacche, bufale, pecore e capre, in ambiente al chiuso e per utilizzatori professionali. Non emergono esclusioni espresse nel testo, ma l'uso è limitato alle condizioni del sommario delle caratteristiche del biocida allegato e alla durata dell'autorizzazione (16 giugno 2025-31 maggio 2035).

Autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi "Lactic Acid Teatdip Products"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1019 della Commissione rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi "Lactic Acid Teatdip Products". L'atto si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e recepisce il parere favorevole dell'ECHA, ritenendo opportuno autorizzare la famiglia di biocidi subordinatamente alla conformità al sommario delle caratteristiche del biocida allegato.

Procedura e presupposti dell'autorizzazione

La domanda di autorizzazione è stata presentata da GEA Farm Technologies GmbH il 26 aprile 2019, con accettazione della valutazione da parte dell'autorità competente dei Paesi Bassi. Il principio attivo della famiglia è l'acido L-(+)-lattico, inserito nell'elenco dei principi attivi approvati per il tipo di prodotto 3. Dopo la trasmissione della relazione di valutazione il 19 marzo 2024, l'ECHA ha inviato il proprio parere il 10 ottobre 2024, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida e la relazione finale; il 25 ottobre 2024 ha poi trasmesso il progetto di sommario in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

L'ECHA ha concluso che la famiglia di biocidi rientra nella definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, e soddisfa le condizioni dell'articolo 19, paragrafo 6, se conforme al progetto di sommario.

Contenuto dell'autorizzazione

Alla società GEA Farm Technologies GmbH è rilasciata l'autorizzazione dell'Unione n. EU-0033409-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi. L'autorizzazione è valida dal 16 giugno 2025 al 31 maggio 2035.

Il regolamento riguarda una famiglia di biocidi per il tipo di prodotto 3, cioè l'igiene veterinaria. La formulazione è pronta all'uso e contiene, oltre al principio attivo acido L-(+)-lattico, sodium laureth sulphate come sostanza non attiva. Il testo individua anche il fabbricante del prodotto, i siti di fabbricazione e il fabbricante del principio attivo.

Usi autorizzati e condizioni operative

L'allegato autorizza due usi professionali, entrambi post-mungitura e per applicazione al chiuso:

  • immersione automatica in linea;
  • spruzzatura automatica tramite sistema di spruzzatura.

Gli organismi bersaglio indicati sono batteri e lieviti. Le dosi d'uso riportate nel sommario sono le seguenti:

  • vacche e bufale: da 3 a 10 ml per applicazione, con quantità consigliata di 5 ml;
  • pecore: da 1,5 a 5 ml per applicazione, con quantità consigliata di 1,5 ml;
  • capre: da 2,5 a 6 ml per applicazione, con quantità consigliata di 2,5 ml.

La concentrazione d'uso è pari al 2,4% p/p di acido lattico. L'uso è consentito fino a 3 applicazioni post-mungitura per animale al giorno. Il prodotto può essere utilizzato durante tutto il periodo di lattazione.

Misure di sicurezza, etichettatura e soccorso

Il meta SPC riporta le indicazioni di pericolo H318, H315 e H290, e prescrive precauzioni di sicurezza quali l'uso di occhiali e guanti protettivi. In particolare, durante miscelazione e caricamento sono richiesti guanti conformi alla norma EN 374 o equivalente e occhiali di sicurezza con protezione laterale o protezione facciale conformi alla norma EN 166 o equivalente, ferma restando l'applicazione della direttiva 98/24/CE e delle altre norme UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sono inoltre specificate istruzioni di pronto soccorso per inalazione, ingestione, contatto cutaneo e contatto oculare, nonché misure per la gestione delle fuoriuscite, che devono essere contenute, raccolte e smaltite come rifiuti pericolosi se di grandi dimensioni.

Imballaggi, stoccaggio e smaltimento

Il regolamento descrive diversi formati di imballaggio in HDPE, tra cui fusti da 5, 10, 20, 25 e 200 litri e IBC da 1 000 litri. Sono previste specifiche di colore e chiusura, incluse chiusure antimanomissione e certificazione UN per i fusti.

Il prodotto deve essere protetto dal gelo, conservato in luogo fresco e asciutto e lontano dalla luce solare diretta; la durata di conservazione è di 12 mesi. Lo smaltimento del prodotto inutilizzato e dell'imballaggio deve avvenire secondo le disposizioni locali; il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o nel deposito di letame, ma non in un impianto di trattamento delle acque reflue di una singola azienda per evitare malfunzionamenti.

Entrata in vigore e natura dell'atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rilascio dell'autorizzazione dell'Unione

È rilasciata a GEA Farm Technologies GmbH l'autorizzazione dell'Unione n. EU-0033409-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi "Lactic Acid Teatdip Products", conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell'allegato.

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 16 giugno 2025 al 31 maggio 2035.

Base giuridica e procedura di valutazione

Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda era stata presentata il 26 aprile 2019, la relazione di valutazione è stata trasmessa il 19 marzo 2024 e l'ECHA ha inviato il proprio parere, il progetto di sommario e la relazione finale il 10 ottobre 2024; il progetto di sommario in tutte le lingue ufficiali è stato trasmesso il 25 ottobre 2024.

Presupposti tecnici dell'autorizzazione

L'ECHA ha concluso che la famiglia di biocidi rientra nella definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, e soddisfa, subordinatamente alla conformità al progetto di sommario, le condizioni dell'articolo 19, paragrafo 6.

Ambito funzionale e composizione

La famiglia è un prodotto di tipo 3 (igiene veterinaria) a base di acido L-(+)-lattico, approvato come principio attivo per il tipo di prodotto 3. Il formulato contiene anche sodium laureth sulphate come sostanza non attiva ed è una formulazione liquida pronta all'uso.

Usi autorizzati

Sono autorizzati due usi professionali post-mungitura: immersione automatica in linea e spruzzatura automatica dei capezzoli, entrambi per uso al chiuso e con efficacia contro batteri e lieviti. Le istruzioni richiedono di coprire o immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo e di evitare la rimozione del prodotto, ad esempio mantenendo gli animali in piedi per almeno 5 minuti.

Prescrizioni di sicurezza, primo soccorso e DPI

Il meta SPC indica pericoli di grave lesione oculare, irritazione cutanea e possibile corrosività per i metalli. Sono prescritti guanti conformi EN 374 ed occhiali o protezione del viso conformi EN 166 durante miscelazione e caricamento; sono inoltre fornite istruzioni dettagliate di primo soccorso per inalazione, ingestione, contatto cutaneo e oculare, oltre a misure per la gestione delle fuoriuscite.

Stoccaggio, conservazione e smaltimento

Il prodotto deve essere protetto dal gelo, conservato in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce solare diretta; il tempo di conservazione è di 12 mesi. Lo smaltimento del prodotto inutilizzato e dell'imballaggio deve avvenire secondo le disposizioni locali; il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o nel deposito di letame, evitando l'immissione in un impianto di trattamento delle acque reflue di una singola azienda.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidiigiene veterinariasalute e sicurezza sul lavorosostanze chimicheautorizzazioni di prodotto

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