Cassazione Penale, Sentenza n. 05252/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Torino che aveva dichiarato inammissibili i loro appelli proposti con modalità difformi dal deposito telematico previsto dalla normativa processuale. In particolare, Tola Enian ha depositato l'appello tramite PEC il 29 aprile 2025 e Tola Ervin ha depositato l'atto in cancelleria in formato analogico (atto sottoscritto dal difensore) il 2 maggio 2025. La Corte territoriale ha ritenuto che, alla data dei depositi, non sussistessero provvedimenti di sospensione dell'obbligo telematico applicabili e che pertanto dovesse trovare applicazione l'obbligo esclusivo di deposito telematico sancito dagli artt. 111-bis, 582 e la sanzione di inammissibilita prevista dall'art. 591 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli infondati. Ha confermato l'inammissibilita degli appelli di Tola Enian e Tola Ervin per violazione delle forme di deposito esclusive telematiche previste dalla legge e dalla disciplina transitoria. Ha ritenuto irrilevanti, ai fini dell'ammissibilita, il fatto che l'impugnazione sia comunque giunta a conoscenza del giudice competente oppure che il deposito sia avvenuto tramite PEC o in forma analogica fuori dai termini e dalle eccezioni previste. Ha inoltre respinto i rilievi relativi a una presunta lesione dell'art. 6 CEDU e del principio del favor impugnationis, ritenendo che la sanzione di inammissibilita sia prevista in modo chiaro dalla norma primaria e proporzionata allo scopo di sistema perseguito dalla riforma telematica.
Norme richiamate
art. 111-bis cod. proc. pen.
prescrive il deposito esclusivamente con modalita telematiche
la Corte ha interpretato la formula 'esclusivamente' in senso letterale: fuori dai casi eccezionali previsti dalla legge, il deposito deve avvenire telematicamente; la disciplina tecnica regolamentare precisa le modalita operative
art. 582 cod. proc. pen.
stabilisce che l'atto di impugnazione e' presentato mediante deposito con le modalita previste dall'art. 111-bis
l'articolo collega l'atto di impugnazione all'obbligo telematico, rendendo applicabile la regola del deposito telematico anche alle impugnazioni
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
prevede l'inammissibilita per mancato rispetto delle modalita di presentazione dell'impugnazione
la sanzione dell'inammissibilita e' espressamente prevista dalla norma primaria come conseguenza del mancato rispetto delle modalita di deposito
art. 175-bis cod. proc. pen.
contiene eccezioni alle modalita telematiche di deposito (non rilevanti nel caso in esame)
la Corte ha sottolineato che le eccezioni sono tassative e non applicabili ai casi in cui l'atto e' depositato dal difensore in forma analogica
Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 87 e artt. collegati)
disciplina la transizione all'obbligo telematico e prevede regole transitorie e deroghe fino all'emanazione dei decreti ministeriali
la disciplina transitoria detta termini e condizioni per l'entrata in vigore dell'obbligo telematico; la Corte ha interpretato i rinvii e i termini alla luce dei decreti ministeriali applicabili all'ufficio emittente il provvedimento impugnato
D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 (art. 3)
fissa le date di decorrenza dell'obbligo telematico per vari uffici giudiziari e prevede che per le corti di appello l'obbligo decorra successivamente
la Corte ha rilevato che l'articolo disciplina l'entrata in vigore per specifici uffici: poiche l'appello deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (Tribunale), si applicano le scadenze relative al Tribunale e non quelle relative alla Corte di appello
D.M. 27 dicembre 2024, n. 206
modifiche al D.M. n. 217/2023 (citato nel ricorso)
la Corte ha considerato tale decreto nell'ambito della disciplina transitoria e ha ritenuto che esso non giustifichi, per il periodo dei depositi contestati, la possibilita di utilizzare modalita analogiche in violazione delle date e delle prescrizioni applicabili al Tribunale di Torino
Massime di principio
- Quando si impugna un provvedimento, le modalita di deposito da rispettare sono quelle relative alla cancelleria che ha emesso il provvedimento impugnato: quindi occorre verificare le regole e le date di entrata in vigore applicabili all'ufficio di primo grado, non a quelle del secondo grado
- Se la norma primaria prescrive il deposito esclusivamente in modalita telematica, la mancata osservanza di tale obbligo (salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge) determina l'inammissibilita dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Le disposizioni transitorie e i decreti ministeriali vanno letti con attenzione per sapere se, alla data del deposito, era ancora consentito utilizzare PEC o modalita analogiche: in assenza di provvedimenti di sospensione o di disciplina transitoria favorevole, il deposito telematico resta obbligatorio
- La PEC e' ammessa nei periodi e nei casi espressamente previsti dalla normativa transitoria; l'uso della PEC non e' automaticamente valido se la normativa applicabile all'ufficio competente non lo prevede per il periodo considerato
- Per difendersi da declaratorie di inammissibilita causate da modalita di deposito, e' essenziale conservare e documentare provvedimenti di sospensione del sistema telematico o comunicazioni ufficiali che autorizzino modalita alternative; l'assenza di tali provvedimenti rende difficile contestare l'inammissibilita
- Eccezioni fondate su diritti convenzionali (art. 6 CEDU) richiedono che la normativa o la sua interpretazione producano un effetto sproporzionato o frustino la sostanza del diritto di accesso al giudice; l'evocazione generica del favor impugnationis non e' sufficiente se la legge primaria prevede chiaramente la sanzione
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