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Sentenza

Sentenza del 08/05/2015 n. 9344 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la corretta imputazione temporale, ai fini IVA, IRPEG e IRAP, di costi per prestazioni di servizi pari a 262.200,79 euro. La società li aveva dedotti nell'esercizio 2003, sostenendo che le prestazioni fossero divenute complete e avessero partecipato al risultato economico solo con la pubblicazione del primo numero della rivista. L'Agenzia riteneva invece che i costi fossero di competenza del 2002, esercizio nel quale i servizi risultavano fatturati, pagati e sostanzialmente ultimati. In subordine, la società chiedeva l'esclusione delle sanzioni per asserita incertezza normativa e assenza di danno erariale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della società: il primo motivo è stato ritenuto infondato, il secondo assorbito e il terzo dichiarato inammissibile. Ha confermato che i costi per prestazioni di servizi sono deducibili nell'esercizio in cui le prestazioni sono ultimate, indipendentemente dalla data della fattura, del pagamento o dell'utilizzo successivo del materiale da parte del committente. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo insussistente un'obiettiva incertezza normativa e non sufficiente il convincimento soggettivo della contribuente. La sentenza della CTR è stata cassata e il ricorso originario è stato rigettato anche quanto alle sanzioni. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.000 euro, mentre le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 109, comma 2, lett. b) (già art. 75)

    I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, dalla data in cui le prestazioni sono ultimate.

    I costi per servizi devono essere imputati all'esercizio in cui la prestazione è ultimata. La data di fatturazione, il pagamento o l'utilizzo successivo del servizio non determinano, di per sé, la competenza fiscale.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 109, commi 1 e 5

    Le regole sull'imputazione temporale dei componenti reddituali sono inderogabili e il contribuente non può scegliere liberamente l'esercizio nel quale dedurre un costo per modificare il risultato della dichiarazione.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 163

    Il principio del divieto di doppia imposizione non consente di imputare il costo a un esercizio diverso da quello previsto dalla legge. Un eventuale effetto di doppia imposizione deve essere fatto valere mediante gli strumenti di rimborso previsti dall'ordinamento.

  • Costituzione, art. 53

    Il principio di capacità contributiva non modifica le regole legali di competenza fiscale né autorizza il contribuente a dedurre i costi in un esercizio diverso da quello corretto.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 8

    L'esenzione dalle sanzioni richiede un'obiettiva e inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto o sui destinatari della norma tributaria, non una mera convinzione soggettiva del contribuente.

  • Legge n. 212/2000, art. 10

    La tutela dell'affidamento e della buona fede non opera quando l'errore deriva soltanto da una valutazione soggettiva del contribuente, in assenza di una concreta incertezza normativa oggettiva.

Massime di principio

  • Per i costi relativi a prestazioni di servizi, la competenza fiscale coincide normalmente con l'esercizio in cui la prestazione è ultimata, non con quello della fattura, del pagamento o dell'utilizzo successivo del servizio.
  • L'utilizzo del materiale o del servizio in un prodotto realizzato in un esercizio successivo non sposta automaticamente la competenza: occorre dimostrare che la prestazione originaria non fosse ancora ultimata nel primo esercizio.
  • Le regole di competenza fiscale sono inderogabili; il contribuente non può scegliere l'esercizio più conveniente per dedurre il costo.
  • L'eventuale mancata deduzione nel corretto esercizio non giustifica, da sola, l'imputazione del costo a un esercizio successivo. Gli effetti fiscali devono essere gestiti tramite gli strumenti correttivi o di rimborso previsti dalla legge.
  • L'esclusione delle sanzioni per incertezza normativa richiede un'incertezza oggettiva, riconoscibile anche in sede giudiziale, e non è sufficiente l'interpretazione personale adottata dall'impresa.
  • In caso di contestazione, è essenziale documentare la data effettiva di ultimazione della prestazione e distinguere tale momento dall'eventuale data di pubblicazione, commercializzazione o impiego del prodotto finale.

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