Cassazione Civile, Sentenza n. 28131/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda il computo e l'effetto di un pagamento effettuato dalla RAI in favore della Tiberio Elettronica nell'ambito di due procedure esecutive promosse contro la debitrice principale Immagini E… S.r.l. Il giudice dell'esecuzione aveva considerato, ai fini dell'accertamento dell'obbligo del terzo (art. 549 c.p.c.), anche il bonifico di Euro 70.722,66 effettuato dalla RAI, riducendo o azzerando l'assegnazione a favore della Tiberio; il Tribunale di Roma, invece, ha revocato le ordinanze del giudice dell'esecuzione e riconosciuto a Tiberio somme a titolo di credito e spese, ritenendo non rilevante ai fini dell'accertamento l'effetto estintivo del pagamento. La RAI ha impugnato in Cassazione sostenendo errata interpretazione e applicazione degli artt. 2917 c.c. e 549 c.p.c., nonché l'erroneo superamento della funzione del giudice dell'esecuzione da parte del giudice della cognizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della RAI, ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma e ha rinviato la causa al Tribunale in persona di diverso giudice per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse erroneamente applicato l'art. 2917 c.c. e che l'accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. costituisca un subprocedimento volto a verificare an e quantum del credito rilevante per l'esecuzione. Ha inoltre precisato che l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha natura rescindente e che il giudice della cognizione non può sostituirsi al giudice dell'esecuzione nell'adozione dei provvedimenti esecutivi; pertanto il giudice al rinvio dovrà limitarsi ad accogliere o rigettare l'opposizione senza sostituire i provvedimenti impugnati, riservando al giudice dell'esecuzione l'adozione degli ulteriori provvedimenti consequenziali.
Norme richiamate
art. 547 cod. proc. civ.
Riferita alle dichiarazioni del terzo pignorato rese nella procedura esecutiva; usata per descrivere le più dichiarazioni rese dalla RAI sulle somme dovute alla debitrice principale
art. 549 cod. proc. civ.
L'accertamento dell'obbligo del terzo è qualificato come un subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, finalizzato alla delibazione dell'esistenza e del quantum del credito ai soli fini dell'esecuzione in corso
art. 553 cod. proc. civ.
Norma richiamata in relazione ai provvedimenti di assegnazione disposti nel corso dell'esecuzione e al loro effetto rispetto ad altri successivi pagamenti o provvedimenti
art. 617 cod. proc. civ.
L'opposizione agli atti esecutivi ha natura esclusivamente rescindente e il giudice della cognizione deve limitarsi ad accogliere o rigettare l'opposizione senza sostituirsi al giudice dell'esecuzione nell'adozione di provvedimenti esecutivi
art. 2917 cod. civ.
La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia errato nel richiamare questa norma (volta a preservare gli effetti del pignoramento rispetto a pagamenti successivi) per escludere il computo del pagamento: la normativa non si applicava correttamente alla fattispecie così come valutata dal Tribunale
art. 484 cod. proc. civ.
Richiamato per sottolineare i poteri direttivi e ordinatori del giudice dell'esecuzione, che non possono essere esercitati dal giudice della cognizione in sede di opposizione
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Fondamento del motivo di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 44 legge fallimentare (l.fall.)
Riferita dalla ricorrente in ordine alla presunta inefficacia degli atti esecutivi dopo l'apertura del fallimento; la Corte ha ritenuto tale questione irrilevante nel giudizio di legittimità e estranea al thema decidendum della controversia di cassazione
Legge n. 228/2012
Richiamata come modifica normativa che configura l'accertamento dell'obbligo del terzo quale subprocedimento contenzioso nell'esecuzione
Cass. sent. 23123/2022
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata per confermare la natura dell'accertamento dell'obbligo del terzo come subprocedimento volto a verificare an e quantum del credito ai fini dell'esecuzione
Sent. Corte Cost. 374/1996
Citata dalla ricorrente in punto di principi generali sulla tutela del creditore esecutante; richiamo giurisprudenziale utilizzato nella discussione, senza però incidere sulla decisione di cassazione
art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020 (conv. Legge n. 176/2020)
Norma procedurale straordinaria che ha consentito la trattazione e decisione in camera di consiglio senza discussione orale in assenza di richiesta di discussione
Massime di principio
- L'accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. è un subprocedimento volto a determinare l'esistenza e il quantum del credito rilevante per l'esecuzione: nel suo ambito il giudice può esaminare fatti che incidono sull'an e sul quantum del debito
- I pagamenti effettuati dal terzo pignorato o da terzi possono rilevare nell'accertamento dell'obbligo del terzo, ma occorre distinguere se il pagamento ha estinto il debito originario o ha estinto specifici obblighi derivanti da precedenti provvedimenti di assegnazione
- L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha natura rescindente: il giudice che decide l'opposizione può cassare o confermare l'atto impugnato ma non può sostituirsi al giudice dell'esecuzione nell'adozione di nuovi provvedimenti esecutivi
- In presenza di pagamenti 'per errore' o di compensazioni tra provvedimenti diversi, il giudice dell'esecuzione è l'organo competente a riorganizzare la procedura esecutiva in conformità alla decisione sull'opposizione: eventuali adeguamenti procedurali spettano a lui
- La sopravvenuta apertura di una procedura concorsuale (fallimento) della debitrice principale non incide automaticamente sul giudizio di legittimità in Cassazione: l'eventuale inopponibilità di provvedimenti o pagamenti alla curatela è questione tipicamente devoluta agli organi della procedura concorsuale
- In casi simili è utile documentare con precisione le dichiarazioni del terzo (ex art. 547 c.p.c.), i provvedimenti di assegnazione e i bonifici effettuati (con data e causale) per consentire al giudice dell'accertamento di valutare correttamente an e quantum del credito
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