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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23274/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da due giudizi collegati. Nel primo, la contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'ICI per gli anni 2007 e 2008, emessa in conseguenza della rendita catastale attribuita a una cava. La CTR aveva accolto parzialmente l'appello della società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'inammissibilità dell'appello per motivi nuovi ex art. 345 c.p.c.; con il secondo ha denunciato violazione delle norme catastali richiamate in relazione alla rilevanza della rendita ai fini dell'ICI. Nel secondo ricorso riunito, relativo a un diverso giudizio connesso, non è stata però effettuata l'integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte nei confronti di una società intimata, nonostante regolare comunicazione dell'ordinanza interlocutoria.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Ha dichiarato inammissibile il ricorso riunito RGR 8235/2022 per mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza che aveva annullato l'avviso catastale. Quanto al ricorso RGR 8201/2022, lo ha rigettato: ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, ma ha escluso la fondatezza dei motivi perché la controversia sulla cartella ICI era logicamente e giuridicamente dipendente dal giudicato già formatosi sulla rendita catastale; la rendita definitivamente accertata dal giudice tributario si riflette retroattivamente sulla base imponibile ICI e, in presenza di pregiudizialità, il giudizio sulla liquidazione del tributo è condizionato dalla definizione del giudizio sulla rendita. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione per ciascun ricorso, mentre nulla è stato dovuto dagli intimati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    la mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato comporta l'inammissibilità del ricorso

  • art. 371-bis c.p.c.

    richiamato per il deposito del ricorso dopo l'ordinanza di integrazione del contraddittorio

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come norma asseritamente violata per ultrapetizione o omessa pronuncia

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato con riferimento all'inammissibilità dell'appello per motivi nuovi

  • art. 360, primo comma, nn. 1 e 3, c.p.c.

    base del sindacato di legittimità per nullità della sentenza e violazione di legge

  • art. 18 R.D. n. 1572 del 1931

    norma catastale richiamata in relazione alla determinazione della rendita

  • art. 6, secondo comma, R.D.L. n. 652 del 1939

    norma catastale richiamata in relazione alla determinazione della rendita

  • art. 2 D.M. n. 28 del 1988

    norma catastale richiamata in relazione alla determinazione della rendita

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992

    la rendita catastale definitiva costituisce il dato da prendere in considerazione per la base imponibile ICI

  • art. 13 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    richiamato con riguardo al termine triennale per il rimborso dell'ICI versata e non dovuta, ove rilevante

  • art. 295 c.p.c.

    il giudizio sulla liquidazione dell'ICI va sospeso quando pende la controversia sulla rendita catastale, per rapporto di pregiudizialità

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il principio di autosufficienza non va inteso in modo eccessivamente formalistico, purché il ricorso indichi il contenuto degli atti richiamati e la loro presenza nel fascicolo

  • L. n. 296 del 2006, commi 164 e 165

    richiamata come disciplina che ha abrogato il previgente termine di rimborso, rilevante solo ratione temporis

  • art. 1, commi 164 e 165, L. n. 296 del 2006

    richiamati nel medesimo contesto del regime dei rimborsi ICI

  • art. 1, comma 164, L. n. 296 del 2006

    richiamato nel medesimo contesto del regime dei rimborsi ICI

  • art. 1, comma 165, L. n. 296 del 2006

    richiamato nel medesimo contesto del regime dei rimborsi ICI

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte di cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso quando il litisconsorzio necessario o l'integrazione ordinata non siano tempestivamente eseguiti.
  • Quando la pretesa impositiva dipende dalla rendita catastale di un bene, il giudizio sulla cartella o sulla liquidazione del tributo è pregiudizialmente condizionato dal giudicato formatosi sulla rendita.
  • La rendita catastale definitivamente accertata dal giudice tributario esplica effetti retroattivi ed è l'unico parametro da utilizzare per determinare la base imponibile del tributo immobiliare per le annualità interessate.
  • In presenza di una controversia sulla rendita catastale, il giudice della causa sul tributo deve considerare la necessità di sospendere il giudizio fino alla definizione con giudicato della questione pregiudiziale.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico: è sufficiente che il ricorso riporti gli elementi essenziali degli atti richiamati e indichi specificamente dove essi si trovano nel fascicolo di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioniGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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