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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17241/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra due sentenze di condanna: una per rapina aggravata in concorso e lesioni (artt. 628, 582 c.p., e art. 4 L.110/1975) commesse il 26/08/2020, e l'altra per ricettazione (art. 648 c.p.) commessa il 18/03/2020. Il ricorrente ha dedotto che sussisteva un medesimo disegno criminoso, fondato su elementi quali omogeneità delle violazioni, vicinanza temporale (circa cinque mesi), analoghe modalità esecutive e la documentata condizione di tossicodipendenza, elementi che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha motivato il diniego della continuazione basandosi solo sulla distanza temporale e sulla presenza di più complici in uno dei reati, omettendo invece di considerare lo stato di tossicodipendenza del ricorrente, documentato dagli atti. Tale omissione costituisce vizio della motivazione su circostanza rilevante. Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata e la causa è stata rinviata al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro per nuovo giudizio, che dovrà valutare nuovamente la sussistenza della continuazione tenendo conto degli elementi omessi.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della continuazione tra reati e al criterio di determinazione della pena in presenza di pluralità di reati; invocato dal ricorrente come norma sostanziale rilevante per il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa ai poteri e alla motivazione del giudice dell'esecuzione. La Corte evidenzia che, a seguito della modifica operata dalla L. n. 49/2006, il giudice deve considerare lo stato di tossicodipendenza come possibile elemento giustificativo dell'unicità del disegno criminoso, se vi sono anche le altre condizioni richieste dalla giurisprudenza per la continuazione.

  • L. n. 49 del 2006

    Modifica di riferimento che ha inciso sull'interpretazione dell'art. 671 c.p.p.: consente di valorizzare lo stato di tossicodipendenza nell'ambito della valutazione sull'esistenza del disegno criminoso unitario, purché accompagnato dagli altri requisiti della continuazione.

  • artt. 628 e 582 cod. pen.

    Reati contestati nella prima sentenza (rapina aggravata e lesioni): elementi fattuali che, per omogeneità e modalità, sono stati posti a confronto con il reato di ricettazione ai fini della possibile continuazione.

  • art. 4 L. 110/1975

    Aggravante/elemento normativo collegato alla contestazione per la rapina (richiamato nella sentenza di condanna); costituisce parte del quadro fattuale valutato ai fini dell'eventuale unità di disegno criminoso.

  • art. 648 cod. pen.

    Reato di ricettazione contestato nella seconda sentenza; la Corte ha valutato la necessità di considerare la relazione tra questo reato e quello di rapina alla luce della documentata dipendenza da sostanze del reo.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione tra più reati occorre valutare complessivamente elementi come omogeneità delle violazioni, analogia delle modalità esecutive, vicinanza temporale e l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.
  • Lo stato di tossicodipendenza, se documentato, può giustificare il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso quando i reati siano collegati e dipendenti da tale condizione, ma non opera automaticamente: è necessario che sussistano anche gli altri presupposti della continuazione.
  • Il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare in modo specifico il perché valorizza o esclude ciascun elemento decisivo; l'omissione o la svalutazione ingiustificata di un elemento rilevante (es. la tossicodipendenza documentata) integra vizio della motivazione e può determinare l'annullamento con rinvio.
  • La mera presenza di più complici in uno dei reati non esclude di per sé la continuazione; tale circostanza deve essere valutata insieme agli altri elementi e motivata concretamente.
  • In caso di valutazione errata o incompleta sulla continuazione, il rimedio più probabile è l'annullamento e il rinvio per un nuovo giudizio, così che il giudice di merito possa effettuare una nuova valutazione complessiva e motivata.

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